L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 3 marzo 2010;
SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
(TFUE);
VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002,
concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e
82 del Trattato CE (ora articoli 101 e 102 TFUE);
VISTO l’articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
VISTA la propria delibera del 26 agosto 2009, con la quale è stata avviata
un’istruttoria ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti della
società Google Italy S.r.l., per accertare l’eventuale esistenza di violazioni
dell’articolo 82 del Trattato CE (ora articolo 102 TFUE), in relazione al servizio
Google News Italia;
VISTA la propria delibera del 3 settembre 2009, con la quale il procedimento è
stato esteso nei confronti della società Google Inc.;
VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, gli elementi acquisiti nel corso
degli accertamenti ispettivi effettuati, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge
n. 287/90, in data 20 novembre 2009, presso le sedi delle società Gruppo
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Editoriale L’Espresso S.p.A., Società Editrice Il Tempo S.r.l. e RCS Quotidiani
S.p.A., ritenute soggetti in possesso di documenti utili ai fini dell’istruttoria;
CONSIDERATO che, dalla documentazione acquisita nel corso delle ispezioni
del 20 novembre 2009, emerge che in Italia i contratti di intermediazione per la
raccolta pubblicitaria
on-line
relativi al programma AdSense sono stati conclusi
dagli editori interessati con la società Google Ireland Limited (nel seguito anche
Google), società costituita secondo le leggi dell’Irlanda;
CONSIDERATO che nei suddetti contratti conclusi dagli editori per
l’affiliazione al programma AdSense la percentuale di
revenue-sharing
ad essi
spettante è definita senza che Google fornisca alle controparti elementi utili a
verificare la determinazione dei corrispettivi effettivamente percepiti;
CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’articolo 12 del contratto denominato
“Termini e Condizioni Generali del Programma AdsenseTM Online di Google”,
acquisito in sede ispettiva, gli utenti del programma AdSense ricevono come
corrispettivo somme determinate da Google di volta in volta a sua assoluta
discrezione; Google non assume alcun obbligo di comunicare come tale quota
sia calcolata; i pagamenti sono calcolati esclusivamente sulla base dei registri
tenuti da Google; e Google può modificare in qualsiasi momento la struttura di
determinazione dei prezzi e/o dei pagamenti a sua esclusiva discrezione;
RITENUTO che le previsioni che disciplinano il contratto per l’adesione al
programma AdSense non consentono agli editori di siti
web
affiliati di
conoscere in maniera chiara, dettagliata e verificabile elementi rilevanti in
ordine alla determinazione dei corrispettivi loro spettanti, attribuendo a Google
diritti che appaiono meramente potestativi in ordine a tali corrispettivi;
RITENUTO che la rilevata assenza di trasparenza e verificabilità concernente
informazioni necessarie a valutare l’attività di intermediazione svolta in
concreto da Google in esecuzione del contratto incide significativamente su
aspetti rilevanti dell’attività commerciale e imprenditoriale degli editori che
aderiscono al programma AdSense, ostacolando, ad esempio, la pianificazione
dello sviluppo e del miglioramento dei propri siti
web
nonché l’apprezzamento
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della convenienza di eventuali altre offerte provenienti da intermediari
concorrenti;
RITENUTO, pertanto, di ampliare l’oggetto dell’istruttoria avviata con
provvedimento del 26 agosto 2009 alle condotte relative alla mancanza di
trasparenza e di verificabilità dei corrispettivi spettanti agli editori affiliati al
programma AdSense;
RITENUTO altresì necessario ampliare soggettivamente l’istruttoria in corso
nei confronti della società Google Ireland Limited, contestando anche a tale
società la possibile violazione dell’articolo 102 TFUE;
DELIBERA
a) di ampliare l’oggetto dell’istruttoria con riferimento alle condotte relative alla
mancanza di trasparenza e di verificabilità dei corrispettivi spettanti agli editori
affiliati al programma AdSense;
b) di ampliare soggettivamente l’istruttoria nei confronti della società Google
Ireland Limited per accertare l’eventuale esistenza di violazioni dell’articolo
102 TFUE;
c) la fissazione del termine di giorni trenta decorrenti dalla notificazione del
presente provvedimento per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle
parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà
pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la
Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del
termine sopra indicato;
d) che il responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Buttà;
e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei
cui confronti si svolge l’istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso
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la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di
questa Autorità.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato
nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà