SENTENZA N. 132
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, e degli artt. 4, 7 e 8 della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2008, n. 37 (Norme in materia di attività professionali turistiche), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-24 febbraio 2009, depositato in cancelleria il 24 febbraio 2009 ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione, fuori termine, della Regione Puglia;
udito nell’udienza pubblica del 9 marzo 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;
udito l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 19-24 febbraio 2009 e depositato il 24 febbraio 2009, ha impugnato l’art. 2, commi 1 e 2, e gli artt. 4, 7 e 8 della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2008, n. 37 (Norme in materia di attività professionali turistiche), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione.
Il ricorrente, pur riconoscendo la competenza legislativa residuale delle Regioni in relazione al turismo, osserva che le professioni turistiche ricadono nella materia delle «professioni», attribuita alla competenza legislativa concorrente Stato-Regione.
In particolare, la difesa erariale ritiene che l’art. 2, commi 1 e 2, nello stabilire la creazione di nuove professioni turistiche (interprete turistico, operatore congressuale e guida turistica sportiva), sia in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione e specificamente con il principio fondamentale secondo cui l’individuazione di figure professionali e dei relativi profili spetta allo Stato.
Per gli stessi motivi, anche il successivo art. 4 della legge regionale n. 37 del 2008, nella parte in cui individua «i requisiti minimi per l’accreditamento degli esercenti le professioni turistiche, come definite dall’art. 2», violerebbe l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
L’Avvocatura censura poi gli artt. 7 e 8 della citata legge regionale i quali prevedono l’istituzione «e la tenuta di albi e di elenchi professionali», nonché l’individuazione delle condizioni necessarie per iscriversi negli stessi.
Entrambe le disposizioni risulterebbero in contrasto con il citato art. 117, terzo comma, della Costituzione, poiché rientra nella competenza dello Stato «l’individuazione dei requisiti per l’esercizio delle professioni ed il conseguente rilascio delle relative autorizzazioni che devono valere per l’intero territorio nazionale e non solo per quello regionale».
Infine, secondo il ricorrente, tutte le norme impugnate violerebbero il principio della libera prestazione dei servizi, nonché quello della tutela della concorrenza, entrambi rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
2. – Con atto depositato in data 10 aprile 2009, dunque tardivamente, si è costituita in giudizio la Regione Puglia.
3. – Con successiva memoria, depositata in data 16 febbraio 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le argomentazioni già sviluppate nel ricorso ed ha insistito per il suo accoglimento.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 2, commi 1 e 2, e gli artt. 4, 7 e 8 della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2008, n. 37 (Norme in materia di attività professionali turistiche), per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto il legislatore regionale avrebbe introdotto nuove figure professionali nel settore turistico, istituito elenchi ed individuato le condizioni necessarie per l’iscrizione negli stessi, in contrasto i principi fondamentali previsti dalla legislazione statale in materia di professioni.
Le disposizioni censurate, a parere del ricorrente, contrasterebbero anche con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, poiché «le limitazioni» da esse introdotte violano il principio della libera prestazione dei servizi, nonché quello della concorrenza.
2. – In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile la censura relativa alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in quanto il ricorrente non ha sufficientemente motivato in punto di non manifesta infondatezza, con il risultato che essa è formulata in modo generico ed apodittico (ex plurimis, sentenza n. 80 del 2010, ordinanza n. 344 del 2008).
3. – Nel merito il ricorso è fondato, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
3.1 – Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di professioni il principio secondo il quale «compete allo Stato l’individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio» si applica anche nei confronti delle professioni turistiche (sentenza n. 271 del 2009).
3.1 – Nel caso di specie, l’art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale censurata prevede la creazione di tre nuove figure professionali (interprete turistico, operatore congressuale e guida turistica sportiva), che non risultano regolate dalla legislazione statale vigente in materia di professioni turistiche. Il successivo art. 4 stabilisce i requisiti minimi, nonché la tipologia dei titoli specifici necessari per l’accreditamento di coloro che svolgono professioni turistiche. Infine, gli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 37 del 2008 disciplinano sia le condizioni per l’iscrizione negli elenchi provinciali degli esercenti le professioni turistiche, la cui istituzione è espressamente prevista dall’art. 5 della cennata legge regionale, sia l’esercizio delle medesime professioni, nonché contemplano gli effetti dell’iscrizione nei suddetti elenchi provinciali.
Così sinteticamente riportato il contenuto delle disposizioni censurate, i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal ricorrente vanno risolti alla luce del richiamato principio fondamentale in materia di professioni che riserva allo Stato l’individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitanti (ex plurimis, sentenze n. 138 del 2009, n. 179 del 2008 e n. 300 del 2007), nonché della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui «la istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l’iscrizione ad esso, prescindendosi dalla circostanza […] che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento delle attività cui l’elenco fa riferimento, hanno già di per sé una “funzione individuatrice della professione”, come tale preclusa alla competenza regionale» (ex plurimis, sentenze n . 300 e n. 57 del 2007).
Vanno pertanto dichiarate incostituzionali le disposizioni regionali impugnate, in quanto non rispettano i limiti imposti dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di professioni.
4. – Poiché le altre norme della legge regionale n. 37 del 2008 hanno una inscindibile connessione con le disposizioni specificamente oggetto di censura, così che, senza queste ultime, dette norme risultano prive di autonoma portata normativa, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria di incostituzionalità deve estendersi all’intera legge.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, nonché degli artt. 4, 7 e 8 della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2008, n. 37 (Norme in materia di attività professionali turistiche), e, per conseguenza, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, della restante parte della legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA