Fonte: cassazione.net=========================Nel procedimento penale per un reato che implica la confisca di beni, la richiesta di patteggiamento deve necessariamente comprendere anche l’accordo sull’oggetto della confisca. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 12508 depositata il 30 marzo 2010, che ha disposto l’annullamento di una sentenza di patteggiamento per concussione, del tutto priva di riferimenti all’entità della somma in sequestro e di riconduzioni ai profitti relativi ai vari capi di imputazione. La Sesta Sezione penale ha quindi affermato l’incompatibilità di tale struttura con la ratio del rito alternativo del patteggiamento ex. art. 444 c.p., affermando il principio di diritto per cui “Quando si procede per un reato che comporta la confisca di beni o valori, non può accogliersi la richiesta di applicazione della pena, formulata dalle parti ai sensi dell\’art. 444 c.p.p., che non comprenda anche l\’accordo sull\’oggetto della confisca o comunque non consenta la determinazione certa di tale oggetto da parte del giudice”.
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