È valida la notifica presso lo studio di un avvocato cancellato dall’albo se il collega continua l’attività.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con una sentenza del 4 maggio 2011, ha accolto l’istanza di rimessione in termini presentata da una parte per la morte dell’avvocato dell’altra.
In particolare la seconda sezione civile ha sottolineato che “la notifica presso lo studio di un avvocato deceduto o cancellato dall’albo dev’essere considerata sanabile nell’ipotesi in cui un altro professionista ne continui l’attività, dovendosi in tal caso considerare lo studio alla stregua di un ufficio e l’elezione di domicilio effettuata con riferimento all’organizzazione in sé”.
In particolar nel caso in questione risulta che presso lo studio venne notificato un biglietto di cancelleria attinente l’udienza di discussione e quindi erroneamente l’ufficiale giudiziario si limitò a dar conto dell’avvenuto decesso dell’avvocato mentre avrebbe potuto provvedere alla notifica a mani del collega di studio “stante la sostanziale equiparazione dello studio professionale all’ufficio”.
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