Fonte: cassazione.net==========================Stretta della Cassazione sulle responsabilità dei maestri. Infatti nelle scuole materne i bambini devono essere sorvegliati anche in bagno e in caso di incidente il Ministero è tenuto al risarcimento. Lo ha stabilito la Suprema corte che, con la sentenza n. 9906 del 26 aprile 2010, ha respinto il ricorso del Ministero dell’istruzione. È il caso di una bambina di tre anni che, inizialmente accompagnata al bagno dalla maestra, era stata poi lasciata sola. Tirando la catenella del water la piccola si era ferita gravemente a un occhio. I genitori avevano così chiesto il risarcimento del danno. Il Tribunale di Lecce aveva accolto la domanda. La decisione era stata poi confermata dalla Corte d’Appello pugliese. Inutile il ricorso in Cassazione da parte del dicastero secondo cui la maestra non era responsabile perché aveva accompagnato in bagno la piccola ma poi era rientrata in classe per badare agli altri 26 bambini rimasti da soli. Ma i giudici della Suprema corte hanno respinto questa tesi, confermando la responsabilità della donna e dell’istituto, sottolineando, fra l’altro, che la maestra per non correre rischi avrebbe potuto farsi aiutare da un bidello. “Nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell\’istituto scolastico e dell\’insegnante – motivano i giudici – il genitore dovrà soltanto provare, che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l\’evento dannoso è stato determinato da causa agli stessi non imputabile”. Non solo. “In ordine, poi, alla responsabilità degli insegnanti di scuole statali – come nella specie -, l\’art. 61, secondo comma, della legge n. 312 del 1980 – nel prevedere la sostituzione dell\’amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, – delle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi – esclude in radice la possibilità che insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo contrattuale o extracontrattuale dell\’azione”.
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