spot_img

Segreto professionale dell’avvocato opposto alla Guardia di finanza tutelato davanti alla Ctp

Da Piazza Cavour arriva una bordata al segreto professionale. Infatti questo non copre tutte le attività dell’avvocato. Non solo. Il legale che si oppone all’autorizzazione della Procura, rilasciata per gli accertamenti della Guardia di finanza su documenti che ritiene secretati a tutela del cliente, dovrà farlo di fronte al giudice tributario.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 11082 di ieri, ha respinto il ricorso di una grande studio associato di Milano che aveva impugnato la decisione del Consiglio di Stato di declinare la propria giurisdizione in favore di quella della ctr.
In particolare i professionisti avevano impugnato l’autorizzazione con la quale la Procura meneghina aveva autorizzato le Fiamme gialle a perquisire pc e l’archivio contenente documenti riservati dei clienti dello studio.
Dopo la decisione di Palazzo spada il caso è finito in Cassazione, chiamata a decidere sulla giurisdizione. Con motivazioni lunghissime il Collegio esteso ha deciso per la giurisdizione della ctp precisando fra l’altro che “il segreto professionale non copre tutta e ogni attività professionale perché lo stesso è previsto a esclusiva tutela del cliente”. Infatti, hanno sostenuto gli Ermellini estendendo il principio a tutti i professionisti, “la protezione del segreto professionale, riferita a quanto conosciuto in ragione dell’attività professionale svolta da chi sia legittimato a compiere atti propri di tale professione, assume carattere oggettivo essendo destinata a tutelare le attività inerenti la difesa e non l’interesse soggettivo del professionista”.

CATEGORIE

ULTIMI ARTICOLI

Ti potrebbero interessare anche: