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Illegittime le sanzioni dell’Antitrust contro le banche che, di fatto, non hanno offerto ai clienti la portabilità attiva dei mutui fino ai primi mesi del 2008: è escluso che si tratti di pratica commerciale scorretta, come sostiene l’Autorità in base alle denunce di Altroconsumo; la responsabilità va invece ascritta all’incertezza del quadro normativo che prima del dl 185/08 non chiariva la totale gratuità dell’operazione di surroga per il cliente. Lo stabilisce il Consiglio di Stato,
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