Tribunale di Napoli, 19 gennaio 2012, n. 613
Con sentenza 19 gennaio 2012 n. 613 il Tribunale di Napoli ribadisce l\’orientamento secondo cui l\’emissione di un assegno bancario privo di data costituisce una violazione del precetto normativo di cui agli artt. 1 e 2 R.D. 1736/1933 (c.d. Legge cambiaria). In carenza di un suo requisito essenziale, il titolo di credito deve ritenersi radicalmente nullo ed inidoneo a fungere da mezzo di pagamento, potendo valere soltanto come promessa di pagamento.
In applicazione di tale principio il Tribunale di Napoli ha ritenuto che l\’assegno bancario in esame, privo della data di emissione, potesse rivestire fra le parti valore di mera promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con la conseguente operatività della presunzione “iuris tantum” dell\’esistenza del rapporto sottostante.