I bambini devono vivere serenamente a scuola. L’asilo è infatti sempre responsabile dei maltrattamenti che gli insegnanti infliggono ai piccoli e deve risarcire i loro genitori.
Lo ha affermato la Corte di cassazione che, con una sentenza del 3 maggio 2011, ha confermato la responsabilità di due maestre e, come parte civile, dell’asilo nido, che usavano mezzi di correzione su bambini piccoli idonei a terrorizzarli.
Insomma non saranno soltanto gli insegnanti a dover risarcire i danni provocati, oltreché, naturalmente, a rispondere penalmente degli illeciti, ma anche la scuola.
I giudici del merito hanno, con puntuale e adeguato apparato – scrive la Cassazione – argomentativo, effettuato un vaglio accurato di tutte le prove assunte al dibattimento, dalle quali è emerso chiaramente che le imputate hanno commesso i fatti di reato, contestati in rubrica, mentre svolgevano la loro attività di maestre educatrici presso il micronido. Questa responsabilità discende pacificamente dalla legge e più specificamente dall\’art.185 cp., che stabilisce che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che a norma delle leggi civili debbano rispondere del fatto altrui, e dall\’art.2049 c.c., che impone ai padroni e ai committenti l\’obbligo del risarcimento dei danni arrecati da fatto illecito dai loro domestici o commessi nell\’esercizio delle incombenze, a cui sono affidati, prevede una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro per il fatto commesso dal suo dipendente nello svolgimento della mansioni, alle quali è preposto, e prescinde da profili di colpa in capo a quest\’ultimo.
In definitiva ai fini di cui all\’art.2049 cit. è sufficiente che vi sia un rapporto di subordinazione tra l\’autore dell\’illecito e il soggetto che viene chiamato a rispondere del fatto di quest\’ultimo e che l\’illecito sia stato commesso nell\’ambito dell\’incarico affidatogli. E poiché entrambi questi fatti sono emersi in modo incontrovertibili nel corso dell\’istruttoria dibattimentale e i giudici del merito ne hanno compiutamente dato atto in entrambe le sentenze di primo e secondo grado, non v\’è dubbio che la scuola sia civilmente responsabile per i fatti commessi dalle imputate e in quanto tale sia tenuta al risarcimento dei danni in solido con queste ultime.
Nessun valore, inoltre, può attribuirsi al rilievo difensivo circa un preteso comportamento doloso delle due maestre e l\’assenza di un nesso di causalità tra l\’attività di cui queste erano incaricate e i fatti loro attribuiti. Sul punto ha già correttamente risposto il giudice della Corte d’Appello di Milano, che ha stabilito che ai fini della responsabilità civile per fatto illecito commesso dal dipendente, è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando l\’illecito è stato compiuto, sfruttando comunque i compiti da quest\’ultimo svolti, anche se il dipendente abbia agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti.
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