Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento a: Banca d\’Italia, Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza, Divisione Normativa prudenziale, via Milano, 53 – 00184 ROMA e all’indirizzo di posta elettronica
npv.normativa_prudenziale@bancaditalia.it
Documento per la consultazione
marzo 2010
PREMESSA
1.
La disciplina della gestione collettiva, a partire dalla riorganizzazione complessiva della
materia operata con il Regolamento della Banca d\’Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 14
aprile 2005, si è evoluta lungo due direttrici principali:
−
da un lato, si è mirato a semplificare l’attività amministrativa, attraverso la previsione di un
numero sempre maggiore di casi in cui i regolamenti dei fondi comuni sono approvati in via
generale (senza, cioè, una approvazione specifica della Banca d\’Italia);
−
dall’altro, si è progressivamente riconosciuta una maggiore flessibilità operativa alle SGR nella
gestione dei fondi comuni, attribuendo rilevanza all’autonomia di gestione e all’indipendenza delle
stesse; nel contempo sono stati rafforzati i presidi prudenziali e di gestione dei rischi delle SGR.
Le proposte normative contenute nel presente documento di consultazione si inquadrano
coerentemente in tali linee evolutive. Esse sono infatti dirette a: estendere ulteriormente le
tipologie di regolamenti approvati in via generale; rafforzare l’autonomia delle SGR,
evitando una eccessiva ingerenza dei partecipanti nella gestione del fondo; chiarire, in
un’ottica prudenziale, le modalità di calcolo della leva finanziaria dei fondi immobiliari.
2.
Sotto il primo profilo, la novità di maggiore rilievo riguarda la possibilità di ricorrere
all’approvazione in via generale per la quasi totalità dei regolamenti dei fondi (mobiliari e
immobiliari) speculativi e riservati (
1), cioè quelli destinati a clientela non retail (2).
Nel delineato quadro di semplificazioni procedurali circa l’istituzione di nuovi fondi, per
permettere alla Banca d\’Italia di monitorare l’evoluzione del comparto, si prevedrebbe che:
−
le società di gestione comunichino preventivamente alla Banca d\’Italia i fondi che intendono
istituire nel semestre successivo, mettendo in evidenzia gli eventuali impatti sulla
struttura organizzativa;
−
l’approvazione in via generale sia condizionata all’inserimento, nel regolamento del fondo, di
determinati criteri di contenimento e frazionamento del rischio. In sostanza, l’istituzione di un
fondo riservato o speculativo che intendesse derogare a tali criteri di contenimento e
frazionamento del rischio dovrebbe essere autorizzata espressamente dalla Banca d\’Italia.
(1) L’unica limitazione riguarderebbe i fondi riservati per i quali l’approvazione in via generale verrebbe limitata ai casi
in cui le quote possono essere sottoscritte o circolare solo tra gli investitori istituzionali (con esclusione quindi
delle persone fisiche) ovvero la cui quota di partecipazione minima è pari ad almeno 250 mila euro.
(2) Tenuto conto della notevole estensione dei casi di approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi riservati e
speculativi e della circostanza che i fondi retail, se rispettano lo schema di regolamento semplificato previsto nel
Regolamento sulla gestione collettiva, sono approvati in via generale, si ritiene poco probabile il ricorso da parte della
SGR agli schemi riconosciuti (avuto anche presente che al momento non vi sono schemi della specie), il cui unico
vantaggio è una riduzione del termine di approvazione del regolamento. In tal senso, lo schema prevede l’eliminazione
della possibilità di ricorrere ai c.d. schemi riconosciuti.
3
3.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, volto a evitare che le prerogative gestorie delle SGR
possano essere limitate da eccessivi poteri di ingerenza dei partecipanti nella gestione dei fondi, lo
schema sottoposto a consultazione disciplina i meccanismi di
governance degli organismi di
investimento, ferma restando la disciplina contenuta nel TUF in materia di assemblee dei partecipanti
ai fondi (cfr. art. 37 del TUF).
