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COMMISSIONE EUROPEA: Rimuovere gli ostacoli fiscali transfrontalieri per i cittadini dell’UE

Bruxelles, 20.12.2010 COM(2010) 769 —————COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO,

AL PARLAMENTOEUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEORimuovere gli ostacoli fiscali transfrontalieri per i cittadini dell\’UESEC(2010) 1576 definitivoIT 2 ITCOMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTOEUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

Rimuovere gli ostacoli fiscali transfrontalieri per i cittadini dell\’UE1.

INTRODUZIONE

Dal 1992 i cittadini degli Stati membri dell\’Unione europea sono cittadini dell\’UE oltre chedel loro Stato membro di origine. La legislazione dell\’UE attribuisce ai 500 milioni di cittadinidell\’UE il diritto di trasferirsi in un altro paese dell\’UE per vivere, studiare, lavorare otrascorrere la vecchiaia, nonché il diritto di fare acquisti ed investire in altri paesi dell\’UE.Nella sua strategia “Europa 2020″1 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nellaUE, la Commissione europea è giunta alla conclusione che un modo per rimettere incarreggiata l\’economia dell\’UE è dare ai suoi cittadini la possibilità di fare appieno la propriaparte nel mercato unico e la fiducia necessaria a tal fine.Nella pratica, però, i cittadini dell\’UE incontrano molti ostacoli quando intendono realizzareattività transfrontaliere nel mercato unico, mentre dovrebbero essere in grado di beneficiareappieno dei propri diritti di cittadini, consumatori, studenti, lavoratori, pazienti o pensionati inaltri paesi all\’interno dell\’UE. L\’Atto per il mercato unico2 e la relazione sulla cittadinanzadell\’UE3 prevedono l\’adozione di azioni in una serie di settori per garantire che i diritti deicittadini dell\’UE siano pienamente effettivi. La tassazione è uno di tali settori.La presente comunicazione individua i problemi fiscali transfrontalieri più urgenti con cuisono alle prese i cittadini dell\’UE e delinea possibili soluzioni, che, a seconda del caso,potrebbero comportare modifiche alle norme fiscali nazionali dei singoli Stati membri intesead eliminare le discriminazioni, l\’introduzione di regole comuni a livello UE o una più strettacollaborazione tra le amministrazioni fiscali dell\’UE in nuovi settori quali l\’informazione e leiniziative di sensibilizzazione. Le norme fiscali non dovrebbero scoraggiare gli individui dallosfruttare le possibilità offerte dal mercato interno.2. ATTUALI DIFFICOLTÀ FISCALI TRANSFRONTALIERE PER I CITTADINI DELL\’UESingoli cittadini dell\’UE pongono frequentemente domande in merito a problemi inerenti allatassazione transfrontaliera presso i diversi punti di contatto della Commissione europea chefigurano nel portale Your Europe4. Dalle relazioni annuali di Your Europe Advice, SOLVIT eEurope Direct Contact Centres risulta che questi centri ricevono molte domande e reclami daicittadini dell\’UE in merito a questioni fiscali (almeno il 3-4% del volume totale delle1 http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf2 COM(2010) 6083 COM(2010) 6034 http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htmIT 3 ITdomande e dei reclami annuali). Anche i servizi competenti della Commissione5, i Centrieuropei dei consumatori, la European Enterprise Network e gli European EmploymentServices (EURES) in regioni transfrontaliere ricevono molte domande e reclami fiscali divario tipo. La Commissione ha inoltre ricevuto o visto molte relazioni sui problemi fiscalitransfrontalieri elaborate dalle associazioni transfrontaliere. Date le crescenti attivitàinternazionali dei cittadini dell\’UE, è probabile che tali domande e reclami aumentinoulteriormente in futuro.I reclami riguardano soprattutto la complessità delle norme tributarie estere e le difficoltànell\’ottenere informazioni su tali norme e sui diritti e gli obblighi che ne derivano. Questedifficoltà sono spesso dovute ad ostacoli linguistici ma viene deplorata anche la mancanza dicooperazione tra le autorità tributarie di paesi diversi. Si lamenta inoltre frequentementel\’impatto dell\’applicazione delle