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Se la banca trattaria risulta negligente nella negoziazione di un assegno, avuto riguardo alla verifica del titolo in stanza di compensazione, tale condotta può qualificarsi come fatto colposo del creditore, rilevante ai sensi dell\’art. 1227 c.c. e pertanto può concorrere con la responsabilità della banca negoziatrice che abbia accettato in pagamento l\’assegno irregolarmente girato. SENTENZA PER ESTESO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PLENTEDA Donato – Presidente
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