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RURALITA’ & LOTTIZZAZIONE ABUSIVA: Non basta essere agrigoltore

Si può ben configurare la lottizzazione abusiva quando il terreno a vocazione agricola è frazionato per costruire edifici e l’attività edificatoria risulta soltanto per finta legata alle attività di coltivazione. E i responsabili dell’iniziativa contraria alle norme di governo del territorio non sono scriminati solo perché sono imprenditori agricoli o braccianti. Chi compra l’immobile, poi, è tenuto a informarsi sul rispetto delle norme urbanistiche altrimenti concorre nel reato del lottizzatore. Lo precisa una sentenza emessa il 19 aprile 2011 dalla terza sezione penale della Cassazione.

Cemento selvaggio
A confermare che l’intervento edilizio ha finalità lottizzatorie concorre, nella specie, una serie di elementi sintomatici: la presenza di un percorso di collegamento tra i lotti, la cubatura eccedente i limiti e la destinazione prettamente residenziale degli edifici. Altro che fabbricati agricoli, dunque. E tanto basta ad affermare che si configura l’ipotesi più grave, escludendo le fattispecie più lievi di cui all’articolo 44 del Dpr 380/01.

Terzi complici
Quanto all’acquirente del lotto frazionato, è escluso che egli possa essere considerato terzo estraneo, a meno che non dimostri la sua buona fede. Spetta dunque al compratore dell’immobile assumere tutte le informazioni necessarie a confermare che l’acquisto dell’immobile rientra nei crismi della legalità. Laddove il contratto risulta concluso senza questa doverosa attenzione, l’acquirente si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce comunque un determinante contributo causale all’attività illecita del venditore. Insomma: concorre nel reato.

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