imposte locali sui residenti esteri e il fatto che interlocutoridiversi all\’interno delle singole autorità tributarie degli Stati membri forniscano informazionicontraddittorie.In aggiunta,• i cittadini UE che si trasferiscono all\’estero per lavorarvi temporaneamente opermanentemente oppure attraversano quotidianamente una frontiera per andare a lavoraremenzionano soprattutto le difficoltà di ottenere esenzioni, sgravi e deduzioni dalle autoritàtributarie estere. Protestano altresì frequentemente per le aliquote fiscali progressive piùelevate applicate ai non residenti e la tassazione superiore dei redditi esteri. Hanno granderilevanza anche i problemi di doppia tassazione, derivanti dai conflitti in materia didomicilio fiscale, dai limiti nell\’importo del credito disponibile a titolo dei trattati bilateralisulla doppia tassazione e persino dalla mancanza di tali trattati in determinati casi;• i cittadini UE che acquistano beni in paesi diversi dai loro paesi di residenza lamentanol\’assenza di esenzioni fiscali per proprietà immobiliari estere, la mancanza di deduzioni ecompensazioni per i non residenti in caso di perdite fiscali inerenti a proprietà immobiliarie imposte di registrazione più elevate per i non residenti;• coloro che investono in beni mobili esteri deplorano le difficoltà nell\’ottenere l\’esenzionedalla ritenuta d\’imposta;• chi effettua pagamenti a fondi pensione esteri lamenta in particolare la non deducibilità ditali contributi, la doppia imposizione delle pensioni e gli ostacoli fiscali ai trasferimentitransfrontalieri del capitale pensionistico maturato;• molti cittadini UE che hanno ereditato beni all\’estero contestano tra l\’altro la mancanza didisposizioni per evitare la doppia imposizione delle eredità e lamentano imposte disuccessione più elevate per i non residenti;• i consumatori si lamentano soprattutto della doppia tassa di immatricolazione e/ocircolazione che sono obbligati a versare quando acquistano un\’auto in uno Stato membrodiverso da quello di abituale residenza o quando la trasferiscono in uno Stato membrodiverso da quello in cui è immatricolata. Molti sembrano avere difficoltà a capire in che5 SEC(2010)1576IT 4 ITmodo le regole UE sulla libera circolazione si applichino in materia di imposizione epresumono a torto che all\’interno dell\’UE le norme in materia di tasse automobilistichesiano o dovrebbero essere armonizzate. Si lamentano altresì degli ostacoli fiscaliall\’acquisto di beni on line all\’estero e delle difficoltà di fare shopping oltre frontiera, oltreche delle differenze nelle imposte su alcool e tabacco nei diversi paesi e delle difficoltà diimportare gli acquisti di tali beni;• le associazioni di artisti e musicisti e di altri prestatori di servizi indipendenti deplorano iritardi nell\’ottenere il rimborso delle imposte ritenute sui loro onorari; la mancanza di ununico punto di contatto nelle amministrazioni tributarie; la difficoltà di rispettare lescadenze rigide imposte dalle autorità tributarie; la mancanza di coordinamento dellescadenze per la riscossione dell\’imposta e per la richiesta di uno sgravio fiscale; e iproblemi di aver a che fare con moduli fiscali complicati che variano da un paese all\’altro;• le società citano frequentemente gli ostacoli fiscali che impediscono di reclutare personaleall\’estero ed in particolare il modo in cui interagiscono sistemi fiscali diversi.La presente comunicazione mira in primo luogo a spiegare come la Commissione possaaiutare i cittadini dell\’UE a trovare soluzioni ai problemi di discriminazione fiscale da loroincontrati.Il ricorso ai servizi di risoluzione dei problemi offerti dalla Commissione e l\’applicazionedelle regole contenute nel trattato UE possono rimediare a molti problemi di discriminazionenel settore fiscale che potrebbero interessare i cittadini dell\’UE quando svolgono attivitàall\’estero. Questi mezzi però non bastano per risolvere altri problemi come la doppiaimposizione derivante dalla coesistenza di due sistemi tributari applicabili e daidisallineamenti tra tali sistemi. Anche quando le regole fiscali degli Stati membri nonconfliggono con le r

