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RITARDO DEL “MESSO NOTIFICATORE”?: Paga il Comune

FONTE: www.cassazione.net —————————————–Comune responsabile verso l’amministrazione finanziaria per i ritardi dei messi nella notificazione delle imposte. L’ente locale deve i danni al fisco con il quale instaura, in questi casi, un rapporto diretto.
Infatti, hanno precisato le Sezioni unite civili della Cassazione con una sentenza del 27 gennaio 2010 (si veda link sotto), prevedere una responsabilità diretta dei messi notificatori sarebbe impossibile dal momento che non si sa neppure “quali siano preposti a quel compito” e quanti ma soprattutto se sono “sufficienti per far fronte ai compiti istituzionali”.
In proposito si legge in sentenza che “in tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, qualora l\’Amministrazione finanziaria, avvalendosi della facoltà di cui all\’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, faccia richiesta al comune di provvedere all\’incombente a mezzo di messi comunali, si instaura, tra amministrazione ed ente locale, un rapporto di preposizione gestoria che deve essere qualificato come mandato “ex lege”, la cui violazione costituisce, se del caso, fonte di responsabilità esclusiva a carico del comune, non essendo ravvisabile l\’instaurazione di un rapporto di servizio diretto tra l\’amministrazione finanziaria e i messi comunali, che operano alle esclusive dipendenze dell\’ente territoriale”.

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