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Sospeso il notaio che sfrutta il nome di un vecchio studio

Rischia di essere sospeso il notaio che usa il nome di un vecchio studio per accaparrarsi la clientela e per poi stipulare nel suo.
Questa attività, ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 3 del 5 gennaio 2010, è equiparabile, anche dopo la liberalizzazione attuata dal decreto Bersani al procacciatore di affari e per questo è sanzionabile.
“Il fenomeno dell\’accaparramento di clienti, – si legge nelle lunghe motivazioni – realizzato mediante l\’opera di un terzo procacciatore risulta tuttora esattamente prevista dal nuovo art. 31 del codice deontologico notarile, secondo cui nell\’ambito del generale dovere di imparzialità il notaio deve astenersi, nella fase di assunzione dell\’incarico, da qualsiasi comportamento che possa influire sulla sua designazione che deve essere rimessa al libero accordo delle parti, e che vieta al notaio di servirsi “dell\’opera di un terzo (procacciatore) che induca le persone a sceglierlo” o di conferire “al procacciatore l\’incarico, anche a titolo non oneroso, di procurargli clienti” giusta le ipotesi rispettivamente contemplate dalle lettere a) e b) della nuovo codice deontologico”. Non solo. “In altri termini anche in base al nuovo codice, i notai non possono accaparrarsi clienti utilizzando l\’opera di terzi procacciatori di affari od utilizzando situazioni analoghe (va ribadito che dette attività di procacciamento e le attività analoghe vanno sempre intese nel senso generico, meramente economico e non tecnico-giuridico indicato a proposito del secondo motivo).Inoltre non è possibile sostenere “…a partire dal l ° gennaio 2007, la eliminazione dal codice deontologico delle situazioni analoghe al procacciamento di clienti…” citando “… il comma 3 dello stesso articolo 2 che espressamente statuisce che le disposizioni deontologiche che contengono prescrizioni contrastanti con il primo comma sono in ogni caso nulle a partire dal I° gennaio 2007….”; infatti (e questo è un punto essenziale) la (vecchia) disposizione deontologica in tema di procacciamento di affari (o situazioni analoghe) non è contrastante con detto primo comma (per la non incompatibilità tra le disposizioni in questione); come del resto è ulteriormente dimostrato dal fatto che detta vecchia disposizione del codice deontologico è stata fondamentalmente riprodotta nella corrispondente norma del nuovo codice deontologico”.

Fonte: www.cassazione.net

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