Secondo il Consiglio di Stato, non è sufficiente il mero decorso del termine dei cinque anni in conseguenza di una precedente condanna sofferta dall\’amministratore di un\’azienda interessata ad una gara pubblica. Azienda ammessa alla gara di appalto, in caso di vecchie e lievi condanne del rappresentante legale (inflitte con decreto e non reiterate negli anni successivi), solo nel caso in cui il giudice abbia reso esecutiva l’estinzione del reato.
La stretta sulle ammissioni alle gare di appalto arriva dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 9324 del 21 dicembre 2010, ha respinto il ricorso di un’azienda che era stata esclusa da un bando promosso dal Ministero dell’Interno per vecchie condanne inflitte con decreto al suo legale rappresentante.
Per poter essere riammesso l’uomo aveva richiamato le nuove norme del codice degli appalti che ritengono irrilevanti le condanne penali estinte. Ma i giudici di Palazzo Spada hanno bocciato questa tesi sostenendo che il reato è estinto solo dopo una pronuncia in questo senso del giudice.
In particolare il Collegio ha spiegato che il richiamo di cui all’art. 38 del Codice degli appalti alle disposizioni contenute negli artt. 178 c.p. e 445 c.p.p. risponde alla scelta del Legislatore di ritenere irrilevanti le condanne penali estinte, con conseguente non necessità della loro indicazione nella dichiarazione di auto-certificazione richiesta alle ditte appaltatrici per poter partecipare alla gara, rappresentando una preclusione valutativa per la stazione appaltante.
Tuttavia, nel caso in cui l’effetto estintivo del reato sia scaturito, ai sensi dell’ art. 460, comma, 5, c.p.p. dal decorso del tempo, al fine di stabilire la legittimità della decisione della stazione appaltante di esclusione dalla gara della società, il cui legale rappresentante aveva riportato distinte condanne penali, occorre avere riguardo al momento in cui l’Amministrazione rese la statuizione impugnata, a nulla rilevando l’effetto estintivo prodottosi successivamente. In ogni caso, perché possa ritenersi operante una causa estintiva del reato, tra cui anche quella ex art. 460, comma 5, c.p.p., occorre una apposita pronuncia del giudice dell’esecuzione penale, atteso che fino a quando non sia stato reso il provvedimento di cui all’art. 676 c.p.c., non può farsi riferimento al concetto di “reato estinto”.
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