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DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E SVILUPPO : Sintesi delle novità

 

 

 

In data 8 marzo, la Camera dei Deputati, con 479 voti favorevoli, 75 voti contrari e 7 astenuti, ha votato la fiducia al decreto-legge in oggetto. In data 13 marzo, con 442 voti favorevoli e 52 voti contrari, la Camera ha approvato in I lettura il disegno di legge di conversione del decreto-legge in oggetto.

Il 29 marzo 2012, il Senato ha votato la fiducia sul provvedimento in II lettura, con modificazioni, con 246 voti favorevoli, 33 voti contrari e 2 astenuti.

CONTENUTI

Si prevede una disciplina più efficace nel caso di mancata o tardiva conclusione dei procedimenti amministrativi disponendo, nel caso d’inerzia della p.a. poteri sostitutivi più facilmente attivabili dai privati e individuando nelle figure apicali dell’amministrazione il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo – sono esclusi i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici (art. 1)

si prevedono semplificazioni nel settore edile; le segnalazioni certificate d’inizio attività (SCIA) sono corredate da attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo nel caso in cui queste siano espressamente previste dalle norme vigenti (art. 2)

modifica l’art. 8 della legge n.180/2011 in materia di tutela della libertà d’impresa prevedendo una riduzione degli oneri amministrativi – si prevede l’obbligo entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, dell’adozione di un programma statale 2012-2015 diretto a ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni statali (art. 3)

S

EMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI

 

semplificazione delle certificazioni mediche e di adempimenti richiesti alle persone con disabilità e patologie croniche per l’accesso ai benefìci loro spettanti

con decreto del Ministro dei trasporti e infrastrutture e della salute si disciplinano le modalità di riconoscimento di validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno degli invalidi

è autorizzata la spesa di 6 mln di euro per il 2012 in favore del Comitato Paralimpico (art. 4)

nuova disciplina delle dichiarazioni anagrafiche che vengono rese e sottoscritte di fronte all’ufficiale di anagrafe o inviate per fax o in via telematica, in modo che avvengano in tempo reale (art. 5)

velocizzazione delle comunicazioni di dati tra amministrazioni per via telematica – fino all’adozione di tali disposizioni le amministrazioni acquisiscono d’ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con dicitura antimafia (art. 6)

possibilità di pagare l’imposta di bollo per via telematica (art. 6-bis)

per l’effettuazione di pagamenti con modalità telematiche, le p.a. sono tenute (entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del ddl di conversione) ad alcuni adempimenti tra cui pubblicare sui propri siti istituzionali le richieste di pagamento ed i codici identificativi dell’utenza bancaria sui cui i privati possono fare il bonifico (art. 6-ter)

relativamente alla scadenza di tutti i documenti di identità e di riconoscimento, rilasciati o rinnovati dopo l’entrata in vigore del decreto in esame, dispone che siano rilasciati o rinnovati fino alla data

corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento stesso (art. 7)

semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive per l’assunzione nelle p.a. centrali banditi dopo il 30 giugno 2012 prevedendo l’invio delle domande per la partecipazione esclusivamente per via telematica e disponendo un corrispondente adeguamento degli ordinamenti regionali (art.8)

introduzione, con DM, del modello di dichiarazione unica di conformità degli impianti a servizio degli edifici, che sostituisce precedenti modelli e dichiarazioni obbligatorie, con un risparmio stimato in oltre 50 mln all’anno – è stato soppresso il riferimento ai soli impianti termici e si fa riferimento al D.M. 37/2008 che riguarda tutti gli impianti al servizio degli edifici (art.9)

si stabilisce contrariamente a quanto finora vigente, che la proprietà dei parcheggi di pertinenza delle abitazioni può essere trasferita separatamente dall’unità immobiliare di riferimento, a condizione che ciò avvenga solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso Comune – si fa eccezione se vi è un’autorizzazione del Comune (art. 10)

