FONTE: www.cassazione.net ———————————-L’amministrazione che non fa rispettare il divieto di fumo sul posto di lavoro deve risarcire i dipendenti del danno non patrimoniale e cioè della “privazione della tranquillità e della serenità derivante dall’aver lavorato in un ambiente non salubre”. Ciò anche se l’impiegato non ha avuto patologie collegate al fumo passivo.
A questa importante conclusione è giunto il Tar (si veda link sotto con massima e sentenza) che ha accolto il ricorso di un dipendente non fumatore che lamentava l’inosservanza del divieto da parte dei colleghi fumatori. In particolare all’uomo sono stati riconosciuti 4mila euro di danni non patrimoniali. Secondo i giudici, infatti, i ministeri hanno l’obbligo di adottare misure organizzative idonee a prevenire il rischio per i dipendenti derivante dall’esposizione a fumo passivo; sussiste pertanto l’obbligo di risarcire i danni non patrimoniali causati ai pubblici dipendenti dall’avere lavorato in un ambiente non salubre, e subiti per effetto della mancata adozione delle misure di tutela dei lavoratori volte a prevenire i rischi derivanti dall’esposizione al fumo, in violazione delle numerose norme in materia, nonché dell\’obbligo generale, in capo al datore di lavoro, di tutelare l\’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
Questo anche perché, hano spiegato i giudici, “proprio il riferimento agli artt. 1, 2, 4, 32 e 35 Cost. induce il Tribunale a ritenere che il diritto ad un ambiente di lavoro salubre sia costituzionalmente garantito e, come tale, risarcibile quale danno non patrimoniale subito dal dipendente che abbia visto tale diritto illegittimamente compromesso a prescindere da ogni effetto sul diritto alla salute”.
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