egole del trattato, la Commissione ritiene inappropriato per un mercatounico che problemi come la doppia imposizione, le incompatibilità tra diversi sistemi fiscali ela mancanza di accesso alle informazioni sulle regole fiscali degli Stati membri scoraggino gliindividui a svolgere attività transfrontaliere o li penalizzino quando le svolgono. Sarebbeinutile e impossibile armonizzare tutti gli aspetti delle normative fiscali degli Stati membri.Ma occorre trovare soluzioni che riconoscano gli interessi legittimi dei cittadini nel settoredella libera circolazione, ad esempio quelli stabiliti dai trattati. Ciò può significare che larisoluzione di diversi problemi fiscali può richiedere diversi livelli di coordinamento ecooperazione tra gli Stati membri.Per questa ragione la Commissione considera inoltre importante adottare provvedimenti UEper rendere più compatibili i sistemi fiscali dei diversi Stati membri. La comunicazionedescrive i progetti esistenti in questo settore e invita il Consiglio e il Parlamento, e tutte leparti interessate, ad assumere un ruolo attivo nell\’affrontare queste questioni nell\’ambito diuna strategia condivisa, a beneficio dei cittadini dell\’UE.3. ELIMINARE LE DISCRIMINAZIONI NELLE LEGISLAZIONI FISCALI DEGLI STATIMEMBRILa Commissione attribuisce grande importanza all\’eliminazione delle norme fiscalidiscriminatorie degli Stati membri in modo da agevolare i cittadini che decidono di avvalersidella propria libertà di esercitare attività transfrontaliere. Gli Stati membri non sonoIT 5 ITautorizzati a discriminare sulla base della nazionalità o ad applicare restrizioni ingiustificateall\’esercizio delle quattro libertà fondamentali garantite dai trattati dell\’UE. Uno Stato membropuò trattare una situazione transfrontaliera diversamente da una situazione interna solo se ciòè giustificato da una differenza nelle circostanze del contribuente.Nel corso degli anni, con l\’aumento delle attività internazionali dei cittadini UE, è diventatoevidente che vi sono numerosi aspetti della legislazione fiscale degli Stati membri checonfliggono con le regole del trattato. Sono già stati affrontati e risolti molti problemi,riguardanti per lo più le regole applicate ai redditi transfrontalieri, alle proprietà, alle pensionie ai dividendi esteri, alle importazioni di autovetture, alcool e tabacco. Un quadro dettagliatodi tali casi figura nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna lapresente comunicazione6. Tale documento fornisce informazioni sui servizi di risoluzione deiproblemi che la Commissione mette a disposizione dei cittadini UE e fornisce esempi dei tipidi norme fiscali degli Stati membri che sono state considerate incompatibili con i trattati UE.La Commissione incoraggia i cittadini a richiamare la sua attenzione sui problemi inerenti allenorme fiscali degli Stati membri dell\’UE che a loro avviso potrebbero essere incompatibilicon il diritto dell\’UE. Tutti i cittadini dell\’UE possono avvalersi dei punti di contatto nelportale Your Europe di cui al capitolo 2. Inoltre tutti i cittadini UE hanno il diritto dipresentare un reclamo alla Commissione europea in merito a qualunque pratica di uno Statomembro dell\’UE ritenuta incompatibile con il diritto UE.Per parte sua, la Commissione intende impegnarsi maggiormente per• garantire ai cittadini più trasparenza e maggiori informazioni sui risultati dei reclami inmerito alle legislazioni fiscali degli Stati membri e alle procedure d\’infrazione avviate nelsettore fiscale;• monitorare la legislazione fiscale degli Stati membri e richiedere sistematicamente agliStati membri di rettificare eventuali incompatibilità con il diritto UE entro un determinatotermine;• monitorare l\’attuazione, da parte degli Stati membri dell\’UE, delle sentenze della Corte digiustizia nel settore tributario e garantire che esse siano attuate anche negli Stati membrinon direttamente oggetto della sentenza;• garantire che i servizi di consulenza dei cittadini dell\’UE dispongano delle informazioni,della formazione e della documentazione necessarie per trattare i reclami dei cittadiniriguardanti ostacoli fiscali transfrontalieri.4. PROVVEDIMENTI UE PREVISTI IN AREE