Sapere, ovvero essere a conoscenza di una determinata condotta e non agire di conseguenza, implica sempre delle responsabilità. Nello specifico che qui ci occupa, il gestore di un mercato online svolge un ruolo attivo, che gli consente di conoscere o controllare i dati relativi alle offerte, ed è proprio lo svolgimento di tale ruolo attivo che impedisce al gestore di beneficiare dell\’esonero di responsabilità, concesso dal diritto comunitario ai fornitori di servizi online, a determinate condizioni. Ma anche qualora non si possa configurare un ruolo attivo del gestore, questi non è esente da responsabilità se è stato al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore diligente avrebbe dovuto constatare l\’illiceità delle offerte in vendita di cui trattasi e, nell\’ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbia prontamente agito conformemente al n. 1, lett. b), del dell\’art. 14 direttiva n. 31 del 2000.
Autorità: Corte giustizia CE grande sezione
Data: 12 luglio 2011
Numero: n. 324
Parti: L’Oréal SA e altro C. eBay International AG e altro
Fonti: Diritto & Giustizia 2011, 14 luglio
Data: 12 luglio 2011
Numero: n. 324
Parti: L’Oréal SA e altro C. eBay International AG e altro
Fonti: Diritto & Giustizia 2011, 14 luglio