Commette falso ideologico in atto pubblico il dipendente provinciale che redige relazioni attestanti interventi in realtà mai avvenuti.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19 di oggi, ha precisato, confermando la condanna per falso ideologico in atto pubblico, truffa e sostituzione di persona nei confronti di una dipendente provinciale, che “in tema di falsità ideologica di certificazioni attestanti la durata e la modalità dell’impiego dei dipendenti di ente pubblico, non può assegnarsi alla documentazione natura meramente privatistica (sí da qualificare i fatti alterativi della stessa in ragione di falsità in scrittura privata) quando il contenuto della documentazione dispieghi un oggettivo rilievo ed un interesse eccedente l’area del mero rapporto di impiego tra ente pubblico e dipendente”.
Fonte: www.cassazione.net