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L’invalidità grave non è un legittimo impedimento dell’imputato

Fonte: www.cassazione.net Stretta della Cassazione sul legittimo impedimento. Infatti una malattia anche grave dell’imputato non giustifica la sospensione del processo che va invece disposta soltanto come estrema ratio e cioè in presenza di un disagio così grave da non permettergli di capire quanto avviene in aula.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con una sentenza di oggi (si veda link sotto) ha respinto il ricorso di un imputato invalido al 100% perché colpito da ictus. Secondo i giudici, infatti, nonostante l’evidente invalidità era perfettamente in grado di stare in aula.
In particolare, ha motivato la sesta sezione penale, “la sospensione del processo per incapacità dell\’imputato per escludere la cosciente partecipazione al processo non è sufficiente una patologia, anche grave, perché in tal modo risulterebbe sempre impossibile procedere al giudizio nei confronti dei soggetti infermi, ma è necessario che l\’imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene e da non potersi difendere. La capacità dell\’imputato di stare in giudizio è valutata discrezionalmente dai giudice che procede, il quale tiene conto degli accertamenti peritali e dei comportamenti posti in essere dall\’imputato dei quali deve dare conto adeguatamente nelle ragioni che giustificano la decisione adottata”.

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