L’amministratore di una società non può impugnare l’archiviazione delle accuse scattate nei confronti del titolare per indebita percezioni dei finanziamenti statali e malversazione. Ciò perché non è la parte offesa.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20847 di oggi, ha precisato che “nel procedimento penale instaurato nei confronti del titolare della ditta sono stati ipotizzati i reati di malversazione e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (artt. 316-bis e 316-ter c.p.), reati posti a tutela dell\’interesse dello Stato o di un ente pubblico ovvero dell\’Unione europea, per la corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica, sicché persona offesa è sempre il soggetto pubblico, sia esso lo stesso Stato o l\’Unione europea ovvero un ente pubblico”. In questo caso, il procedimento in questione ha preso avvio dalla denuncia presentata dall’amministratore, “che però resta un mero denunciante, che avrebbe potuto, eventualmente, far valere pretese di natura civilistica nell\’ambito del procedimento penale in qualità di danneggiato dai reati, ma che non è persona offesa e che per questo non aveva e non ha alcuna legittimazione ad attivare i meccanismi procedimentali previsti dall’articolo 408 c.p.p.”.
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