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SPACCIO DI DROGA: E’ reato anche se la sostanza non รจ compresa nella tabella

Oppio e suoi derivati: è droga anche la “via di mezzo” fra morfina ed eroina, anche se non risulta espressamente citata dalle tabelle collegate al testo unico sugli stupefacenti. Per evitare di aggiornare di continuo gli elenchi, secondo le evoluzioni delle “piazze” di spaccio, la norma contiene un canone di riserva per cui sono considerati stupefacenti anche tutte gli isomeri delle sostanze esplicitamente indicate, cioè tutte quelle che hanno la stessa composizione delle sostanze “tabellate” con una diversa struttura chimica che produce sul fisico effetti analoghi, seppure diversi sul piano cronologico e su quello dell’efficacia. Lo precisa una sentenza emessa l’11 aprile 2011 dalla sesta sezione penale della Cassazione.

Scarto di lavorazione
Inutile fare i furbi: è vietata, eccome, la 6MAM, derivato dell’oppio e isomero (anzi «monoestere») della morfina. Confermata la condanna a carico dello spacciatore marocchino anche se la monoacetilmorfina, di per sé, non è indicata espressamente nelle tabelle ministeriali di cui al Dpr 309/90. È vero, la norma penale incriminatrice impone un principio di tassatività. E in Italia manca una nozione farmacologica di sostanza stupefacente: il legislatore ha scelto una nozione legale di droga tanto che risultano illecite tutte sole le sostanze indicate negli elenchi ministeriali. Il fatto è che le tabelle contengono un esplicito rinvio “inclusivo” ai derivati delle sostanze citate («qualsiasi forma stereoisomeria») tale da rendere queste ultime implicitamente ricomprese. La 6MAM, fra l’altro, è una sostanza che risulta difficile ottenere dal momento che richiede una difficile sintesi in laboratorio: se si trova sul mercato, dunque, è perché può costituire uno scarto di lavorazione, quando “fallisce” la raffinazione della morfina da trasformare in eroina, e ha peraltro effetti più potenti delle altre due.

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