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SEGRETO PROFESSIONALE: Commette reato l’ex dipendente che rivela “informazioni” alla concorrenza

Commette reato il dipendente che, dopo essersi dimesso, si appropria di file e di informazioni dell’azienda passandole alla concorrenza.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 44840 del 21 dicembre 2010, ha confermato la condanna nei confronti di un ex dipendente che aveva violato il segreto professionale, annullando solo il capo di imputazione per furto.
In particolare l’uomo, subito dopo essersi dimesso, aveva passato alla concorrenza delle informazioni e dei file (raccolti questi ultimi quando era ancora in servizio e usando una password fornita dall’azienda stessa). Erano quindi scattate le accuse per accesso abusivo al sistema informatico, rivelazione del segreto industriale e professionale e furto. Il Tribunale di Genova lo aveva condannato e la decisione era stata confermata dalla Corte d’Appello.
Così lui ha presentato ricorso in Cassazione. la quarta sezione penale di Piazza Cavour ha confermato tutte le accuse fatta eccezione per quelle di furto perché, si legge in sentenza, “è da escludere il reato di furto nel caso di semplice copiatura non autorizzata di file contenuti in un supporto informatico altrui, non comportando tale attività, la perdita del possesso della res”.
Sul fronte della violazione del segreto professionale la Cassazione ha affermato che il reato risulta integrato non solo quando viene rivelato il segreto professionale ma anche quando questo viene impiegato a proprio o altrui profitto, come nel caso di specie.

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