Valido e pienamente utilizzabile dal fisco il processo verbale di constatazione firmato dal fallito e non dal curatore.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 25947 del 21 dicembre 2010, ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria.
È successo a Napoli. Durante un’ispezione della Guardia di finanza era stato sottoscritto dall’imprenditore fallito, e non dal curatore, il processo verbale di constatazione.
Qualche mese più tardi l’ufficio delle imposte aveva notificato un avviso di accertamento. L’uomo l’aveva impugnato lamentando l’illegittimità del pvc, dal momento che, aveva sostenuto, non era stato firmato dal curatore.
La commissione tributaria provinciale partenopea gli aveva dato ragione. Poi le cose erano diversamente in secondo grado. La Ctr aveva infatti ribaltato la decisione reclamando la firma del curatore.
Contro questa decisione l’amministrazione finanziaria ha presentato ricorso in Cassazione e questa volta ha vinto. In particolare la sezione tributaria ha sottolineato come il fallito non smetta di essere “il soggetto passivo del rapporto tributario”. In motivazione si legge infatti che “la dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno di un\’impresa. ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare”. Inoltre, poiché la ragione della procedura concorsuale è quella di assicurare unitariamente l\’esecuzione sul patrimonio del fallito e di assicurare par condicio fra i creditori la perdita della legittimazione sostanziale, che deve essere intesa solo sotto il profilo dell\’esercizio della facoltà dispositiva, non significa affatto perdita della titolarità dei rapporti né dal lato attivo né dal Iato passivo.
Ma non solo. In fondo alle motivazioni i giudici con l’Ermellino hanno inoltre precisato che “nell\’ambito dello svolgimento dell\’attività accertativa della guardia di finanza e degli uffici finanziari, avente natura amministrativa e rilevanza limitata in quanto soltanto attraverso l\’atto di accertamento l\’amministrazione finanziaria contesta al contribuente gli addebiti ascrittigli, anche discostandosi talvolta dall\’avviso dei funzionari verbalizzanti, il fallito, malgrado la declaratoria di fallimento, non viene affatto privato della sua veste di soggetto passivo del rapporto tributario, sicché deve escludersi la ritenuta nullità del processo verbale”.
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