LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 29.9.2010 n. 20358
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso 32295/2006 proposto da: vari ricorrenti –
contro
BANCA xxx S.P.A. – intimata
sul ricorso 1477/2007 proposto da: BANCA xxx S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV N. 99 INT.
14, presso lo studio dell’avvocato FERZI CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHIELLO ANGELO, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
• controricorrente e ricorrente incidentale –
contro vari – controricorrenti al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 45/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 16/02/2006 r.g.n. 1795/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;
udito l’Avvocato BERTI PAOLO;
uditi gli Avvocati CHIELLO ANGELO e FERZI PAOLO; udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Fatto
I ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio Banca xxx S.p.A. Per sentir dichiarare nullo o comunque invalido l’accordo sindacale stipulato dalla convenuta il 15 gennaio 2003 ed il precedente accordo di programma il 5 dicembre 2002 e per sentir comunque dichiarare illegittimi o inefficaci i licenziamenti loro intimati nell’ambito di una procedura di riduzione del personale.
In primo grado la domanda è stata rigettata avendo il Tribunale ha ritenuto che i ricorrenti con la richiesta di accedere al fondo di solidarietà istituito dal decreto ministeriale n. 158 del 2000 avessero prestato acquiescenza al licenziamento.
La Corte di Appello di Torino ha escluso invece l’aquiescenza ma ha ritenuto legittimo il licenziamento perchè avvenuto in conformità alle disposizioni della L. n. 223 del 1991.
Questa sentenza è impugnata dai lavoratori con ricorso per sei motivi al quale Banca xxx resiste con controricorso contenente anche ricorso incidentale, al quale i ricorrenti resistono con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Diritto
I sei motivi del ricorso principale investono la statuizione di legittimità del recesso.
L’unico motivo del ricorso incidentale, previa denunzia di violazione e falsa applicazione degli artt. 2113 e 2118 c.c., dell’art. 1324 c.c., del D.M. n. 158 del 2000, artt. 6, 7, 10 e 11, e dell’art. 24 Cost., nonché di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, censura la sentenza nella parte in cui ha escluso che i lavoratori avessero prestato acquiescenza al recesso il ricorso incidentale pone una questione logicamente preliminare e va quindi esaminato con priorità.
Il ricorso è fondato.
Il D.M. 28 aprile 2000, n. 158 (Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito) con l’art. 1 ha istituito presso l’INPS il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito” con lo scopo (fissato dall’art. 2) di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi, e delle associazioni di banche, cui si applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), e i relativi contratti complementari, che nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 28, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro: a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità; b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione”.
Per quanto interessa, secondo il D.M. In esame, il Fondo oltre a provvedere, in via ordinaria, nell’ambito dei suddetti processi al finanziamento dei programmi di riconversione e riqualificazione professionale nonché al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, provvede in via straordinaria “all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo” (art. 5, comma 1, lett. b).
A norma del successivo art. 6 comma 3 del DM, per tale prestazione straordinaria “è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell’art. 4, lett. c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata”.
L’art. 10, comma 9, facendo richiami ai casi di cui all’art. 5, comma 1, lett. b). ribadisce poi che in tali casi il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito e ne determina la misura.
Il comma 14 dello stesso articolo dispone poi che “il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché, in particolare per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo Acri, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all’anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici”. Il successivo comma 15 attribuisce al lavoratore che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum a carico del datore di lavoro, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati nei casi in cui l’importo dell’indennità di mancato preavviso sia superiore all’importo complessivo degli assegni straordinari spettanti. A norma del successivo comma 16 “in mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici”.
Infine, l’art. 11 del testo normativo in esame fa obbligo al lavoratore che percepisce l’assegno straordinario di sostegno al reddito, all’atto dell’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell’assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all’ex datore di lavoro e al Fondo, dell’instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell’assegno stesso e della contribuzione correlata”.
Il regolamento in esame prevede quindi esplicitamente che il lavoratore, chiedendo i benefici ivi previsti, rinunci al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva. Preavviso e indennità implicano evidentemente la risoluzione del rapporto. Del resto nel decreto in esame sono riscontrabili indici inequivocabili dell’intendimento di correlare alla cessazione del rapporto l’accesso alle specifiche prestazioni ora in esame.
Basti considerare al riguardo il richiamo agli eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all’anticipata risoluzione del rapporto (art. 10, comma 14) il riferimento “all’ex datore di lavoro” ed a “successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro” (art. 11).
Ne deriva che rinuncia al preavviso e alla indennità sostitutiva sono considerate dalla normativa in esame come accettazione della anticipata risoluzione del rapporto, il che evidentemente preclude un successivo ripensamento e la impugnazione del recesso. Del resto queste disposizioni si inseriscono nel quadro di una normativa che, proprio con la previsione dei suddetti benefici, mira ad eliminare per quanto possibile l’eventuale contenzioso derivante dai processi di ristrutturazione aziendale, e non a caso chiama il datore di lavoro a partecipare finanziariamente all’erogazione dei trattamenti (v. art. 6, comma 3, del cit. D.M.). Quindi sarebbe anche contraria al loro scopo una interpretazione che consentisse l’erogazione del beneficio mantenendo aperta la possibilità di rimettere in discussione la ormai intervenuta conclusione del rapporto.
poiché è pacifico che i ricorrenti hanno chiesto di accedere alle prestazioni del Fondo, la decisione della Corte di merito, che ha escluso l’acquiescenza al licenziamento, non è conforme a diritto, perche non ha considerato l’effetto legale che le norme esaminate riconnettono a tale accesso.
Pertanto la sentenza impugnata va cassata, e proprio in considerazione di quanto appena detto la causa può esser decisa nel merito con rigetto della domanda.
Il ricorso principale resta pertanto assorbito.
L’oggettiva incertezza della questione induce la Corte e compensare le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda, compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2010