Fonte: cassazione.net=====================0Le tariffe della Tia non possono essere fissate dalla società di gestione dei rifiuti e il comune non può delegare questa funzione.
Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8313 dell’8 aprile 2010, hanno respinto il ricorso di una società di gestione dei rifiuti siciliana che aveva notificato due fatture Tia a un avvocato di Enna il quale contestava la misura delle tariffe stabilite dall’azienda.
In particolare il professionista aveva impugnato l’atto di fronte alla commissione tributaria provinciale sostenendo l’illegittimità della delega sottoscritta dal comune in favore della Spa. I giudici gli avevano dato ragione e la decisione era stata confermata di fronte alla commissione tributaria regionale. A questo punto la società di gestione ha fatto ricorso in Cassazione contestando in primo luogo la giurisdizione della Ctp. Non solo. La difesa della società ha anche chiesto alla Suprema corte di stabilire una volta per tutte se l’ente locale può delegare la fissazione della tariffe a una società privata. Ad entrambe i quesiti il Massimo consesso di Piazza Cavour ha dato risposta negativa. Sul primo punto si legge in sentenza che “si tratta di una tipica lite fiscale, correttamente portata alla cognizione della competente commissione tributaria. Infatti, la natura della pretesa cui resiste l’avvocato (pagamento della t.i.a.) è di tipo fiscale, come ha avuto modo di chiarire anche la Corte Costituzionale, secondo cui la tariffa di igiene ambientale (Tia), disciplinata dall\’art. 49 dei D.Lgs. n. 22 del 1997 presenta tutte le caratteristiche del tributo, in quanto si caratterizza per la doverosità della prestazione, per la mancanza di rapporto sinallagmatico tra parti e per il collegamento della prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante; pertanto, la Tia non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della Tarsu disciplinata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, conservando la qualifica di tributo propria di quest\’ultima. Le controversie aventi ad oggetto la debenza della Tia, dunque, avendo natura tributaria appartengono alla cognizione delle commissioni tributarie”. Sul secondo punto, quello cioè relativo alla delega delle tariffe, la Cassazione ha invece precisato che “il potere impositivo è espressione della sovranità dello Stato, in generale, e della posizione di supremazia degli enti pubblici locali rispetto ai cittadini amministrati”. Dunque, rispetto a questo “quadro ordinamentale”, l\’ipotesi della delega del potere impositivo ad un soggetto privato, nella specie una s.p.a. che delibera attraverso un consiglio di amministrazione che risponde soltanto ai soci della società, invece che con delibera consiliare adottata dai rappresentanti eletti dai cittadini destinatari dell\’imposizione, appare del tutto illegittima”. Al contrario, dice ancora Piazza Cavour, può essere delegato il servizio della riscossione dei tributi, ma non il potere impositivo “connaturato allo statuto necessariamente pubblicistico dell\’ente impositore”.
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