Automobilista batte Motorizzazione: annullato il provvedimento che dispone la revisione della patente. Non basta il solo fatto di aver causato un incidente, anche se con un ferito, per obbligare il titolare della licenza di guida a sostenere di nuovo l’esame di idoneità tecnica: l’atto di cui all’articolo 128 del codice della strada deve essere adottato in base a elementi accertati in modo definitivo. Lo precisa il Tar Toscana con la sentenza n. 392 emessa il 2 marzo 2011 dalla seconda sezione.
Motivazione apparente
L’auto di una signora di Arezzo urta una passante, che tuttavia camminava sul ciglio della strada. I vigili urbani arrivano quando la vittima è già al pronto soccorso. E sulla carrozzeria della macchina non sono rinvenuti segni particolari. Insomma, non è chiaro quanta parte della responsabilità del sinistro fosse ascrivibile all’imprudenza della passante, che camminava in senso contrario alla marcia dei veicoli. E invece no: la Motorizzazione civile ordina la revisione della patente, motivata dal fatto che la conducente del veicolo responsabile andava troppo forte. Il fatto è che non c’è traccia di valutazione della velocità della vettura nel verbale degli agenti della Municipale che, per loro stessa ammissione, erano arrivati «quando l’investimento era già avvenuto». La motivazione del provvedimento risulta insufficiente, specie se si considera che nelle more della causa la responsabile del sinistro si era vista rinnovare il titolo di guida senza alcun problema e non aveva dato causato alcun incidente: ecco perché il Tar boccia la revisione.
Automatismi esclusi
Il provvedimento di cui all’articolo 128 del codice della strada serve per verificare che il titolare della patente possiede ancora i requisiti psicofisici e di idoneità tecnica e scatta quando la condotta del conducente è stato tale da far sorgere dubbi alle autorità. Ma questo non significa che l’obbligo di revisione, con l’inevitabile conseguenza della ripetizione dell’esame, debba scattare per ogni incidente stradale, anche se ci sono feriti o contusi. Il sospetto che il responsabile del sinistro non abbia più i requisiti per la patente deve essere da una motivazione inattaccabile, fondata su elemento oggettivi. E non è il caso dell’incidente dai contorni in parte oscuri.