semplificazioni per i cittadini per la circolazione stradale e per l’autotrasporto: 1) per il rinnovo delle patenti degli ultraottantenni è sufficiente l’attestazione del medico curante e tale rinnovo va fatto ogni 2 anni; 2) per gli autotrasportatori vengono eliminati i divieti di circolazione durante i giorni festivi ; 3) per l’accesso alla professione di autotrasportatore, sono esonerate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l’esame d’idoneità professionale le persone che hanno assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; coloro che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l’attività in una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno 10 anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del decreto; 4) per quanto riguarda le semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida e bollino blu e in particolare la frequenza di uno specifico corso di formazione per le imprese di trasporto, vengono incluse ulteriori categorie di imprese di trasporto purché in possesso di determinati requisiti – a decorrere dal 2012 il bollino blu è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo (art. 11)

disciplina le modalità e le sanzioni per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali (art. 11-

bis)

 

S

EMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE

 

semplificazione procedimentale per l’esercizio di attività economiche e segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dell’attività di estetista con altre attività commerciali (art. 12)

relativamente all’esercizio di attività economiche si prevede una riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni e l’adozione da parte del Governo di uno o più regolamenti di delegificazione per semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l’attività d’impresa (art. 12-

bis)

 

modifica il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – si prolunga da 1 a 3 anni la validità dell\’autorizzazione di polizia; resta la validità annuale, se non diversamente stabilito dalla legge, della licenza per porto d\’armi; la durata delle licenze per la vendita di materiali esplosivi da annuale è diventata triennale; viene abrogata la disposizione in base alla quale l’iscrizione al registro per i soggetti che intendono esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, duplicazione, riproduzione,

vendita, o noleggio di supporti per audio e film, deve essere rinnovata annualmente; si prevede che il tempo minimo di chiusura di un esercizio commerciale che possa dar luogo alla revoca della licenza sia fissato in 30 giorni e non più in 8; si sopprime la necessità della licenza per l’apertura o la conduzione di agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, sottoponendole all’obbligo della sola comunicazione al Questore, mantenendo la necessità della licenza solo per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi; si abroga l’obbligo della licenza per la vendita o il consumo di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati, e per le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini (agenzie d\’affari); si sopprime l’obbligo di denunciare al Prefetto l’apertura e la chiusura delle fabbriche per la produzione di alcolici (art. 13)

si innova la materia dei controlli sulle imprese, ispirandola ai principi della semplicità e proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici

le P.A. saranno tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli cui sono assoggettate le imprese, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento

è prevista l’autorizzazione al Governo ad emanare regolamenti per promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, la competitività delle imprese e la migliore tutela degli interessi pubblici

i regolamenti governativi sono emanati sentite anche le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale – sono esclusi dalle disposizioni i controlli in materia fiscale e finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

si prevede l\’acquisizione d\’ufficio da parte delle p.a. del DURC (art. 14)

S

EMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO

 

misure di semplificazione volte a rendere più snelle le pratiche riguardanti la procedura per l’astensione anticipata dal lavoro in caso di gravidanze più complesse (art. 15)

misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali e del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate – dispone che gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviino all’INPS le informazioni sui beneficiari e unitariamente sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi (art. 16)

semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati – estende l’efficacia della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro anche ai fini della comunicazione del contratto di soggiorno

è introdotta la procedura agevolata di silenzio-assenso, ovvero, se lo Sportello Unico per l’immigrazione non risponde entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del datore di lavoro essa s\’intende accolta

sono poste le seguenti condizioni: a) che la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; b) che il lavoratore stagionale nell’anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno

è concessa l’opportunità di non rientrare in patria al termine del lavoro stagionale (fatto salvo il termine di 9 mesi come limite massimo di permanenza in Italia) se il lavoratore trova una nuova opportunità di lavoro stagionale, presso lo stesso datore di lavoro o da un altro diverso. Per le autorizzazioni triennali all’ingresso per i lavoratori che sono stati già in Italia, la richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto la prima autorizzazione

per la semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE, si disciplinano anche le modalità per l’acquisizione d’ufficio di dati relativi al lavoratore licenziato e di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno – quindi si estende l’ambito di applicazione della disciplina

della documentazione amministrativa agli immigrati (art. 17)

semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio – si estende a tutti i pubblici esercizi (e non solo al settore turistico), la possibilità per il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore, di integrare la comunicazione entro il 3° giorno successivo a quello dell\’instaurazione del rapporto di lavoro, a condizione che dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l\’identificazione del prestatore di lavoro – si estendono le semplificazioni previste agli operai agricoli (art. 18)

semplificazioni in materia di libro unico del lavoro, specificando i casi di omessa registrazione e di infedele registrazione (art. 19)

