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COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: Perde l’immobile già pagato l’acquirente che lascia decorrere il termine per la stipulazione del contratto definitivo

Fonte: cassazione.net===============In caso di contratto preliminare, la decorrenza del termine di prescrizione per la stipulazione di quello definitivo, fa decadere il diritto del promissario acquirente alla detenzione dell’immobile, anche se il pagamento dell’intero prezzo è già avvenuto.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 10625 del 03 maggio 2010, con la quale ha accolto il ricorso presentato dagli eredi del proprietario venditore di un immobile, per la restituzione dello stesso da parte della donna che ne deteneva il possesso a seguito di un contratto preliminare di vendita stipulato nel 1977, e mai trasformato in definitivo. I ricorrenti pretendevano che la signora abbandonasse la casa, nonostante lastessa affermasse di aver versato l’intero importo dovuto per l’acquisto e che perciò l’immobile era divenuto di sua proprietà. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rinviando la causa alla Corte di Appello di Roma, poichè era onere della donna richiedere la trasformazione del contratto e provare il versamento dell’importo, in base al principio per cui : “nell\’ipotesi che le parti di un contratto preliminare abbiano rimesso alla volontà di una di esse la fissazione del termine per la stipulazione del contratto definitivo,a fronte dell\’ingiustificato rifiuto della parte cui tale facoltà sia stata riservata, l\’altra parte che abbia adempiuto le obbligazioni poste a suo carico può direttamente proporre la domanda di adempimento specifico dell\’obbligo di concludere il contratto definitivo; con la conseguenza che, ove essa trascuri di avvalersi di tale facoltà e tale inerzia protragga per l\’ordinario termine prescrizionale, il diritto alla conclusione del contratto definitivo si estingue per prescrizione”.

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