In particolare, verrebbero circoscritti i poteri che possono essere attribuiti agli organi
rappresentativi dei partecipanti (c.d. comitati dei partecipanti). Rispetto all’attuale quadro
regolamentare, che riconosce ampia autonomia alle SGR di definire il ruolo dei comitati dei
partecipanti nel caso di fondi riservati o speculativi, verrebbe previsto che ai comitati dei partecipanti
possano essere attribuiti solo poteri:
−
informativi circa l’andamento del fondo;
−
consultivi, non vincolanti, su determinate scelte della società di gestione (ad es. business plan del
fondo);
−
vincolanti limitatamente alle operazioni in conflitto di interesse che la SGR intende porre in essere
per conto del fondo.
Non sarebbe consentita l’istituzione di comitati dei partecipanti nel caso di organismi diversi
dai fondi riservati e speculativi.
4.
Con riguardo alla leva finanziaria dei fondi immobiliari, l’attuale disciplina prevede che il
limite di indebitamento (pari al 60 per cento del valore degli immobili) sia calcolato sul valore degli
immobili. Tale previsione – interpretata nel senso di far riferimento al valore corrente dei beni – ha
determinato un effetto prociclico, per cui l’effettiva capacità di assumere debiti dei fondi aumenta o
diminuisce a seconda dell’andamento positivo o negativo del mercato immobiliare.
Per mitigare tale effetto, lo schema prevede che il valore degli immobili, da prendere come
riferimento per calcolare il limite di leva finanziaria, sia pari al minore tra il costo di acquisto e il
valore corrente degli stessi.
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SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, contenente il testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, “TUF”);
Visti in particolare i seguenti articoli del TUF:
−
art. 6, comma 1, lett. c), n. 2), ai sensi del quale la Banca d\’Italia, sentita la
Consob, disciplina le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del
rischio degli OICR;
−
art. 36, comma 3, ai sensi del quale la Banca d\’Italia, sentita la Consob, determina
i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto
minimo;
−
art. 39, comma 3 – bis, che prevede che la Banca d\’Italia individua le ipotesi in
cui, in base all’oggetto dell’investimento, alla categoria di investitori o alle regole
di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono
approvati in via generale;
Visto il regolamento del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione
economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modificazioni e integrazioni, attuativo
dell’art. 37 del TUF, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono
essere uniformati i fondi comuni di investimento (di seguito D.M.);
Visto il provvedimento del Governatore della Banca d\’Italia del 14 aprile 2005,
contenente il Regolamento sulla gestione collettiva (di seguito “Regolamento”);
Considerata l’esigenza di chiarire le modalità di calcolo del limite di assunzione di
prestiti dei fondi immobiliari;
Considerata l’esigenza di semplificare le procedure di accesso al mercato dei fondi
comuni di investimento;
Valutata l’opportunità di definire i poteri degli organi rappresentativi dei
partecipanti ai fondi nel rispetto delle prerogative di gestione delle SGR;
Sentita la Consob;
EMANA
L’unito provvedimento che modifica il Regolamento con disposizioni volte a:
−
chiarire le modalità di calcolo del limite di assunzione di prestiti dei fondi
immobiliari;
−
ampliare i casi di applicazione dell’istituto dell’approvazione in via generale dei
regolamenti di gestione dei fondi comuni di investimento;
−
definire i poteri dei comitati dei partecipanti ai fondi.
Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma,
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Articolo 1
(Assemblea e Comitati dei partecipanti ai fondi )
1.
Nel Titolo V, Capitolo I, Sezione II, paragrafo 4.4, quinto capoverso, del
Regolamento, dopo le parole “del TUF)” è inserita la seguente nota:
“13
bis – Le delibere dell’assemblea dei partecipanti, recepite dagli organi
amministrativi della SGR, sono trasmesse alla Banca d’Italia quando comportino una
modifica del regolamento del fondo”.
2.
Nel Titolo V, Capitolo I, Sezione III, del Regolamento, è inserito il seguente
paragrafo 4:
“
4. Comitati dei partecipanti.
Ove il regolamento dei fondi riservati e speculativi preveda la costituzione di
Comitati dei partecipanti, ne disciplina le modalità di istituzione e di funzionamento
nel rispetto del principio di proporzionalità della partecipazione dei sottoscrittori.
La SGR verifica, nell’interesse dei partecipanti e ai fini della buona gestione del
patrimonio del fondo, che le deliberazioni dei Comitati siano conformi ai criteri
indicati nel regolamento e siano assunte nel rispetto delle procedure ivi previste.
