Rischia la sanzione amministrativa e non quella penale chi non si dà pensiero del sequestro del veicolo intimatogli dagli agenti e, approfittando di essere il custode del mezzo, continua a circolare liberamente. È infatti soltanto apparente il concorso fra le norme contenute negli articoli 213 del codice della strada e 334 del codice penale. È quanto stabiliscono le Sezioni unite penali della Cassazione con la sentenza n. 1963/11.
È l’articolo 9 della legge 689/81 a regolare il concorso tra fattispecie penali e violazioni amministrative: se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da un’altra che prevede una sanzione amministrativa, la norma da applicare è quella «speciale». Se dunque l’articolo 334 Cp punisce in senso generale la sottrazione di cose sottoposte a sequestro disposto dall’autorità amministrativa, l’articolo 213 C.S. contiene tutti gli elementi specializzanti che qualificano l’illecito, dalla circolazione abusiva alla natura amministrativa del sequestro: è quest’ultima allora la norma speciale da applicare, che tuttavia oltre a una multa salata prevede anche la sanzione accessoria della sospensione della patente.
Nel caso della circolazione abusiva a bordo del veicolo sequestrato e affidato al conducente-custode l’applicazione del principio di specialità si impone a maggior ragione dal momento che la violazione amministrativa costituiva reato ed è stata depenalizzata dal D.lgs. 507/99: in questi casi è evidente l’intenzione del legislatore di affidare la disciplina del caso alle sole norme che disciplinano l’illecito amministrativo.
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