S

EMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

 

prevede modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive comunitarie e al codice dell’amministrazione digitale, al fine si snellire le procedure in tema di appalti pubblici – si prevede, a partire dal 1° gennaio 2013, che tutti i documenti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari delle aziende, saranno acquisiti e gestiti dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l\’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

sono previste novità in materia di scelta degli sponsor

è semplificata la disciplina vigente in materia di certificati di esecuzione dei lavori eseguiti all’estero, rilasciati ai fini della qualificazione SOA (art.20)

viene introdotta la responsabilità solidale negli appalti tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore in relazione alla corresponsione dei trattamenti retributivi dei lavoratori (art. 21)

interviene sulla procedura di approvazione delle delibere CIPE, estendendo a tutte le delibere CIPE la procedura recentemente introdotta dal decreto legge c.d. Salva Italia per l’approvazione delle delibere medesime relative alle opere pubbliche ed alle opere strategiche (art. 22)

S

EMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

 

si prevedono: 1) al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, l’introduzione dell’autorizzazione unica ambientale rilasciata da un unico ente, che sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica e autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale, 2) una serie di modifiche eterogenee alle norme in materia ambientale : le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell’Autorità del paese di destinazione da cui risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle del diritto comunitario e che l’operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti dal punto di vista ambientale a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza

(artt. 23-24)

 

S

EMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

 

si prevede che l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avrà il compito di ridurre la richiesta di certificati e di informazioni nei confronti degli agricoltori, rendendo più spediti gli accertamenti che fossero necessari durante l\’espletamento delle procedure

si prevede che gli Organismi Pagatori predispongano sistematicamente le procedure informatiche per la presentazione delle domande relative agli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune e mettano a disposizione degli utenti le procedure in argomento

per le imprese agricole si specifica che i dati relativi all’azienda agricola fanno fede nei confronti

delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare dell’azienda agricola intrattiene con esse anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola che ne curano la tenuta e l’aggiornamento

(art. 25)

 

reca norme relative alla definizione di bosco e di arboricoltura da legno

(art. 26)

 

si semplificano gli adempimenti amministrativi necessari per l\’avvio dell’attività di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli in forma itinerante – l\’imprenditore agricolo potrà infatti iniziare l\’attività contestualmente all’invio della comunicazione (fermo restando l’obbligo di rispettare in ogni caso la vigente disciplina igienico-sanitaria in materia di vendita di prodotti alimentari)

(art. 27)

 

si provvede a consentire in via semplificata la movimentazione dei rifiuti delle aziende agricole, prodotti in un fondo presso il podere in cui è ubicato il deposito temporaneo anche se per il raggiungimento di quest’ultimo è necessario percorrere un tratto di strada pubblica

(art. 28)

 

interviene a sostegno del settore bieticolo-saccarifero, prevedendo in particolare che i progetti di riconversione del comparto rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e della effettiva entrata in esercizio

(art. 29)

 

S

EMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI RICERCA

 

misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale

(art. 30)

 

misure di semplificazione in materia di ricerca di base

stabilisce che nelle more del riordino del sistema di valutazione, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati dei progetti di ricerca siano effettuate esclusivamente al termine degli stessi – è stabilita inoltre la destinazione del 10% del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) ad interventi in favore di giovani ricercatori con età inferiore ai 40 anni (art. 31)

 

sono stanziati 12 mln di euro annui per 3 anni (6 mln a valere sui fondi per la ricostruzione dell’Abruzzo, 6 mln sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione) per la creazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale \’Gran Sasso Science Institute\’ (Gssi), per rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell\’Abruzzo mediante la ricostruzione e il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo – allo scadere del triennio la Scuola potrà assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati raggiunti