SPECIFICHELa Commissione ha in programma determinati provvedimenti per affrontare i principaliproblemi fiscali irrisolti che i cittadini dell\’UE incontrano in situazioni transfrontaliere.1. Doppia imposizione del reddito e del capitale6 SEC(2010)1576IT 6 ITIn primo luogo la Commissione ritiene che occorra adottare provvedimenti per risolvere iproblemi della doppia imposizione nell\’UE in modo definitivo, andando oltre le soluzionicontenute nei trattati fiscali bilaterali. La Commissione sta esaminando attualmente i problemiincontrati sia dagli individui che dalle imprese quando i redditi, gli utili e le plusvalenze dicapitale sono tassati in più di uno Stato membro. Questi problemi di doppia imposizionesaranno trattati nel dettaglio in una comunicazione che la Commissione intende adottare nel2011; l\’obiettivo è presentare nel 2012, sulla base di una valutazione dell\’impatto, possibilisoluzioni, ad esempio un meccanismo vincolante di risoluzione delle controversie qualesuggerito dalla recente relazione Monti7, in modo da colmare le lacune proprie dei trattatibilaterali degli Stati membri sulla doppia imposizione di redditi e capitale.2. Imposta di successioneLe questioni inerenti alle imposte di successione transfrontaliere stanno acquistandoun\’importanza crescente per i cittadini dell\’UE. La Corte di giustizia dell\’Unione europea nonha mai esaminato le regole degli Stati membri dell\’UE inerenti all\’imposta di successioneprima del 2003 ma da allora i tribunali nazionali hanno rinviato otto cause alla Corte. Inaggiunta la Commissione ha ricevuto molti reclami e domande in merito a problemi sia didiscriminazione che di doppia imposizione in questo settore. I problemi di doppia imposizionesono dovuti al fatto che le legislazioni degli Stati membri che applicano imposte disuccessione differiscono considerevolmente anche in merito a chi sia soggetto passivo. Visono inoltre pochissime convenzioni bilaterali tra Stati membri aventi per oggetto la doppiaimposizione delle eredità e i meccanismi di esenzione unilaterale degli Stati membri nongarantiscono una copertura completa. La Commissione sta attualmente analizzando i problemiinerenti all\’imposta di successione transfrontaliera e svolgendo ampie consultazioni. Lesoluzioni prese in esame sono fornire orientamenti in merito all\’eliminazione dellecaratteristiche discriminatorie e chiedere agli Stati membri di ampliare i propri meccanismi diesenzione unilaterale dalla doppia imposizione. La Commissione intende presentare proposteper affrontare i problemi inerenti all\’imposta di successione transfrontaliera a metà 2011 sullabase dei risultati della valutazione dell\’impatto attualmente in corso.3. Tassazione dei dividendi versati oltre confineIn situazioni transfrontaliere le ritenute d\’imposta sui dividendi determinano la suddivisionedel diritto a tassare il reddito tra lo Stato fonte del reddito e lo Stato di residenzadell\’investitore. Tuttavia, il fatto che i pagamenti di dividendi siano soggetti ad imposizione indue Stati membri è spesso causa di gravi problemi: può essere difficile reclamare un rimborsofiscale, vi potrebbero essere strati multipli di tassazione e la tassa applicabile ai dividendiversati a investitori esteri potrebbe essere più onerosa di quella prelevata sui dividendi pagatiagli investitori locali. Ciò ha dato origine ad un incremento del numero di reclami presentatidai cittadini in merito a casi di discriminazione e delle cause rinviate alla Corte di giustizia.La Commissione sta attualmente esaminando questa questione e, sulla base di una valutazionedell\’impatto, intende presentare un\’iniziativa nel 2012 per risolvere i problemi che insorgonoquando due Stati membri condividono il diritto di tassare i dividendi versati a singoliinve

