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PENSIONE DI REVERSIBILITA’: Nuovi criteri

(Inps,
Circolare 14.6.2012 n. 84
)

Con messaggio n. 16032 del 05/08/2011 è stata fornita una prima informativa
relativamente alle disposizioni in materia pensionistica contenute nella legge
15 luglio 2011, n. 111, di conversione del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per
l\’applicazione dell\’articolo 18, comma 5, del decreto legge n.98 del 2011,
convertito dalla legge n. 111 del 2011 (v. allegato n. 1).
Il comma 5
del menzionato articolo 18 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la
riduzione sulle pensioni ai superstiti dell\’aliquota percentuale della pensione
indiretta e/o di reversibilità a favore del coniuge superstite dell\’assicurato o pensionato
deceduto iscritto nell\’ambito del regime generale dell\’assicurazione generale
obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della
gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del
1995.

La riduzione opera nei casi in cui il matrimonio con il
dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la
differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni.

Detta riduzione
è del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante
rispetto al numero 10. In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è
proporzionalmente rideterminata (v. allegato 3).

La norma prevede che la
decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli
minori, studenti o inabili.

Resta fermo il regime di cumulabilità
disciplinato dall\’articolo 1, comma 41 della legge n. 335 del 1995.

Per
quanto concerne le pensioni da liquidare in regime di totalizzazione e in
regime di cumulodi periodi assicurativi, allo stato attuale, dovranno essere
liquidate in via provvisoria. Al riguardo si fa riserva di comunicazioni.

 

INPS

Direzione Centrale Pensioni

Circolare 14.6.2012 n. 84

Pensione ai superstiti. Art.
18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011 , n. 98 convertito dalle legge 15
luglio 2011, n. 111 (G.U. 16 luglio 2011, n. 167).

Le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette
ad una riduzione dell\’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale,
nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un\’età
del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia
superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo
inferiore ai dieci anni.

Premessa

1. Campo di applicazione

2. Destinatari

2.1. Coniuge superstite o legalmente separato

2.2. Ex coniuge divorziato superstite

2.3. Più coniugi divorziati superstiti

2.4. Contitolarità di coniuge superstite e più coniugidivorziati

3. Cessazione del diritto

4. Figli minori, studenti o inabili

5. Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Cumulabilità della pensione
ai superstiti con i redditi del beneficiario

6. Art. 6, comma 11 bis, della legge 11 novembre 1983, integrazione al
trattamento minimo

7. Modalità di riliquidazione della pensione
ai superstiti in caso di cessazione del diritto di uno dei
contitolari

8. Ulteriori prestazioni collegate al reddito

Premessa

Con messaggio n. 16032 del 05/08/2011 è stata fornita una prima informativa
relativamente alle disposizioni in materia pensionistica contenute nella legge
15 luglio 2011, n. 111, di conversione del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per
l\’applicazione dell\’articolo 18, comma 5, del decreto legge n.98 del 2011,
convertito dalla legge n. 111 del 2011 (v. allegato n. 1). Il comma 5 del
menzionato articolo 18 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la riduzione
sulle pensioni ai superstiti dell\’aliquota percentuale della pensione indiretta
e/o di reversibilità a favore del coniuge superstite dell\’assicurato o pensionato
deceduto iscritto nell\’ambito del regime generale dell\’assicurazione generale
obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della
gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del
1995.

La riduzione opera nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia
stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età
tra i coniugi sia superiore a 20 anni. Detta riduzione è del 10% in ragione di
ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero 10. In
caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente
rideterminata (v. allegato 3). La norma prevede che la decurtazione della pensione
ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili. Resta
fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall\’articolo 1, comma 41 della
legge n. 335 del 1995. Per quanto concerne le pensioni da liquidare in regime
di totalizzazione e in regime di cumulodi periodi assicurativi, allo stato
attuale, dovranno essere liquidate in via provvisoria. Al riguardo si fa
riserva di comunicazioni.

1. Campo di applicazione

La disposizione in esame opera per i decessi intervenuti a decorrere
dal 1° dicembre 2011. Preliminarmente, si rammenta che la quota di reversibilità
e/o indiretta spettante al coniuge superstite è pari al 60% della pensione
già liquidata o che sarebbe spettata all\’assicurato (articolo 22, comma 2, della
legge 21 luglio 1965, v. allegato 2). Pertanto, le Direzioni territoriali in
sede di esame di domande di pensione ai superstiti indirette o di
reversibilità, per i decessi intervenuti a decorrere dal mese di dicembre 2011,
presentate da coniugi superstiti avranno cura di verificare, al fine di
valutare se il coniuge superstite ha diritto all\’aliquota di spettanza pari al
60%, che :

  • il dante causa non abbia contratto il matrimonio in età superiore a 70
    anni;
  • tra i coniugi non intercorra una differenza di età anagrafica superiore a
    20 anni;
  • il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo non inferiore ai
    dieci anni.