(art. 31-bis)

 

dispone alcune misure per la semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca – si prevede che sia il Ministero dell’Università e ricerca a fissare con proprio decreto i criteri di selezione dei progetti prevedendo elementi di premialità per quelli presentati da piccole e medie imprese

(art. 32)

 

si prevede la possibilità di collocare in aspettativa senza assegni il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università, in seguito all’attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari sovvenzioni comunitarie o internazionali

(art. 33)

 

A

LTRE DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE

 

si stabilisce che le imprese che esercitano attività di installazione, ampliamento e manutenzione di impianti possono svolgere tale attività in tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla loro destinazione d’uso

(art. 34)

 

viene soppresso il terzo comma dell\’art. 2397 c.c. e quindi sparisce la previsione di un sindaco unico nelle società per azioni al di sotto di 1 milione di euro di ricavi o patrimonio netto

reca anche l’interpretazione autentica della norma dell’ordinamento giudiziario (art. 194) in materia di trasferimenti o assegnazioni di sede ai magistrati ordinari, stabilendo che ogni trasferimento o assegnazione non possa avvenire prima di 3 anni di permanenza nella sede

(art. 35)

 

modifica all’art. 2751-

bis c.c. relativo ai privilegi dei crediti dell’impresa artigiana, specificando meglio la definizione di impresa artigiana (art. 36)

 

stabilisce l’obbligo per le imprese costituite in forma societaria di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese

(art. 37)

 

semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali – si amplia la fascia di persone che possono essere responsabili di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali e si indicano i relativi requisiti

(art. 38)

 

sopprime il requisito di idoneità fisica per avviare l’esercizio dell’attività di autoriparazione

(art. 39)

 

consente alle imprese di panificazione l’apertura al pubblico anche di domenica e nei giorni festivi

(art. 40)

 

semplifica l’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, per le quali si prevede sia richiesta solo la segnalazione (SCIA)

(art. 41)

 

realizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali e semplificazioni in materia di verifica dell’interesse culturale e nell’ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico

semplificazioni in materia di interventi di lieve entità

sul punto, durante la discussione in Assemblea, il Governo ha introdotto una modifica volta a prevedere, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l\’emanazione di un decreto di delegificazione per dettare modifiche e integrazioni al regolamento di cui al DPR 139/2010 di disciplina del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, al fine di precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme le esclusioni previste dalla legge 241/1990 (artt. 42-43- 44)

 

semplificazioni in materia di dati personali – consente il trattamento dei dati giudiziari anche quando esso è effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell’Interno o con i suoi uffici periferici previo parere del Garante per la protezione dei dati personali

(art. 45)

 

si prevede l’eventuale trasformazione degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della Difesa in soggetti di diritto privato per rendere più efficiente l’organizzazione delle funzioni loro assegnate

(art. 46)

 

I

NNOVAZIONE TECNOLOGICA

 

istituisce una cabina di regia per l\’attuazione dell\’agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alla medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali

l\’agenda digitale consta di 4 punti fondamentali: la costituzione di una cabina di regia per lo sviluppo della banda larga e ultra-larga; l’apertura all\’ingresso dell\’open data, ossia la diffusione in rete dei dati in possesso delle amministrazioni, nell\’ottica della totale trasparenza; l’utilizzo del

cloud, ovvero la dematerializzazione e condivisione dei dati tra le pubbliche amministrazioni, ed

 

infine gli incentivi alle

smart communities, gli spazi virtuali in cui i cittadini possono scambiare opinioni, discutere dei problemi e, soprattutto, stimolare soluzioni condivise

 

nel corso dell\’esame al Senato, la Commissione Affari costituzionali ha approvato un emendamento (47.100 testo 2)

interamente sostitutivo del comma 2-quater approvato dalla Camera riguardante le comunicazioni; la modifica prevede l\’attribuzione all\’AGCOM del compito di individuare entro 120 giorni dall\’entrata in vigore della legge di conversione, le misure idonee ad assicurare l\’offerta disaggregata dei prezzi relativi all\’accesso all\’ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all\’ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell\’affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva; b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall\’Autorità medesima, assicurando comunque il mantenimento della sicurezza della rete (art. 47)