stitori. In attesa di questa analisi più completa in materia di tassazione dei dividendinell\’UE, la Commissione sta altresì collaborando con gli Stati membri per garantire che le7 http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdfIT 7 ITesenzioni dalla ritenuta d\’imposta sui redditi mobiliari, compresi i dividendi, alle quali gliinvestitori hanno diritto a titolo dei trattati fiscali, saranno concesse nel modo più semplice erapido possibile, idealmente al momento del pagamento del reddito in questione(cfr. raccomandazione della Commissione 2009/784/CE del 19 ottobre 2009).4. Tasse di immatricolazione e circolazione autoveicoliQuando acquistano un\’auto in uno Stato membro diverso da quello di abituale residenza oquando la trasferiscono in uno Stato membro diverso da quello in cui è immatricolata, icittadini dell\’UE sono spesso soggetti ad oneri burocratici eccessivi e potrebbero doverversare due volte le tasse di immatricolazione e/o di circolazione.Nel 2005 la Commissione ha proposto una direttiva8 in materia di tasse relative alleautovetture volta ad abolire gradualmente le tasse di immatricolazione e ad introdurre unsistema di rimborso per il periodo transitorio. A tutt\’oggi gli Stati membri non hannoraggiunto l\’accordo unanime necessario per l\’adozione di tale proposta. La Commissione staattualmente riesaminando la problematica al fine di risolvere il problema delle doppie tasse diimmatricolazione sulle autovetture e avanzerà nuovi suggerimenti nel 20119.5. Commercio elettronicoAllo stato attuale i consumatori dell\’UE incontrano difficoltà ad acquistare beni e servizi online all\’estero. Un consumatore dell\’UE su tre ha effettuato un acquisto internet ma solo il 7%ha realizzato un acquisto on line transfrontaliero, sebbene il 33% sarebbe interessato adacquistare al di là dei confini nazionali.Da ricerche svolte è risultato che il 60% dei consumatori hanno tentato di acquistare on line inun altro paese ma non ci sono riusciti, in quanto il venditore si è rifiutato di realizzarel\’operazione o la spedizione10. Nella metà dei casi testati, è stato impossibile compierel\’operazione, anche se i consumatori avrebbero potuto risparmiare almeno il 10%. I fattori chescoraggiano le imprese dal vendere all\’estero sono molteplici, ma al primo posto vengonocitate le questioni inerenti all\’IVA. Secondo il 62% dei dettaglianti le differenze tra lenormative tributarie nazionali costituiscono un ostacolo pratico importante al commerciotransfrontaliero. I commercianti on line sono riluttanti a vendere prodotti all\’estero in quantopotrebbero essere soggetti ad imposta e ad obblighi di dichiarazione nei paesi nei qualivendono.Un parziale miglioramento della situazione attuale è già stato raggiunto grazie all\’adozione diuno sportello unico per i commercianti che riforniscono i consumatori nei settori delle8 COM(2005) 261 definitivo9 Una questione diversa dalle doppie tasse di immatricolazione per autoveicoli è quella degli obblighi didoppia immatricolazione. Per quanto riguarda la seconda questione, come annunciato nella relazione2010 sulla cittadinanza UE (COM(2010) 603), la Commissione proporrà altresì nel 2011 uno strumentolegislativo per semplificare le formalità e le condizioni per l\’immatricolazione dei veicoli che sono giàstati immatricolati in uno Stato membro, al fine di rimuovere gli ostacoli al trasferimentotransfrontaliero di tali veicoli.10 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico esociale europeo e al Comitato delle regioni sul commercio elettronico transfrontaliero tra imprese econsumatori nell\’UE del 22.10.2009 (COM(2009) 557 definitivo) e documento di lavoro dei servizidella Commissione: relazione sul commercio elettronico transfrontaliero nell\’UE, SEC(2009) 283.IT 8 ITtelecomunicazioni, della radiotrasmissione e dei servizi elettronici e sono già iniziati i lavoriper l\’attuazione di tale sistema. La Commissione continua a spingere per una più ampiaapplicazione dello sportello unico11. In questo contesto la Commissione ha pubblicato il1° dicembre un Libro verde che consente a tutte le parti interessate di essere consultate sulfuturo del regime IVA, inclusi gli sportelli unici. La Commissione incoraggia le partiinteressate a contribuire attivamente a questa consultazione che aiuterà a preparare iprovvedimenti futuri in questo settore.5. CONSIDERAZIONI PER AZIONI FUTURELa Commissione propone inoltre di stabilire un dialogo con le amministrazioni tributarie degliStati membri e con le parti interessate in merito ad altri mezzi appropriati