Qualora il matrimonio sia stato contratto per un periodo inferiore a
10 anni, in base all\’articolo 18, comma 5, della legge n. 111 del 2011, la quota
del 60% spettante al coniuge superstite, rispetto alla disciplina generale,
dovrà essere ridotta del 10% in ragione di ogni anno mancante a 10 anni. Nei
casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente
rideterminata. Si precisa che il diritto alla pensione
ai superstiti non viene meno anche se detto trattamento è erogato in forma
ridotta

2. Destinatari

Destinatari della normativa richiamata sono il coniuge, il
coniuge separato legalmente o divorziato, titolare dell\’assegno di cui all\’art.
5 della legge 898/1979, superstiti, di assicurato o pensionato
deceduto a decorrere dal dicembre 2011. Ferma restando l\’applicazione, ove
ricorrano le condizioni, delle riduzioni previste dall\’articolo 18, comma 5,
della legge n. 111 del 2011, si riepilogano i requisiti soggettivi del coniuge
superstite, separato e divorziato per il diritto alla pensione
ai superstiti.

Si ricorda che la pensione ai
superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso
dell\’assicurato o del pensionato ,
qualunque sia la data di presentazione della domanda.

2.1. Coniuge superstite o legalmente separato

Il diritto a pensione per
il coniuge superstite è automatico. Nessuna condizione soggettiva è richiesta
per il conseguimento del diritto a pensione da parte del coniuge dell\’assicurato
o del pensionato
deceduto. La pensione spetta anche al coniuge separato. Se però, la
separazione è a lui/lei “addebitabile”, avrà diritto alla pensione solo nel caso
in cui risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale.
(Sentenza Corte Costituzionale 286 del 08.07.1987, A.U. pag. 1942; circolare n.
246 del 22 ottobre 1987 e n. 277 del 28 febbraio 1989).

2.2. Ex coniuge divorziato superstite

Nel caso in cui il/la defunto/a non si sia risposato/a, il divorziato
ha diritto alla pensione
in presenza delle seguenti condizioni:

 

  • deve essere titolare di assegno divorzile di cui all\’art, 5 della legge
    898/1970;
  • non deve essersi risposato; il passaggio a nuove nozze esclude il
    coniuge divorziato dal diritto alla pensione ai
    superstiti anche se alla data del decesso dell\’assicurato o del pensionato
    il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio;
  • la data di inizio del rapporto assicurativo dell\’assicurato o del pensionato ,
    sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
    cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • risultino perfezionati, in caso di decesso di assicurato, i requisiti di
    assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.

2.3. Più coniugi divorziati superstiti

E\’ possibile che alla data del decesso dell\’assicurato o del pensionato
risultino esistenti più coniugi divorziati in possesso dei requisiti stabiliti
dal secondo comma dell\’art. 9 della legge 898/1970 per il diritto alla pensione
ai superstiti.

In tale ipotesi, mancando nella norma qualsiasi previsione circa le
aliquote di pensione
spettanti ai coniugi divorziati, la ripartizione sarà operata dal Tribunale al
quale gli interessati dovranno rivolgersi per ottenere il riconoscimento dei
propri diritti e la determinazione della relativa misura.

Tenuto conto del principio stabilito dal terzo comma del citato
articolo 9 per l\’ipotesi di concorso del coniuge superstite con uno o più
coniugi divorziati e considerata altresì la norma di salvaguardia dei diritti
degli altri superstiti contenuta nel successivo 4° comma della medesima norma,
l\’importo della pensione
ai superstiti complessivamente attribuibile ai coniugi divorziati è pari al 60%
della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all\’assicurato
deceduto.

Qualora con più coniugi divorziati concorrano figli superstiti
dell\’assicurato o del pensionato
aventi titolo alla pensione
di reversibilità o indiretta, sarà riservato ai coniugi divorziati il 60% della
pensione diretta e ai figli le aliquote per essi stabilite dalla
legge.

Relativamente ai coniugi divorziati titolari di assegno divorzile, si
richiamano le istruzioni fornite con circolar n. 132 del 27 giugno 2001.

