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DIRITTI DELL’INQUILINO: L’affittuario non ha diritto ad essere risarcito per il degrado dell’immobile non immediatamente denunciato

L’affittuario che non denuncia immediatamente i difetti dell’immobile affittato, nel momento in cui sottoscrive il contratto d’affitto, non ha diritto al risarcimento del danno né può chiedere la risoluzione del contratto.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 12708 del 25 maggio 2010, respingendo il ricorso di una commerciante di Nepi contro il proprietario del locale in cui aveva allestito la sua cartolibreria. La donna, convenuta in un giudizio di sfratto per morosità, aveva ribattuto richiedendo la condanna del proprietario del negozio al risarcimento dei danni per la mancanza di alcune autorizzazioni amministrative e per le ripetute infiltrazioni di acqua nel locale, chiedendo in generale l’accertamento di gravi inadempimenti da parte del locatore. I giudici di merito avevano respinto le argomentazioni della donna, sottolineando che la situazione rilevata dalla negoziante non aveva impedito il rilascio dell’autorizzazione amministrativa necessaria, e le aveva comunque consentito di utilizzare l’immobile per oltre tredici anni. Non solo. La Corte d’Appello sosteneva inoltre che l’effettivo degrado del locale non poteva essere attribuito al proprietario, dovendosi invece far risalire a una situazione pregressa, peraltro aggravata da alcuni lavori realizzati proprio dalla commerciante. Una situazione preesistente di cui la donna avrebbe dovuto accorgersi nel momento in cui sottoscrisse il contratto d’affitto. La Suprema Corte ha quindi condiviso la tesi dei giudici di merito, ribadendo il principio di diritto per cui “Allorquando il conduttore, all\’atto della stipulazione del contratto di locazione, non abbia denunziato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunziato a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna, e non può, pertanto, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, né il risarcimento del danno o l\’esatto adempimento,ne avvalersi dell\’eccezione di cui all\’art. 1460 cod. civ.”

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