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COLLABORAZIONE PENALE FRA STATI: Convenzione esuropea di estradizione e Mandato di arresto europeo

Per luogo di residenza si deve intendere sede principale, anche se non esclusiva, dove il soggetto conventra i suoi interessi affettivi, professionali e lavorativi, economici e culturali o di tempo libero. Ai fini dei diversi regismi di consegna di cui alla l. n. 69 del 2005, deve sussistere il reale presupposto circa l\’esistenza di un reale radicamento, non estemporaneo ma consolidato, dello straniero nello Stato; la dimostrazione che lo straniero disponga in Italia di una dimora abituale in cui intenda abitare in modo stabile e per un apprezzabile periodo di tempo. 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE SESTA PENALE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. DE ROBERTO Giovanni      –  Presidente   –                    
Dott. GARRIBBA   Tito          –  Consigliere  –                    
Dott. SERPICO    Francesco     –  Consigliere  –                    
Dott. LANZA      Luigi    –  rel. Consigliere  –                    
Dott. CITTERIO   Carlo         –  Consigliere  –                    
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro;
avverso  la  sentenza  31  maggio 2011  della  Corte  di  appello  di
Catanzaro che ha stabilito l\’esecuzione in Italia della pena di  anni
tre di reclusione, inflitta dall\’autorità giudiziaria di Romania a:
                     L.A.N., nata a 
(OMISSIS), in quanto destinatala  del  mandato
d\’arresto europeo n. 02 emesso dal Tribunale di Pedu Turkului in data
11  novembre  2010 e del mandato di cattura n. 25/2010 dell\’8  luglio
2010 emesso dal medesimo Tribunale per il delitto di omicidio colposo
plurimo in danno dei figli.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Sentito   il   Pubblico  Ministero,  nella  persona   del   Sostituto
Procuratore   Generale  Dott.  FRATICELLI  Mario,  che   ha   chiesto
l\’annullamento con rinvio della gravata sentenza;
udito il difensore del ricorrente avv. Asta che ha chiesto il rigetto
del ricorso.
                

RITENUTO IN FATTO

L.A.N., già detenuta presso la Casa Circondariale di Castrovillari (ora invece agli arresti domiciliari), risulta essere stata arrestata a fini di consegna ai sensi della L. n. 69 del 2005 in quanto destinataria del mandato d\’arresto europeo n. 02 emesso dal Tribunale di Pedu Turkului in data 11 novembre 2010 e del mandato di cattura n. 25/2010 dell\’8 luglio 2010 emesso dal medesimo Tribunale per il delitto di omicidio colposo, per avere, in data (OMISSIS), …

insieme a B.I.L.” lasciato “i loro tre figli in casa incustoditi per recarsi a fare shopping, lasciando il fuoco dei fornelli acceso, che ha provocato un incendio distruggendo l\’abitazione e provocando la morte dei tre bambini”.

All\’udienza di convalida, l\’arrestata, alla presenza del difensore di fiducia, ha dichiarato di non acconsentire alla consegna e di voler espiare in Italia la pena di anni tre di reclusione cui è stata per tale fatto condannata.

La Corte di appello, all\’udienza del 31 maggio u.s., con la sentenza impugnata, ritenuta la L. “straniera appartenente ad uno Stato dell\’Unione europea stabilmente residente nel territorio italiano”:

a) ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per la consegna, ma, in accoglimento della richiesta di esecuzione in Italia, ha stabilito che la pena di anni tre di reclusione, irrogata con la sentenza definitiva 22 giugno 2010 del Tribunale di Bacau, venga eseguita in Italia, previa detrazione del periodo di custodia cautelare sofferto in Italia dal 27.4.2011 e impregiudicati eventuali scomputi di periodi di carcerazione eseguiti in Romania o ulteriori statuizioni da adottarsi in sede esecutiva;

b) in accoglimento dell\’istanza de libertate, e su difforme parere del Procuratore Generale, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l\’abitazione sita in (OMISSIS)

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Avverso tale decisione ha proposto appello il Procuratore generale con un unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all\’art. 18, lett. r), legge sul mandato di arresto europeo, evidenziando che il requisito dello stabile e non estemporaneo radicamento sul territorio, nella specie non era sussistente e, comunque, non era stato in alcun modo motivato dalla Corte di appello.

Il dedotto difetto di motivazione è sussistente.

Questa Corte si è più volte espressa per indicare i parametri, necessari e sufficienti di riferimento, che consentono l\’affermazione della stabilità della presenza di una persona nel territorio dello Stato agli effetti delle norme sul mandato di arresto europeo.

In particolare si è sul punto sostenuto che la nozione di “residenza”, valorizzabile agli effetti dell\’applicazione dei diversi regimi di consegna, previsti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, presuppone:

a) l\’esistenza di un radicamento reale, non estemporaneo e consolidato, dello straniero nello Stato (Cass. pen. sez. 6^, 20553 /2010), tra i cui indici necessari, anche se non sufficienti, si pone in primo luogo quello della formale iscrizione o residenza anagrafica nel territorio italiano;

b) la dimostrazione che l\’interessato, non solo disponga in Italia di una sua dimora abituale, intesa come “abitudine della dimora”, compatibile anche con frequenti allontanamenti (eventualmente determinati dall\’organizzazione e dalle esigenze della vita moderna), ma anche che egli intenda permanere nel territorio italiano in modo stabile e per un apprezzabile periodo di tempo ((Cass. pen. sez. 6^, 17643/2008 Rv. 239651);

c) l\’ulteriore conclusiva evidenza che l\’interessato abbia ragionevolmente istituito nel territorio dello Stato, con continuità temporale e sufficiente stabilità di legami con il territorio stesso, la sede principale, anche se non esclusiva, dei suoi interessi affettivi, lavorativi, professionali, economici e o culturali (Cass. pen. sez. 6^, 12665/2008 Rv. 239156).

Nella specie quindi era compito della corte distrettuale non solo verificare la ricorrenza di tali elementi, ma di indicarli specificamente, non in modo assertivo e apodittico, come invece avvenuto, e precisando di conseguenza i dati di concreto riferimento, utilizzati agli effetti della decisione oggi impugnata.

L\’assoluta carenza di motivazione sul punto impone pertanto l\’annullamento dell\’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della corte d\’appello di Catanzaro la quale, attenendosi ai principi di diritto dianzi richiamati, dovrà verificare, sulla scorta degli elementi di fatto già acquisiti o di quelli di cui si ritenesse necessaria l\’acquisizione, se la consegnanda possa ritenersi persona “residente” nel territorio dello Stato italiano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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