I Comitati non devono incidere sull’autonomia di gestione della SGR, che, nel
tener conto delle deliberazioni del Comitato, ne assume la definitiva responsabilità.
In particolare, ai Comitati dei partecipanti possono essere riconosciuti
esclusivamente:
−
poteri informativi circa l’andamento del fondo;
−
poteri consultivi – da esprimersi con pareri non vincolanti né obbligatori – su
determinate scelte della società di gestione, diverse da quelle connesse con
singole operazioni di investimento (ad es.: durata del fondo, liquidazione
anticipata dello stesso, modifiche regolamentari, sostituzione della SGR,
business plan
, ecc.);
−
poteri di formulare pareri vincolanti esclusivamente con riguardo alle
operazioni in conflitto di interesse.”
Articolo 2
(Procedura di approvazione dei regolamenti dei fondi comuni )
1.
Nel Titolo V, Capitolo II, Sezione II, paragrafo 1, terzo capoverso del Regolamento, dal
terzo alinea è eliminata la locuzione “o secondo uno ‘schema riconosciuto’”.
2.
Nel Titolo V, Capitolo II, Sezione II, paragrafo 2, del Regolamento:
2.1.
sono eliminati il terzo, il quarto e il quinto capoverso (“Schemi di regolamento
ritenuti compatibili con le vigenti disposizioni (c.d. “Schemi riconosciuti”)”);
2.2.
il punto I) del sesto capoverso è sostituito dal seguente:
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“I) i regolamenti dei fondi speculativi e dei fondi riservati a investitori qualificati (le
cui quote possono essere sottoscritte o circolare solo tra gli investitori qualificati
previsti dall’art. 1, lett. h), primo, secondo e terzo alinea del D.M., ovvero, se
possono essere sottoscritte o circolare anche tra le persone fisiche previste nel quarto
alinea del citato articolo, la cui quota di partecipazione minima è pari ad almeno 250
mila euro) ove siano rispettate le condizioni indicate nell’allegato V.2.01.”;
2.3.
il punto III) del sesto capoverso è sostituito dal seguente:
“III) i regolamenti dei fondi comuni che differiscono dal regolamento di altri fondi
già operativi istituiti dalla stessa SGR solo per gli aspetti relativi allo scopo, oggetto,
politica di investimento e altre caratteristiche nonché regime delle spese (cfr. Titolo
V, Capitolo I, Sezione II, paragrafi 3.1 e 3.3), nell’intesa che risultino osservati i
criteri generali e le norme stabiliti per tali profili dalla Banca d’Italia.”;
2.4.
il settimo capoverso è sostituito dal seguente:
“I regolamenti di cui al precedente punto II) che prevedono limitate deroghe rispetto
al regolamento semplificato, si intendono approvati nel termine di 30 giorni dalla data
di ricezione della domanda completa di tutta la documentazione; il termine di
approvazione è fissato in 60 giorni, qualora le limitate modifiche riguardino i
regolamenti di cui al precedente punto III). In tali casi, la domanda di approvazione
del regolamento, oltre ai documenti indicati nel precedente par. 1, è corredata anche
di un testo del regolamento che evidenzia, in modo analitico, le modifiche apportate”;
2.5.
dopo l’ottavo capoverso è inserito il seguente:
“Le SGR che intendono avvalersi del procedimento di approvazione dei regolamenti
dei fondi in via generale, comunicano alla Banca d\’Italia nei mesi di maggio e
dicembre di ciascun anno le caratteristiche dei fondi che intendono istituire nel
semestre successivo, e indicano gli eventuali impatti sulla struttura organizzativa.”;
2.6.
dal punto iii), del secondo alinea, del nono capoverso è eliminata la locuzione “, allo
schema riconosciuto”.
3.
Nel Titolo V, Capitolo II, Sezione III, paragrafo 3, del Regolamento :
3.1.
sono eliminati il terzo e il quarto capoverso (“regolamenti redatti secondo “schemi
riconosciuti’”);
3.2.
dal punto ii) del sesto capoverso è eliminata la locuzione “o allo schema riconosciuto
di riferimento”;
4.
