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OPERE PUBBLICHE: Compenso al professionista che progetta l’opera mai realizzata perchè l’amministrazione non si è attivata per i fondi

In caso di contratto di progettazione di opere pubbliche, la clausola che prevede il diritto al compenso del professionista condizionato al rilascio del finanziamento, cade se l’amministrazione non si è
attivata per avere i fondi.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 13469 del 3 giugno 2010. Il caso. Il geometra ricorrente aveva stottoscritto con l’amministrazione comunale un contratto sottoposto a condizione sospensiva per la progettazione della nuova casa comunale. In particolare la clausola relativa alla retribuzione del professionista stabiliva che la liquidazione del compenso era legata all’ottenimento da parte dell’amministrazione regionale, dei fondi necessari per la costruzione dell’immobile. Terminata la progettazione, il Comune non si era adoperato con la Regione per il finanziamento e il geometra non aveva perciò percepito alcunchè per il proprio lavoro. Cosí lo stesso si era rivolto al tribunale di Palermo che aveva accolto l’istanza presentata per ottenere la nullità della clausola per inadempimento contrattuale dell’amministrazione. La sentenza era stata appellata dal comune e la Corte di Appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda e dichiarato improponibile l’appello. La causa è giunta così in Cassazione, dove il giudice di legittimità ha accolto il ricorso del geometra affermandone il diritto all’ottenimento dei compensi per inerzia dell’amministrazione, poichè, “nel caso di contratto con una pubblica amministrazione in cui il pagamento del compenso per l\’opera professionale pattuita sia subordinato alla circostanza che essa ottenesse un finanziamento dell\’opera progettata da parte di un soggetto terzo, il creditore della prestazione deve unicamente provare il contratto, mentre sarà l\’amministrazione debitrice “sub condicione” del compenso a dovere dimostrare, in relazione ai suoi doveri nascenti dall\’art. 1358 cod. civ. riguardo al comportamento che doveva tenere al fine del finanziamento, che il proprio comportamento fu conforme a detti doveri”.

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