cassazione.net———————- Il provvedimento di inidoneità alla guida per un anno non può essere disposto nei confronti dell’automobilista sorpreso ubriaco dalla polizia, se dagli esami medici successivi non risulta nessuna patologia fisica o psichica.
E’ quanto ha stabilito il Tar del Lazio che, con la sentenza 32817 del 14 ottobre 2010, ha accolto il ricorso di un automobilista di Grosseto contro il provvedimento di inidoneità alla guida per un anno. La patente era stata sottoposta a revisione dopo che la polizia stradale l’aveva trovato in stato di ebbrezza mentre era alla guida del suo veicolo. Dagli esami della usl locale l’uomo era risultato esente da malattie fisiche o psichiche, ma la commissione medica l’aveva comunque dichiarato non idoneo alla guida per abuso di alcol, con conseguente sospensione della patente. Decisione questa giudicata illegittima dai giudici amministrativi, che hanno quindi annullato il provvedimento, “stante l’assenza di malattie tali da pregiudicare la sicurezza alla guida”.
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