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CODICE DELLA STRADA: No al sequestro dell’automobile di proprietà del padre del ragazzo ubriaco, anche se non è il primo episodio

Fonte: cassazione.net=========================Non può essere sequestrata l’automobile di proprietà del padre del ragazzo sorpreso a guidare ubriaco, anche se il genitore è a conoscenza del fatto che il figlio è già stato fermato per guida in stato di ebbrezza.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 11791 del 26 marzo 2010, ha respinto il ricorso della Procura di Vercelli che contestava il dissequestro di un’automobile appartenente al padre di un ragazzo fermato mentre guidava in stato di ebbrezza alcolica.
Secondo la pubblica accusa la misura cautelare era legittimata dalla negligenza del padre che era a conoscenza di un episodio simile, avvenuto anni prima.
La sesta sezione penale non ha condiviso questa tesi e ha dichiaro inammissibile il ricorso precisando che “il tribunale del riesame, esaminando tutti gli elementi di fatto esistenti agli atti, ha ritenuto che la conoscenza da parte del padre del fatto che il figlio, all\’età di vent\’anni, avesse commesso un reato di cui all\’art. 527 cod. pen. e fosse stato colto in stato di ebbrezza alcolica alla guida di un\’autovettura, in assenza di altri elementi, non era idonea a fondare un giudizio di rimproverabilità per omessa sorveglianza sul comportamento dell\’indagato: la conoscenza di tali precedenti (risalenti a sei anni prima dell\’episodio all\’origine dell\’attuale procedimento penale) non valeva a escludere la buona fede del padre, in quanto non era ragionevolmente esigibile che il padre si rifiutasse di prestare l\’autovettura al figlio, in assenza di più recenti e attuali comportamenti in base a cui prevedere la ulteriore commissione di reati come quello per cui si procede”.

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