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ANTITRUST: Ampliata l’indagine su GOOGLE

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 marzo 2010;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea

(TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002,

concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e

82 del Trattato CE (ora articoli 101 e 102 TFUE);

VISTO l’articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTA la propria delibera del 26 agosto 2009, con la quale è stata avviata

un’istruttoria ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti della

società Google Italy S.r.l., per accertare l’eventuale esistenza di violazioni

dell’articolo 82 del Trattato CE (ora articolo 102 TFUE), in relazione al servizio

Google News Italia;

VISTA la propria delibera del 3 settembre 2009, con la quale il procedimento è

stato esteso nei confronti della società Google Inc.;

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, gli elementi acquisiti nel corso

degli accertamenti ispettivi effettuati, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge

n. 287/90, in data 20 novembre 2009, presso le sedi delle società Gruppo

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Editoriale L’Espresso S.p.A., Società Editrice Il Tempo S.r.l. e RCS Quotidiani

S.p.A., ritenute soggetti in possesso di documenti utili ai fini dell’istruttoria;

CONSIDERATO che, dalla documentazione acquisita nel corso delle ispezioni

del 20 novembre 2009, emerge che in Italia i contratti di intermediazione per la

raccolta pubblicitaria

 

 

on-line

relativi al programma AdSense sono stati conclusi

dagli editori interessati con la società Google Ireland Limited (nel seguito anche

Google), società costituita secondo le leggi dell’Irlanda;

CONSIDERATO che nei suddetti contratti conclusi dagli editori per

l’affiliazione al programma AdSense la percentuale di

 

 

revenue-sharing

ad essi

spettante è definita senza che Google fornisca alle controparti elementi utili a

verificare la determinazione dei corrispettivi effettivamente percepiti;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’articolo 12 del contratto denominato

“Termini e Condizioni Generali del Programma AdsenseTM Online di Google”,

acquisito in sede ispettiva, gli utenti del programma AdSense ricevono come

corrispettivo somme determinate da Google di volta in volta a sua assoluta

discrezione; Google non assume alcun obbligo di comunicare come tale quota

sia calcolata; i pagamenti sono calcolati esclusivamente sulla base dei registri

tenuti da Google; e Google può modificare in qualsiasi momento la struttura di

determinazione dei prezzi e/o dei pagamenti a sua esclusiva discrezione;

RITENUTO che le previsioni che disciplinano il contratto per l’adesione al

programma AdSense non consentono agli editori di siti

 

 

web

affiliati di

conoscere in maniera chiara, dettagliata e verificabile elementi rilevanti in

ordine alla determinazione dei corrispettivi loro spettanti, attribuendo a Google

diritti che appaiono meramente potestativi in ordine a tali corrispettivi;

RITENUTO che la rilevata assenza di trasparenza e verificabilità concernente

informazioni necessarie a valutare l’attività di intermediazione svolta in

concreto da Google in esecuzione del contratto incide significativamente su

aspetti rilevanti dell’attività commerciale e imprenditoriale degli editori che

aderiscono al programma AdSense, ostacolando, ad esempio, la pianificazione

dello sviluppo e del miglioramento dei propri siti

 

 

web

nonché l’apprezzamento

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della convenienza di eventuali altre offerte provenienti da intermediari

concorrenti;

RITENUTO, pertanto, di ampliare l’oggetto dell’istruttoria avviata con

provvedimento del 26 agosto 2009 alle condotte relative alla mancanza di

trasparenza e di verificabilità dei corrispettivi spettanti agli editori affiliati al

programma AdSense;

RITENUTO altresì necessario ampliare soggettivamente l’istruttoria in corso

nei confronti della società Google Ireland Limited, contestando anche a tale

società la possibile violazione dell’articolo 102 TFUE;

DELIBERA

a) di ampliare l’oggetto dell’istruttoria con riferimento alle condotte relative alla

mancanza di trasparenza e di verificabilità dei corrispettivi spettanti agli editori

affiliati al programma AdSense;

b) di ampliare soggettivamente l’istruttoria nei confronti della società Google

Ireland Limited per accertare l’eventuale esistenza di violazioni dell’articolo

102 TFUE;

c) la fissazione del termine di giorni trenta decorrenti dalla notificazione del

presente provvedimento per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle

parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà

pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la

Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del

termine sopra indicato;

d) che il responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Buttà;

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei

cui confronti si svolge l’istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso

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la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di

questa Autorità.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato

nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

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