spot_img

MANCATO RECEPIMENTO DIRETTIVA UE: Lo Stato paga i danni al cittadino danneggiato

DA CASSAZIONE.NET——————————— Il cittadino italiano danneggiato dalla mancata attuazione di una direttiva comunitaria (non self executing) ha diritto al risarcimento del danno che è imprescrittibile qualora la legge non intervenga a sanare la situazione. In caso contrario il ristoro potrà essere chiesto entro dieci anni. A questa importante conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con una sentenza del 17 maggio 2011 In fondo alle quarantacinque pagine di motivazioni la terza sezione civile ha sancito che “nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente specifica nell\’attribuire diritti ai singoli, ma non selfexecuting, l\’inadempimento statuale alla direttiva determina una condotta idonea a cagionare in modo permanente un obbligo di risarcimento danni a favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito o i diritti da essa riconosciuti, con la conseguenza che la prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non corre, perché la condotta di inadempimento statuale cagiona l\’obbligo risarcitorio de die in die”. Non solo. Qualora, nel primo caso, intervenga un atto legislativo di adempimento parziale della direttiva sotto il profilo oggettivo verso tutti i soggetti da essa contemplati, dall\’entrata in vigore di detto atto inizia il decorso della prescrizione decennale dell\’azione di risarcimento danni di tali soggetti per la parte di direttiva non adempiuta”. E ancora, qualora, nel primo caso intervenga invece un atto legislativo di adempimento della direttiva che sia parziale sotto il profilo soggettivo, nel senso che, o provveda solo per il futuro, o provveda riguardo a determinate categorie di soggetti fra quelle cui la direttiva era applicabile, accomunate esclusivamente dal mero dato temporale della verificazione delle situazioni di fatto giustificative dell\’acquisto del diritto o dei diritti per il

caso che la direttiva fosse stata attuata tempestivamente, il corso della prescrizione per i soggetti esclusi non inizia, perché la residua condotta di inadempimento sul piano soggettivo continua a cagionare in modo permanente il danno e, quindi, a giustificare l\’obbligo risarcitorio. E poi, l\’atto di adempimento parziale sul piano soggettivo concerna invece alcuni dei soggetti riguardo ai quali si erano verificate situazioni di fatto giustificative del< /span>l\’acquisto del diritto o dei diritti per il caso che la direttiva fosse stata attuata tempestivamente, scelti, però, sulla base di circostanze fattuali diverse dal mero dato temporale che li accomuna, la condotta di inadempimento per i soggetti esclusi non può più dirsi cagionare in modo permanente la situazione dannosa nei loro confronti, con la conseguenza che riguardo ad essi inizia il corso della prescrizione decennale del diritto al risarcimento”. Quindi nel caso sottoposto all’esame della Corte diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica negli anni dal gennaio 1983 all\’anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci a

nni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell\’art. 11 della 1. n. 370 del 1999.

CATEGORIE

ULTIMI ARTICOLI

Ti potrebbero interessare anche: