Legittima la richiesta di oblazione avanzata dal difensore senza procura speciale.
Lo hanno stabilito le Sezioni unite penali della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 47923 del 15 dicembre 2009, hanno accolto il ricorso di un imputato il cui legale aveva presentato la domanda di oblazione senza essere “munito di procura speciale”.
“Non è dato rinvenire – ha motivato il Collegio esteso risolvendo un contrasto interpretativo finora soltanto potenziale – indicazioni normative, né espresse né ricavabili in via interpretativa, che ostino alla proposizione della domanda di oblazione da parte del difensore, pur in mancanza di un conferimento di procura ad actum, in base alla generale abilitazione conferita dall’art. 99 comma 1 c.p.p., trattandosi di atto di mero impulso processuale; ed essendo solo l’atto del pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, questi è personalissimo, pur se certamente delegabile, idoneo a incidere irreversibilmente sull’esito del procedimento e sulle relative regole di giudizio”.
Fonte: www.cassazione.net
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.