 

introduce la sanità digitale con la cosiddetta “cartella clinica elettronica” e l’utilizzo di sistemi di prenotazione elettronica

(art. 47-bis)

 

obbliga i comuni fino a 5.000 abitanti ad esercitare in forma associata le funzioni legate alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) – l’insieme dei comuni in forma associata non può superare l’indice demografico di 30.000 abitanti – sono esclusi i comuni il cui territorio coincide con quello di una o più isole ed il comune di Campione d’Italia

(art. 47- ter)

 

si prevede che l\’aggiornamento dei contenuti dell\’indice degli indirizzi da parte delle p.a. abbia cadenza almeno semestrale

(art. 47-quater)

 

introduce la digitalizzazione obbligando le p.a., a partire dal 1° gennaio 2014, a comunicare esclusivamente attraverso i canali telematici e la posta elettronica certificata (PEC)

(art. 47-quinquies)

 

si prevede, ai fini della validità dell\’invio telematico, la sottoscrizione anche mediante la firma elettronica qualificata e non più attraverso la sola firma digitale

(art. 47-sexies)

 

D

ISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

 

dematerializzazione di procedure in materia di università – si prevede che le iscrizioni alle università avvengano esclusivamente per via telematica – si prevede che le università possano accedere all’anagrafe nazionale degli studenti per verificare la veridicità dei titoli autocertificati in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive

(art. 48)

 

misure di semplificazione e funzionamento in materia di università –

si introducono modifiche di carattere ordinamentale alla legge 240/2010 (di riforma del sistema universitario) riguardanti in particolare gli organi e l’articolazione interna delle università e lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo – viene riservata una quota non superiore a 11 mln di euro ai fini della revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività (art. 49)

 

D

ISPOSIZIONI PER LISTRUZIONE

 

reca disposizioni finalizzate al consolidamento e allo sviluppo dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, con il potenziamento dell’autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e la valorizzazione del personale scolastico

(art. 50)

 

si attribuisce all’INVALSI l’attività di coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione

si prevede che le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti

(art. 51)

 

definisce le linee guida dirette agli ITS (ovvero le scuole post diploma di tecnologia, finalizzate alla ricerca di lavoro per i giovani), finalizzate alle seguenti misure: a) il coordinamento tra l’offerta statale e regionale in materia di istruzione e formazione professionale; b) la promozione dei poli tecnico-professionali; c) la diffusione dei percorsi professionalizzanti in apprendistato

(art. 52)

 

è finalizzato alla modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, attraverso l’approvazione di un Piano nazionale di edilizia scolastica approvato dal CIPE, su proposta del Ministero dell’istruzione e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Mef e con il Ministro dell’ambiente previa intesa in sede di Conferenza unificata, per interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti

(art. 53)

 

A

LTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

 

tecnologi a tempo determinato

stabilisce che, al fine di potenziare le attività di ricerca degli atenei anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall’UE e degli altri enti ed organismi pubblici e privati, le università possano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con durata minima di 18 mesi, prorogabili per una sola volta e per un massimo di 3 anni, con soggetti in possesso del titolo della laurea e di una particolare qualificazione professionale relativa alla tipologia di attività prevista

 

si estende anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli enti di ricerca stessi, le disposizioni concernenti i professori e i ricercatori

(art. 54-55)

 

D

ISPOSIZIONI PER IL TURISMO

 

nell’ottica dello sviluppo del settore turistico, si prevede la possibilità di promuovere forme di turismo accessibile mediante accordi con le principali imprese turistiche attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, che non devono comportare oneri per la finanza pubblica

si dispone, inoltre, che i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che abbiano caratteristiche adatte a consentirne un uso agevole per scopi turistici, possano essere dati in concessione, a titolo gratuito, a comunità, enti ed associazioni, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o consorzi di cooperative di giovani di età inferiore a 35 anni

è previsto poi l’innalzamento del tetto delle spese di funzionamento per la società Expo 2015 dal 4 all’11% dei finanziamenti pubblici alla società stessa

(art. 56)

 

