Il giudice può ridurre il risarcimento del danno chiesto dal motociclista (o dai suoi parenti) rimasto ferito o ucciso in un incidente stradale se questo non portava il casco.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l\’ordinanza n. 26568 del 30 dicembre 2010, ha respinto il ricorso dei genitori di un ragazzo rimasto ucciso in un incidente in motorino. Il giovane, senza casco, era rimasto a terra privo di vita. Per questo il Tribunale e poi la Corte d’Appello di Napoli avevano accolto solo in parte la domanda di ristoro dei parenti. La terza sezione civile della Cassazione ha ora confermato e reso definitiva la decisione ribadendo il principio secondo cui “l\’omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a se stessa, soltanto ove il giudice di merito accerti in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone, appunto, un antecedente causale”.
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