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RISARCIMENTO DANNI: Degli incidenti causati dai minorenni senza patente risponde comunque l’assicurazione

In caso d’incidente stradale, l’assicurazione paga anche se l’autista non è abilitato alla guida e viola le norme sul codice della strada.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che con la sentenza 12728 del 25 maggio 2010 ha accolto il ricorso presentato da un uomo contro la richiesta di rivalsa della propria compagnia assicuratrice per un incidente avvenuto nel 1985, mentre ancora infradiciottenne e dotato del solo foglio rosa, era alla guida di un motoveicolo, con un passeggero a bordo.
Il ragazzo che viaggiava con lui lo aveva convenuto in giudizio per il risarcimento delle lesioni riportate e la compagnia assicuratrice aveva eccepito l’inoperatività della polizza per aver trasportato un passeggero, benchè non avesse ancora raggiunto la maggiore età. La corte d’appello di Bologna aveva accolto l’appello dell’assicurazione e contro tale decisione,l’assicurato ha presentato ricorso in cassazione. Il giudice di legittimità, dopo aver esaminato il fatto, ha deciso per l’accoglimento del ricorso, affermando che “in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l\’operatività della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell\’assicuratore, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, si sia limitato a non rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada, come nel caso di soggetto munito di foglio rosa in vista del conseguimento della patente di tipo A, e minore degli anni diciotto, che abbia guidato un motoveicolo di cilindrata non superiore ai 125 cmc., trasportando però altra persona in violazione dell\’art. 79 del codice della strada abrogato. Ciò in quanto, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l\’assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative), onde, ove esista un\’abilitazione alla guida, l\’inosservanza di prescrizioni o limitazioni eventualmente imposte dal legislatore non si traduce in una limitazione della validità od efficacia del titolo abilitativo, ma integra una ipotesi di mera illiceità della guida”.

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