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BANCA D’ITALIA: Vigilanza bancaria e finanziaria

 
REVISIONE DELLA DISCIPLINA SECONDARIA IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI E COMITATI DEI PARTECIPANTI

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento a: Banca d\’Italia, Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza, Divisione Normativa prudenziale, via Milano, 53 – 00184 ROMA e all’indirizzo di posta elettronica

npv.normativa_prudenziale@bancaditalia.it

Documento per la consultazione

marzo 2010

 

PREMESSA

1.

 

La disciplina della gestione collettiva, a partire dalla riorganizzazione complessiva della

materia operata con il Regolamento della Banca d\’Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 14

aprile 2005, si è evoluta lungo due direttrici principali:

da un lato, si è mirato a semplificare l’attività amministrativa, attraverso la previsione di un

numero sempre maggiore di casi in cui i regolamenti dei fondi comuni sono approvati in via

generale (senza, cioè, una approvazione specifica della Banca d\’Italia);

 

dall’altro, si è progressivamente riconosciuta una maggiore flessibilità operativa alle SGR nella

gestione dei fondi comuni, attribuendo rilevanza all’autonomia di gestione e all’indipendenza delle

stesse; nel contempo sono stati rafforzati i presidi prudenziali e di gestione dei rischi delle SGR.

Le proposte normative contenute nel presente documento di consultazione si inquadrano

coerentemente in tali linee evolutive. Esse sono infatti dirette a: estendere ulteriormente le

tipologie di regolamenti approvati in via generale; rafforzare l’autonomia delle SGR,

evitando una eccessiva ingerenza dei partecipanti nella gestione del fondo; chiarire, in

un’ottica prudenziale, le modalità di calcolo della leva finanziaria dei fondi immobiliari.

 

2.

 

Sotto il primo profilo, la novità di maggiore rilievo riguarda la possibilità di ricorrere

all’approvazione in via generale per la quasi totalità dei regolamenti dei fondi (mobiliari e

immobiliari) speculativi e riservati (

1), cioè quelli destinati a clientela non retail (2).

Nel delineato quadro di semplificazioni procedurali circa l’istituzione di nuovi fondi, per

permettere alla Banca d\’Italia di monitorare l’evoluzione del comparto, si prevedrebbe che:

 

le società di gestione comunichino preventivamente alla Banca d\’Italia i fondi che intendono

istituire nel semestre successivo, mettendo in evidenzia gli eventuali impatti sulla

struttura organizzativa;

 

l’approvazione in via generale sia condizionata all’inserimento, nel regolamento del fondo, di

determinati criteri di contenimento e frazionamento del rischio. In sostanza, l’istituzione di un

fondo riservato o speculativo che intendesse derogare a tali criteri di contenimento e

frazionamento del rischio dovrebbe essere autorizzata espressamente dalla Banca d\’Italia.

 

(1) L’unica limitazione riguarderebbe i fondi riservati per i quali l’approvazione in via generale verrebbe limitata ai casi

in cui le quote possono essere sottoscritte o circolare solo tra gli investitori istituzionali (con esclusione quindi

delle persone fisiche) ovvero la cui quota di partecipazione minima è pari ad almeno 250 mila euro.

(2) Tenuto conto della notevole estensione dei casi di approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi riservati e

speculativi e della circostanza che i fondi retail, se rispettano lo schema di regolamento semplificato previsto nel

Regolamento sulla gestione collettiva, sono approvati in via generale, si ritiene poco probabile il ricorso da parte della

SGR agli schemi riconosciuti (avuto anche presente che al momento non vi sono schemi della specie), il cui unico

vantaggio è una riduzione del termine di approvazione del regolamento. In tal senso, lo schema prevede l’eliminazione

della possibilità di ricorrere ai c.d. schemi riconosciuti.

3

3.

 

Per quanto riguarda il secondo aspetto, volto a evitare che le prerogative gestorie delle SGR

possano essere limitate da eccessivi poteri di ingerenza dei partecipanti nella gestione dei fondi, lo

schema sottoposto a consultazione disciplina i meccanismi di

governance degli organismi di

investimento, ferma restando la disciplina contenuta nel TUF in materia di assemblee dei partecipanti

ai fondi (cfr. art. 37 del TUF).

In particolare, verrebbero circoscritti i poteri che possono essere attribuiti agli organi

rappresentativi dei partecipanti (c.d. comitati dei partecipanti). Rispetto all’attuale quadro

regolamentare, che riconosce ampia autonomia alle SGR di definire il ruolo dei comitati dei

partecipanti nel caso di fondi riservati o speculativi, verrebbe previsto che ai comitati dei partecipanti

possano essere attribuiti solo poteri:

 

informativi circa l’andamento del fondo;

consultivi, non vincolanti, su determinate scelte della società di gestione (ad es. business plan del

fondo);

vincolanti limitatamente alle operazioni in conflitto di interesse che la SGR intende porre in essere

per conto del fondo.

Non sarebbe consentita l’istituzione di comitati dei partecipanti nel caso di organismi diversi

dai fondi riservati e speculativi.

 

4.

 

Con riguardo alla leva finanziaria dei fondi immobiliari, l’attuale disciplina prevede che il

limite di indebitamento (pari al 60 per cento del valore degli immobili) sia calcolato sul valore degli

immobili. Tale previsione – interpretata nel senso di far riferimento al valore corrente dei beni – ha

determinato un effetto prociclico, per cui l’effettiva capacità di assumere debiti dei fondi aumenta o

diminuisce a seconda dell’andamento positivo o negativo del mercato immobiliare.

Per mitigare tale effetto, lo schema prevede che il valore degli immobili, da prendere come

riferimento per calcolare il limite di leva finanziaria, sia pari al minore tra il costo di acquisto e il

valore corrente degli stessi.

4

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, contenente il testo unico

delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, “TUF”);

Visti in particolare i seguenti articoli del TUF:

art. 6, comma 1, lett. c), n. 2), ai sensi del quale la Banca d\’Italia, sentita la

Consob, disciplina le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del

rischio degli OICR;

 

art. 36, comma 3, ai sensi del quale la Banca d\’Italia, sentita la Consob, determina

i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto

minimo;

 

art. 39, comma 3 – bis, che prevede che la Banca d\’Italia individua le ipotesi in

cui, in base all’oggetto dell’investimento, alla categoria di investitori o alle regole

di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono

approvati in via generale;

Visto il regolamento del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione

economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modificazioni e integrazioni, attuativo

dell’art. 37 del TUF, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono

essere uniformati i fondi comuni di investimento (di seguito D.M.);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d\’Italia del 14 aprile 2005,

contenente il Regolamento sulla gestione collettiva (di seguito “Regolamento”);

Considerata l’esigenza di chiarire le modalità di calcolo del limite di assunzione di

prestiti dei fondi immobiliari;

Considerata l’esigenza di semplificare le procedure di accesso al mercato dei fondi

comuni di investimento;

Valutata l’opportunità di definire i poteri degli organi rappresentativi dei

partecipanti ai fondi nel rispetto delle prerogative di gestione delle SGR;

Sentita la Consob;

EMANA

L’unito provvedimento che modifica il Regolamento con disposizioni volte a:

 

chiarire le modalità di calcolo del limite di assunzione di prestiti dei fondi

immobiliari;

 

ampliare i casi di applicazione dell’istituto dell’approvazione in via generale dei

regolamenti di gestione dei fondi comuni di investimento;

 

definire i poteri dei comitati dei partecipanti ai fondi.

Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

 

5

Articolo 1

(Assemblea e Comitati dei partecipanti ai fondi )

1.

 

Nel Titolo V, Capitolo I, Sezione II, paragrafo 4.4, quinto capoverso, del

Regolamento, dopo le parole “del TUF)” è inserita la seguente nota:

“13

bis – Le delibere dell’assemblea dei partecipanti, recepite dagli organi

amministrativi della SGR, sono trasmesse alla Banca d’Italia quando comportino una

modifica del regolamento del fondo”.

 

2.

 

Nel Titolo V, Capitolo I, Sezione III, del Regolamento, è inserito il seguente

paragrafo 4:

4. Comitati dei partecipanti.

Ove il regolamento dei fondi riservati e speculativi preveda la costituzione di

Comitati dei partecipanti, ne disciplina le modalità di istituzione e di funzionamento

nel rispetto del principio di proporzionalità della partecipazione dei sottoscrittori.

La SGR verifica, nell’interesse dei partecipanti e ai fini della buona gestione del

patrimonio del fondo, che le deliberazioni dei Comitati siano conformi ai criteri

indicati nel regolamento e siano assunte nel rispetto delle procedure ivi previste.

I Comitati non devono incidere sull’autonomia di gestione della SGR, che, nel

tener conto delle deliberazioni del Comitato, ne assume la definitiva responsabilità.

In particolare, ai Comitati dei partecipanti possono essere riconosciuti

esclusivamente:

poteri informativi circa l’andamento del fondo;

poteri consultivi – da esprimersi con pareri non vincolanti né obbligatori – su

determinate scelte della società di gestione, diverse da quelle connesse con

singole operazioni di investimento (ad es.: durata del fondo, liquidazione

anticipata dello stesso, modifiche regolamentari, sostituzione della SGR,

 

business plan

 

, ecc.);

poteri di formulare pareri vincolanti esclusivamente con riguardo alle

operazioni in conflitto di interesse.”

 

Articolo 2

(Procedura di approvazione dei regolamenti dei fondi comuni )

1.

 

Nel Titolo V, Capitolo II, Sezione II, paragrafo 1, terzo capoverso del Regolamento, dal

terzo alinea è eliminata la locuzione “o secondo uno ‘schema riconosciuto’”.

2.

 

Nel Titolo V, Capitolo II, Sezione II, paragrafo 2, del Regolamento:

2.1.

 

sono eliminati il terzo, il quarto e il quinto capoverso (“Schemi di regolamento

ritenuti compatibili con le vigenti disposizioni (c.d. “Schemi riconosciuti”)”);

2.2.

 

il punto I) del sesto capoverso è sostituito dal seguente:

6

“I) i regolamenti dei fondi speculativi e dei fondi riservati a investitori qualificati (le

cui quote possono essere sottoscritte o circolare solo tra gli investitori qualificati

previsti dall’art. 1, lett. h), primo, secondo e terzo alinea del D.M., ovvero, se

possono essere sottoscritte o circolare anche tra le persone fisiche previste nel quarto

alinea del citato articolo, la cui quota di partecipazione minima è pari ad almeno 250

mila euro) ove siano rispettate le condizioni indicate nell’allegato V.2.01.”;

2.3.

 

il punto III) del sesto capoverso è sostituito dal seguente:

“III) i regolamenti dei fondi comuni che differiscono dal regolamento di altri fondi

già operativi istituiti dalla stessa SGR solo per gli aspetti relativi allo scopo, oggetto,

politica di investimento e altre caratteristiche nonché regime delle spese (cfr. Titolo

V, Capitolo I, Sezione II, paragrafi 3.1 e 3.3), nell’intesa che risultino osservati i

criteri generali e le norme stabiliti per tali profili dalla Banca d’Italia.”;

2.4.

 

il settimo capoverso è sostituito dal seguente:

“I regolamenti di cui al precedente punto II) che prevedono limitate deroghe rispetto

al regolamento semplificato, si intendono approvati nel termine di 30 giorni dalla data

di ricezione della domanda completa di tutta la documentazione; il termine di

approvazione è fissato in 60 giorni, qualora le limitate modifiche riguardino i

regolamenti di cui al precedente punto III). In tali casi, la domanda di approvazione

del regolamento, oltre ai documenti indicati nel precedente par. 1, è corredata anche

di un testo del regolamento che evidenzia, in modo analitico, le modifiche apportate”;

2.5.

 

dopo l’ottavo capoverso è inserito il seguente:

“Le SGR che intendono avvalersi del procedimento di approvazione dei regolamenti

dei fondi in via generale, comunicano alla Banca d\’Italia nei mesi di maggio e

dicembre di ciascun anno le caratteristiche dei fondi che intendono istituire nel

semestre successivo, e indicano gli eventuali impatti sulla struttura organizzativa.”;

2.6.

 

dal punto iii), del secondo alinea, del nono capoverso è eliminata la locuzione “, allo

schema riconosciuto”.

3.

 

Nel Titolo V, Capitolo II, Sezione III, paragrafo 3, del Regolamento :

3.1.

 

sono eliminati il terzo e il quarto capoverso (“regolamenti redatti secondo “schemi

riconosciuti’”);

3.2.

 

dal punto ii) del sesto capoverso è eliminata la locuzione “o allo schema riconosciuto

di riferimento”;

4.

