Il tribunale non può sindacare la legittimità dell’autorizzazione a procedere disposta da una delle Camere. Ne consegue che, sulla richiesta del Pm di sollevare conflitto di attribuzione contro il provvedimento del Senato che ha dichiarato insindacabili le opinioni espresse da un suo componente nei confronti del Presidente della Repubblica, non può dichiarare improcedibile la domanda. All’autorizzazione a procedere, infatti, deve essere riconosciuta natura squisitamente politica e non amministrativa con la conseguenza che non è sindacabile in sede giurisdizionale.
Lo ha affermato la prima sezione penale della Cassazione con la sentenza 45074 di oggi secondo la quale l’autorizzazione a procedere se sotto l’aspetto funzionale costituisce atto processuale che condiziona dall’esterno il valido esercizio della funzione giurisdizionale ha anche natura squisitamente politica. L’atto politico, prosegue il collegio, è libero nei fini e non semplicemente discrezionale. E nessun giudice ha potere di sindacato circa il modo in cui la funzione è stata esercitata rispetto ad atti che costituiscono manifestazione di una funzione politica.
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