D

ISPOSIZIONI PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E LA METANIZZAZIONE

 

disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio – la disposizione inserisce una serie di infrastrutture energetiche, con specifico riferimento al settore petrolifero, all’interno delle infrastrutture e insediamenti strategici previsti al fine di garantire la sicurezza energetica e, in particolare: gli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio e i depositi costieri di oli minerali; i depositi di carburante per aviazione siti all\’interno delle sedi aeroportuali; i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi che abbiano una capacità autorizzata superiore ai 10.000 metri cubi, esclusi i depositi per G.P.L., che devono avere una capacità

autorizzata superiore a 200 tonnellate; gli oleodotti individuati come parte della rete nazionale di oleodotti

tali disposizioni si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico

(art. 57)

 

per contenere i costi e garantire la sicurezza di approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, sono individuati, con DPCM da emanare entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l’estero identificati come prioritari

(art. 57-bis)

 

reca modifiche al decreto legislativo 93/2011 sul mercato interno dell\’energia elettrica e del gas volte ad adottare procedure semplificate per il procedimento sanzionatorio dell\’impresa ad opera dell’AEEG, alla quale è data però facoltà di adottare, in casi di particolare urgenza, con atto motivato, misure cautelari anche prima di avviare un procedimento sanzionatorio

(art. 58)

 

D

ISPOSIZIONI PER LE IMPRESE E I CITTADINI MENO ABBIENTI

 

si modifica la normativa vigente in materia di credito d’imposta per il nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (legge 106/2011) – si estende il periodo applicativo del credito d’imposta da 12 a 24 mesi, decorrenti dalla data di assunzione del lavoratore; sposta alla data di assunzione del lavoratore (anziché la data di entrata in vigore del decreto) la decorrenza per il calcolo dell’incremento occupazionale che dà diritto al credito d’imposta; riduce da 3 a 2 anni il periodo entro cui l’imprenditore può portare in compensazione il credito d’imposta; modifica la clausola di salvaguardia spostando la copertura di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni sulle risorse dei POR – FSE (programmi operativi regionali – Fondo sociale europeo) anziché sui FAS; stabilisce che gli aspetti tecnico – operativi saranno disciplinati da apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

(art. 59)

 

per favorire la diffusione della “carta acquisti” tra le fasce di popolazione in condizioni di maggior bisogno, è avviata una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti e si amplia la platea dei beneficiari ai cittadini comunitari e di Stati esteri

(art. 60)

 

D

ISCIPLINA TRANSITORIA, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

 

si prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali approvi con proprio decreto le norme tecniche e le linee guida delle disposizioni introdotte dall’articolo 20 del presente decreto relative al codice dei contratti pubblici in materia di sponsorizzazioni; detta la disciplina transitoria in materia di certificati di esecuzione lavori; infine, stabilisce la procedura ed i presupposti (gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell’ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all’Erario) per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri di atti amministrativi sottoposta ad intesa con una o più Regioni

(art. 61)

 

sono abrogate (a decorrere dal 60° giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto) alcune disposizioni normative elencate nella Tabella A

(art. 62)

 

nel corso dell\’esame al Senato, la Commissione Affari Costituzionali ha approvato un emendamento (62.3) che sopprime la voce relativa al comma 5-

quinquies dell\’articolo 5 della legge n. 225 del 1992; in tal modo è stato ripristinato il meccanismo automatico per alimentare, attraverso l\’aumento delle accise regionali sulla benzina, la dote del fondo calamità naturali (il comma 5-quinquies dell\’articolo 5 citato prevedeva, nel suo primo periodo che, qualora le misure adottate dal Presidente della regione interessata da calamità naturali, catastrofi o eventi simili non siano

 

sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di rilevanza nazionale, può essere disposto l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. La parte residua del comma 5-

quinquies prevede che, qualora sia utilizzato il Fondo spese impreviste, questo deve essere reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio usato come carburante. La misura dell’aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all’importo prelevato dal fondo)

 

si stabilisce che le disposizioni della presente legge si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei relativi statuti e delle rispettive norme di attuazione

(art. 62-bis)

 

Rita E. Ragusa

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