Oggi 21 marzo 2011 decorre l\’obbligo del tentativo di conciliazione per talune controversie della Giustizia civile. Potrebbe essere, contrariamente a quanto sostenuto dall\’Ordine forense per ragioni assolutamente corporative, una occasione unica per cominciare a definire il processo civile nel nostro Paese qualcosa di umano e sopportabile. È entrata in vigore quindi, la mediaconciliazione per le controversie civili. Mentre fra gli operatori forensi tengono banco alcuni dubbi interpretativi sollevati nell’ambito di un incontro organizzato a Roma dal Cnf, sulla procedura introdotta dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010 pende ancora il ricorso al Tar Lazio presentato dall’Organismo unitario dell’avvocatura: sulla legittimità del regolamento attuativo dovrà pronunciarsi presto la prima sezione dell’ufficio giudiziario capitolino. Continua l’agitazione degli avvocati che protestano contro «la privatizzazione» della giustizia. Vediamo allora di capirci qualcosa.
Modello Adr
La media-conciliazione è ora obbligatoria nelle materie seguenti:
– diritti reali;
– divisione;
– successioni ereditarie;
– patti di famiglia;
– locazione;
– comodato;
– affitto di azienda;
– risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa;
– contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Per la controversie condominiali e sul risarcimento danni da incidenti stradali, invece, la procedura diventerà indispensabile solo tra un anno, a partire dal 20 marzo 2012, grazie al rinvio disposto dal decreto milleproroghe. Insomma: con la riforma è necessario tentare la soluzione stragiudiziale di fronte a uno degli organismi abilitati dal ministero della Giustizia prima di rivolgersi al tribunale. Il modello è quello dell’Adr, alternative dispute resolution, mutuato dal sistema anglosassone e già in vigore in tema di telecomunicazioni con la conciliazione obbligatoria davanti al Corecom per le liti sulle bollette telefoniche. La procedura è facoltativa in tutte le controversie civili e commerciali sui diritti disponibili, mentre risulta esclusa in casi come i procedimenti di ingiunzione, la convalida di licenze o sfratti, i procedimenti possessori, le opposizioni o incidenti di cognizione relativi all’esecuzione forzata e così via.
Tempi e modi
La media-conciliazione deve concludersi entro quattro mesi dal deposito della domanda. L’accordo, raggiunto direttamente dalle parti o su proposta del mediatore, è poi omologato dal Tribunale: costituisce titolo esecutivo e, in caso di mancato rispetto della controparte, si può ottenere l’esecuzione forzata. E se l’accordo non si raggiunge si ha diritto a rivolgersi al giudice. Quando poi il cliente conferisce il mandato all’avvocato, il professionista è obbligato a informare l’assistito in modo chiaro e per iscritto della facoltà di avvalersi della mediaconciliazione e dei casi in cui il procedimento di cui al d.lgs. 28/2010 costituisce una condizione di procedibilità. Tuttavia, una volta arrivati in sede di giudizio, laddove sia mancata l’informativa in tema di conciliazione, spetta al cliente e non alla controparte chiedere di annullare il mandato dell’avvocato (cfr. nella sezione “Merito civile” l’articolo sulla sentenza del tribunale di Varese pubblicato nell’edizione di mercoledì 16 marzo 2011).
Quanto mi costi
Le spese connesse alla procedura sono costituite dal compenso da riconoscere al mediatore, il quale può essere scelto liberamente tra i soggetti iscritti all’Albo degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero di via Arenula. Gli importi sono individuati dalla tabella A allegata al d.lgs. 28/2010:
Valore della controversia (in euro) Spese per ognuna delle parti (in euro)
Fino a 1.000 65
da 1.001 a 5.000 130
da 5.001 a 10.000 260
da 10.001 a 25.000 360
da 25.001 a 50.000 600
da 50.001 a 250.000 1.000
da 250.001 a 500.000 2.000
da 500.001 a 2.500.000 3.800
da 2.500.001 a 5.000.000 5.200
oltre 5.000.000 9.200
Per incentivare il ricorso alla soluzione stragiudiziale sono previste agevolazioni fiscali per le parti: in particolare, se la conciliazione ha successo, è previsto un credito d’imposta fino a 500 euro commisurato dall’indennità da versare al mediatore.
Più ombre che luci
Restano tuttavia oscuri alcuni aspetti della normativa, come è emerso da una sessione ad hoc sulla mediaconciliazione organizzata nell’ambito del sesto congresso di aggiornamento giuridico promosso nella Capitale dal Consiglio nazionale forense. Soltanto il tempo e la prassi forniranno le risposte agli interrogativi con cui per adesso gli avvocati sono costretti a confrontarsi. I punti più controversi? Come si formula la proposta conciliativa, che tipo di responsabilità intercorre tra le parti e l’organismo di mediazione, i contorni della autenticazione dell’accordo da parte del notaio. E ancora: l’assicurazione, i limiti del “patto”, le modalità di accettazione delle parti. Sul banco degli imputati c’è l’obbligatorietà della mediaconciliazione che, fa notare più di un legale, «può provocare l’improcedibilità di un eventuale successivo giudizio». Dopo la prima udienza del 9 marzo scorso, infine, è attesa a breve la decisione dei giudici amministrativi romani sul regolamento attuativo del d.lgs. 28/2010 varato dal Ministero e impugnato dall’Oua e da altri organismi della categoria forense.