Nel Titolo V, Capitolo II, Sezione III, paragrafo 6, terzo capoverso, primo alinea del
Regolamento, dal punto iii), è eliminata la locuzione “, allo schema riconosciuto”.
5.
Prima dell’allegato V.2.1 del Regolamento è inserito il seguente allegato:
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“
ALLEGATO V.2.01”
REGOLAMENTI APPROVATI IN VIA GENERALE.
Le SGR che intendono avvalersi della procedura di approvazione in via generale dei
regolamenti dei fondi speculativi e riservati a investitori qualificati, secondo quanto previsto nel Titolo
V, Capitolo II, Sezione II, paragrafo 2, terzo capoverso, punto I), prevedono, nel regolamento del
fondo, il rispetto dei seguenti criteri di contenimento e frazionamento del rischio minimali (ferma
restando l’osservanza dei limiti di investimento previsti dal presente Regolamento applicabili a tali
fondi):
−
Fondi riservati chiusi mobiliari:
o
l’investimento in strumenti finanziari non quotati di un unico emittente non può superare il
50 per cento del totale delle attività del fondo;
o
il fondo non può assumere prestiti di valore complessivamente superiore al 30 per cento
del valore complessivo netto del fondo;
−
Fondi riservati chiusi immobiliari:
o
l’investimento in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali
unitarie non può superare i due terzi del totale delle attività del fondo
(3);
o
l’investimento complessivo in società che prevedano nell’oggetto sociale la possibilità di
svolgere attività di costruzione non può superare il 25 per cento del totale delle attività del
fondo;
−
Fondi speculativi immobiliari:
o
l’investimento complessivo in società che prevedano nell’oggetto sociale la possibilità di
svolgere attività di costruzione non può superare il 25 per cento del totale delle attività del
fondo;
o
l’investimento in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali
unitarie non può superare i due terzi del totale delle attività del fondo
(4);
o
il fondo può assumere prestiti nel limite massimo dell’80 per cento del valore degli
immobili, dei diritti reali immobiliari, delle partecipazioni in società immobiliari e degli
altri beni del fondo.
−
Fondi speculativi mobiliari:
o
il fondo non può assumere prestiti per importi superiori al 100 per cento del valore delle
attività dello stesso.
(3) In via eccezionale, nella fase di avvio del fondo e in relazione alle finalità di valorizzazione, sviluppo e conseguente
diversificazione – indicate nel regolamento – dei beni immobili in portafoglio, il limite può essere elevato sino al 100
per cento delle attività del fondo, fermo restando l’obbligo di ricondurlo alla percentuale ordinaria in un tempo non
superiore a 24 mesi dall’avvio dell’operatività del fondo.
(4) In via eccezionale, nella fase di avvio del fondo e in relazione alle finalità di valorizzazione, sviluppo e conseguente
diversificazione – indicate dal regolamento – dei beni immobili in portafoglio, il limite può essere elevato sino al 100
per cento delle attività del fondo, fermo restando l’obbligo di ricondurlo alla percentuale ordinaria di due terzi in un
tempo non superiore ai 24 mesi dall’avvio dell’operatività del fondo.
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Articolo 3
(Modalità di calcolo del limite di indebitamento dei fondi immobiliari)
1.
Nel Titolo V, Capitolo III, Sezione IV, par. 6.2.1 del Regolamento, dopo il primo
capoverso è aggiunto il seguente capoverso:
“Il valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società
immobiliari, da utilizzare come riferimento per calcolare il limite di assunzione di prestiti
dei fondi immobiliari, è pari al minore tra il costo di acquisto e il valore determinato in base
ai criteri di valutazione del patrimonio del fondo, previsti nel Titolo V, Capitolo IV”.
Articolo 4
(Disposizioni finali)
1.
Le SGR adeguano i regolamenti dei fondi immobiliari operativi alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento alle previsione dell’art. 1, comma 2 (Comitati dei
partecipanti) entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento.
2.
Nel caso in cui l’applicazione della disposizione di cui all’art. 3 ai fondi immobiliari
operativi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento determini il
superamento del limite massimo di assunzione di prestiti, previsto dal Titolo V, Capitolo
III, Sezione IV, par. 6.2.1 del Regolamento, essi riconducono i prestiti nei limiti previsti
dalle citate disposizioni entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento.