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PORTABILITA’ DEL MUTUO: No alle sanzioni antitrust per le banche che non offrirono la portabilità attiva prima del 2008

Illegittime le sanzioni dell’Antitrust contro le banche che, di fatto, non hanno offerto ai clienti la portabilità attiva dei mutui fino ai primi mesi del 2008: è escluso che si tratti di pratica commerciale scorretta, come sostiene l’Autorità in base alle denunce di Altroconsumo; la responsabilità va invece ascritta all’incertezza del quadro normativo che prima del dl 185/08 non chiariva la totale gratuità dell’operazione di surroga per il cliente. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sesta sezione, con la sentenza n. 9329/10. L’associazione dei consumatori fa le pulci alle banche ricorrendo al mistery shopping: invia in agenzia “finti” clienti che si dicono interessati a “trasferire” il loro mutuo dopo la liberalizzazione introdotta dal dl 7/2007, articolo 8, comma 3 (il cosiddetto “Bersani bis”); i potenziali clienti, tuttavia, si sentono proporre la sostituzione di mutuo (onerosa), invece che la surroga attiva (gratuita per l’utente). Dopo le segnalazioni di Altroconsumo, dunque, a carico degli istituti scattano le sanzioni pecuniarie da parte dell’Agcm. Perché sono state annullate? Colpa dell’oscurità della legge. Visto il quadro normativo vigente tra il dicembre 2007 e i primi mesi del 2008, neanche un operatore estremamente professionale come la banca, che è tenuto alla buona fede nei rapporti coi clienti, avrebbe potuto desumere la natura totalmente gratuita dell’operazione di surroga attiva del mutuo dalle disposizioni contenute nel dl 7/2007 poi convertito dalla legge 244/07; quest’ultima, infatti, ha portato un contributo di chiarezza nel senso della gratuità aggiungendo il comma 3 bis all’articolo 8 del dl 7/2007, ma ha lasciato aperta la rilevante questione degli oneri notarili, risolta soltanto dal dl 185/08, che ha escluso oneri a carico degli utenti. Insomma: nel corso del 2007 persistevano margini di incertezza sull’interpretazione normativa che non obbligavano le banche, per rispetto dei canoni di correttezza, a proporre ai clienti la surroga attiva del mutuo in luogo della sostituzione. E, concludono i giudici amministrativi, la tempistica con cui gli istituti di credito hanno provveduto poi ad adeguarsi alla novella risulta «ragionevole».

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