Anche se picchiare per primo, significa secondo il proverbio picchiare due volte, questo metodo non sempre paga. Ma il buttafuori della discoteca, o di altri locali pubblici, non può ricorrere per primo ai metodi violenti per far desistere i frequentatori da comportamenti scorretti o vietati. Lo sottolinea la Cassazione – con una sentenza depositata l’11 maggio 2011 della quinta sezione penale – confermando la condanna per lesioni a carico del buttafuori di una discoteca di Perugia che aveva malmenato due sorelle che volevano accedere, senza invito, al privè del secondo piano riservato a determinati clienti. Secondo la ricostruzione dei fatti riassunti dal verdetto dei supremi giudici, l’imputato «innescò una progressione di violenza fisica, strattonando per un braccio una delle due sorelle e tirando un pugno all’altra, nell’intento di esercitare con la forza il proprio compito di controllo sul movimento degli utenti all’interno del locale». Senza successo, il buttafuori ha chiesto l’esimente della legittima difesa. La Cassazione gli ha replicato che la caratteristica della causa di giustificazione da lui richiesta «è la costrizione dell’agente a porre in essere la reazione necessaria a far fronte al pericolo determinato dall\’aggressione altrui, sicché, in mancanza di tale presupposto, la causa di giustificazione non è fondatamente invocabile». In questo caso, la sorella colpita dal pugno reagì sferrandogli un calcio al basso ventre, ma solo dopo aver subito l’aggressione del buttafuori che adesso dovrà risarcire le due ragazze per i suoi modi violenti.
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