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Più alta l’indennità per l’ingiusta detenzione ai giovani incensurati

FONTE: www.cassazione.net—————————Lievita l’indennità per l’ingiusta detenzione di persone giovani e incensurate. Infatti, oltre al calcolo aritmetico il giudice deve aggiungere anche i danni sopportati dal ragazzo sia sul piano fisico che su quello morale.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con una sentenza destinata all’ufficio del massimario (si veda link sotto), ha sottolineato l’importanza della valutazione equitativa dei danni sofferti in caso di ingiusta detenzione confermando la decisione della Corte d’Appello di Napoli che per tre giorni di carcere e undici di detenzione domiciliare aveva previsto un indennizzo (in favore di una giovane universitaria incensurata) di oltre 33mila euro.
“Posto che quel il criterio aritmetico – si legge in sentenza – deve essere tenuto presente quanto meno come dato di partenza della relativa valutazione indennitaria ponendosi esso come dato oggettivo di equità valutabile dal giudice, anche in riferimento alle modalità, più o meno affllttive, della detenzione – ove il giudice intenda sensibilmente discostarsi dalla misura dell\’indennizzo in tal guisa determinabile, deve fornire adeguata motivazioni idonea a dare contezza delle circostanze specificamente apprezzate, sotto il profilo personale e familiare, che a quel sensibile allontanamento abbiano condotto; motivazione che non richiede necessariamente espressioni particolareggiate – trattandosi pur sempre di una liquidazione indennitaria e non risarcitoria equitativa – ma che, nondimeno, deve sufficientemente svolgersi in maniera, pur se sintetica, tuttavia tale da consentire il controllo di\’ legittimità sulla logicità del convincimento espresso. Vero è, in sostanza, che la liquidazione dell\’indennizzo in questione deve dal giudice essere effettuata in via equitativa; ma il giudice stesso, nell\’esercitare in concreto tale potere discrezionale, deve pur sempre dare adeguata e congrua contezza della propria statuizione indicando il processo logico e valutativo seguito e solo quando la motivazione del provvedimento dia adeguata ragione di tanto, il convincimento espresso non è suscettibile di sindacato alcuno in sedè di legittimità, ex art. 606.1, letta e), c.p.p.”.
In questo caso, i giudici hanno ritenuto di liquidare in favore della ragazza, in aggiunta alla somma determinata sulla base del mero calcolo aritmetico, una somma ulteriore, pari a circa 33.000,00 euro, per le conseguenze personali e familiari derivate dalla detenzione – anche in considerazione della giovane età di lei e della sua condizione di studentessa incensurata – nonché per le conseguenze dannose subite, sul piano fisico e psichico, quali documentate anche per quel che riguarda la loro riconducibiiità alla sofferta detenzione.

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