per porre rimedioagli ostacoli fiscali transfrontalieri incontrati dai cittadini dell\’UE. È già stato suggerito di:• istituire sportelli unici centrali nelle amministrazioni tributarie dove i lavoratori e gliinvestitori mobili potrebbero non solo procurarsi informazioni fiscali rilevanti e affidabili,ma anche versare direttamente le imposte e ricevere tutti i certificati necessari per leautorità fiscali del loro paesi di origine;• agevolare gli adempimenti fiscali transfrontalieri tramite un maggiore allineamento deimoduli di dichiarazione e di richiesta rimborso, la traduzione delle informazioni in tutte lelingue ufficiali dell\’UE e un maggiore uso della tecnologia dell\’informazione;• incoraggiare gli Stati membri ad adottare regole speciali per i lavoratori frontalieri e ilavoratori mobili che tengano conto dell\’interazione dei sistemi tributari e di sicurezzasociale nei diversi Stati membri;• promuovere una migliore interazione tra i diversi regimi di tassazione delle pensioni inmodo da incoraggiare la mobilità dei lavoratori.6. CONCLUSIONEL\’eliminazione degli ostacoli fiscali può contribuire in modo determinante ad abilitare e adincoraggiare i cittadini UE a lavorare, trascorrere la vecchiaia, investire e acquistare prodotti eservizi in un altro paese dell\’UE. Da parte sua, la Commissione propone di:• seguire attivamente i reclami e garantire ai cittadini più trasparenza e maggioriinformazioni sull\’esito dei reclami riguardanti le legislazioni fiscali degli Stati membri e suiprocedimenti d\’infrazione avviati nel settore fiscale. A tal fine verranno tra l\’altropubblicate ogni anno informazioni di facile consultazione per i cittadini sul sito internetEuropa;• agevolare l\’accesso ai servizi di consulenza della Commissione Europe Direct e YourEurope citizens\’ e garantire che questi servizi possano occuparsi meglio di questioni fiscali11 Nel 2004 la Commissione ha proposto un sistema di sportello unico (COM(2004)728) checonsentirebbe di rispettare taluni obblighi di dichiarazione nello Stato membro in cui è stabilital\’impresa. La proposta non è stata però ancora adottata.IT 9 ITe che i cittadini possano ottenere più direttamente aiuto e consulenza. Le informazionidisponibili sul sito internet Your Europe verranno fornite in un formato di facileconsultazione per gli utenti;• presentare un\’analisi dettagliata dei problemi inerenti alla doppia tassazione nel 2011 epreparare una soluzione definitiva per il 2012, sulla base dei risultati di una valutazionedell\’impatto;• proporre soluzioni ai problemi riguardanti l\’imposta di successione transfrontaliera nel2011, sulla base dei risultati di una valutazione dell\’impatto;• proporre soluzioni nel 2012 in merito ai problemi inerenti alle imposte applicate aipagamenti transfrontalieri di dividendi, sulla base dei risultati di una valutazionedell\’impatto;• proporre soluzioni riguardanti i problemi transfrontalieri per i cittadini dell\’UE nei settoridella tassazione delle autovetture e degli acquisti on line di prodotti e servizi;• lanciare un dibattito con gli Stati membri nel 2011, nell\’ambito di un gruppo di lavoro diesperti fiscali, sulle modalità per semplificare gli adempimenti fiscali nelle situazionitransfr

ontaliere.Per affrontare con successo i problemi fiscali transfrontalieri dei cittadini dell\’UE (ad esempiola doppia imposizione, la complessità delle procedure fiscali e la mancanza di informazionichiare per i contribuenti esteri), la Commissione necessita del sostegno del Consiglio, delParlamento europeo, degli Stati membri e delle altre parti interessate. La Commissione invitapertanto tutte le parti interessate ad assumere un ruolo attivo nell\’eliminazione degli ostacolifiscali delineati nel presente documento, in modo da rendere il mercato unico realmentevantaggioso per i cittadini dell\’UE. La Commissione esporrà i progressi compiuti ai finidell\’eliminazione dei problemi fiscali transfrontalieri, come quelli della doppia tassazionedegli autoveicoli, nella relazione sulla cittadinanza UE programmata per il 2013, un Annoeuropeo che verrà dedicato ai cittadini.

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