 

Nel Titolo V, Capitolo II, Sezione III, paragrafo 6, terzo capoverso, primo alinea del

Regolamento, dal punto iii), è eliminata la locuzione “, allo schema riconosciuto”.

5.

 

Prima dell’allegato V.2.1 del Regolamento è inserito il seguente allegato:

7

ALLEGATO V.2.01”

REGOLAMENTI APPROVATI IN VIA GENERALE.

Le SGR che intendono avvalersi della procedura di approvazione in via generale dei

regolamenti dei fondi speculativi e riservati a investitori qualificati, secondo quanto previsto nel Titolo

V, Capitolo II, Sezione II, paragrafo 2, terzo capoverso, punto I), prevedono, nel regolamento del

fondo, il rispetto dei seguenti criteri di contenimento e frazionamento del rischio minimali (ferma

restando l’osservanza dei limiti di investimento previsti dal presente Regolamento applicabili a tali

fondi):

Fondi riservati chiusi mobiliari:

o

l’investimento in strumenti finanziari non quotati di un unico emittente non può superare il

50 per cento del totale delle attività del fondo;

 

o

il fondo non può assumere prestiti di valore complessivamente superiore al 30 per cento

del valore complessivo netto del fondo;

 

Fondi riservati chiusi immobiliari:

o

l’investimento in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali

unitarie non può superare i due terzi del totale delle attività del fondo

 

(3);

o

l’investimento complessivo in società che prevedano nell’oggetto sociale la possibilità di

svolgere attività di costruzione non può superare il 25 per cento del totale delle attività del

fondo;

 

Fondi speculativi immobiliari:

o

l’investimento complessivo in società che prevedano nell’oggetto sociale la possibilità di

svolgere attività di costruzione non può superare il 25 per cento del totale delle attività del

fondo;

 

o

l’investimento in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali

unitarie non può superare i due terzi del totale delle attività del fondo

 

(4);

o

il fondo può assumere prestiti nel limite massimo dell’80 per cento del valore degli

immobili, dei diritti reali immobiliari, delle partecipazioni in società immobiliari e degli

altri beni del fondo.

 

Fondi speculativi mobiliari:

o

il fondo non può assumere prestiti per importi superiori al 100 per cento del valore delle

attività dello stesso.

 

(3) In via eccezionale, nella fase di avvio del fondo e in relazione alle finalità di valorizzazione, sviluppo e conseguente

diversificazione – indicate nel regolamento – dei beni immobili in portafoglio, il limite può essere elevato sino al 100

per cento delle attività del fondo, fermo restando l’obbligo di ricondurlo alla percentuale ordinaria in un tempo non

superiore a 24 mesi dall’avvio dell’operatività del fondo.

(4) In via eccezionale, nella fase di avvio del fondo e in relazione alle finalità di valorizzazione, sviluppo e conseguente

diversificazione – indicate dal regolamento – dei beni immobili in portafoglio, il limite può essere elevato sino al 100

per cento delle attività del fondo, fermo restando l’obbligo di ricondurlo alla percentuale ordinaria di due terzi in un

tempo non superiore ai 24 mesi dall’avvio dell’operatività del fondo.

8

Articolo 3

(Modalità di calcolo del limite di indebitamento dei fondi immobiliari)

1.

 

Nel Titolo V, Capitolo III, Sezione IV, par. 6.2.1 del Regolamento, dopo il primo

capoverso è aggiunto il seguente capoverso:

“Il valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società

immobiliari, da utilizzare come riferimento per calcolare il limite di assunzione di prestiti

dei fondi immobiliari, è pari al minore tra il costo di acquisto e il valore determinato in base

ai criteri di valutazione del patrimonio del fondo, previsti nel Titolo V, Capitolo IV”.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

1.

 

Le SGR adeguano i regolamenti dei fondi immobiliari operativi alla data di entrata in

vigore del presente provvedimento alle previsione dell’art. 1, comma 2 (Comitati dei

partecipanti) entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento.

2.

 

Nel caso in cui l’applicazione della disposizione di cui all’art. 3 ai fondi immobiliari

operativi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento determini il

superamento del limite massimo di assunzione di prestiti, previsto dal Titolo V, Capitolo

III, Sezione IV, par. 6.2.1 del Regolamento, essi riconducono i prestiti nei limiti previsti

dalle citate disposizioni entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

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