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NOTAIO: Azione disciplinare

Quando a essere incolpato è il notaio, il Consiglio locale dell’Ordine cui afferisce il professionista è il naturale contraddittore nel giudizio che si apre con l’impugnazione del provvedimento disciplinare irrogato e si svolge prima davanti al Consiglio nazionale e poi davanti alla Cassazione. L’organismo locale cui è iscritto il notaio risulta infatti portatore dell’interesse all’esatta applicazione della sanzione nei confronti dell’incolpato ed è dunque legittimato a impugnare la sentenza di primo grado. Lo precisa la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 2558 del 3 febbraio 2011.
Accolto il ricorso del professionista sanzionato che ottiene l’annullamento con rinvio della sentenza di merito: la Corte d’appello ha fatto confusione tra il Consiglio notarile, che è l’organismo rappresentativo e professionale, e l’Archivio notarile, cioè l’organismo che nella fattispecie ha proposto l’azione disciplinare e che in tale veste ha partecipato al giudizio in primo e in secondo grado. La facoltà di proporre ricorso per cassazione contro la decisione del Consiglio nazionale va riconosciuta anche al Consiglio locale dell’Ordine anche se la legge non lo indica tra i soggetti legittimati a farlo. E la legittimazione discende direttamente dall’articolo 111 della Costituzione, quello che fra l’altro disciplina il “giusto processo”. La natura di parte necessaria del Consiglio locale dell’Ordine scaturisce invece dall’articolo 101 Cpc (“Principio del contraddittorio”) oltre che dall’articolo 24 della Costituzione («Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi»).

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