2.4. Contitolarità di coniuge superstite e più coniugi divorziati

In caso di concorso di più coniugi divorziati con il coniuge
superstite il Tribunale provvede alla ripartizione della pensione
di reversibilità; in caso di cessazione del diritto di uno di questi provvede ad
una nuova determinazione delle quote ripartendo tra i restanti la quota del
coniuge cessato.

Anche in tale fattispecie, l\’importo della pensione
ai superstiti complessivamente attribuibile al coniuge superstite e ai coniugi
divorziati è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata
all\’assicurato deceduto.

3. Cessazione del diritto

Il diritto alla pensione
ai superstiti cessa per il coniuge superstite e/o per il coniuge divorziato,
qualora contragga nuovo matrimonio. Al coniuge superstite e/o divorziato che
cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno
per una volta pari a due annualità (art. 3 del decreto legislativo lgt. 18
gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la
tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.
Qualora la quota di detto trattamento sia stata posta in pagamento in forma
ridotta, l\’importo da prendere a base per la liquidazione della doppia annualità
è quello corrisposto. Si rammenta che in caso di decesso o successive nozze del
coniuge superstite, il coniuge divorziato titolare di una quota della pensione
di reversibilità ha diritto all\’intero trattamento e cioè al 60%; parimenti
l\’intero trattamento di reversibilità, pari al 60%, dovrà essere erogato al
coniuge superstite qualora il coniuge divorziato cessi dal diritto alla
prestazione di che trattasi per le cause sopra descritte. Anche in tale
fattispecie, qualora uno dei contitolari della pensione ai superstiti (coniuge
divorziato o coniuge superstite) sia da ricomprendere tra i soggetti destinatari
del comma 5 dell\’articolo 18 della legge n. 111, la pensione sarà erogata in
forma ridotta nulla rilevando che all\’altro soggetto che ha perso il diritto a
tale trattamento era corrisposta una quota di pensione in forma intera. Il
diritto all\’assegno in parola si estingue per prescrizione con il decorso di
dieci anni (art. 2946 C.C.) Si rammenta che, in via generale, nel caso che la
pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve
essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di
reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo
familiare.

4. Figli minori, studenti o inabili

Qualora vi siano figli minori, studenti o inabili la norma oggetto
della presente circolare dispone che la pensione
ai superstiti non deve essere ridotta.

Ciò posto, si precisa quanto segue. I figli minori, studenti di scuola
media superiore o universitari, inabili devono far parte del nucleo familiare
alla data del decesso dell\’assicurato o del pensionato .
Per i figli studenti e per i figli inabili è richiesto che alla data del decesso
del de cuius fossero a suo carico.

Si rammenta che sono equiparati ai figli legittimi:

 

  • figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto (L. 04.05.1983 n.184
    – Suppl.ord. GU 133 – 17.05.1983)
  • figli naturali del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati
  • figli naturali non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era
    tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti
    dall\’art. 279 del codice civile
  • figli naturali non riconoscibili dal deceduto che nella successione del
    genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all\’assegno vitalizio, ai
    sensi degli artt. 580 e 594 del codice civile;
  • figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;
  • figli naturali riconosciuti, o giudizialmentedichiarati, dal coniuge del
    deceduto (DL Lgt. 18.01.1945 n.39 art.2, 3° comma–A.U. pag. 11);
  • nipoti minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli
    ascendenti;
  • minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge
    (art.38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818)

Qualora vi siano nel nucleo familiare del dante causa figli
naturali, anche minori, del coniuge superstite o nati da precedente matrimonio
del medesimo, le Direzioni territoriali dovranno verificare che il genitore
naturale non abbia l\’obbligo di erogare somme a titolo di mantenimento dei
medesimi, in tale ipotesi infatti le somme dovranno essere valutate ai fini
delle verifica dell\’effettivo mantenimento da parte del de cuius nonché del
requisito del carico relativamente ai figli studenti o inabili. Restano fermi,
nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli,
genitori o collaterali in merito al trattamento di pensione
ai superstiti.

5. Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Cumulabilità della pensione
ai superstiti con i redditi del beneficiario.

La norma in esame dispone che, in assenza di figli minori, studenti o
inabili come individuati secondo la disciplina dell\’assicurazione generale
obbligatoria (Art. . 22 , della legge 21 luglio 1965, n. 903), la quota di pensione
ai superstiti liquidata in base al comma 5 dell\’articolo 18 della legge n. 111
del 2011 soggiace ai limiti di cumulabilità\’ previsti dall\’articolo 1, comma
41, della legge n. 335 del 1995.

Tali limiti di cumulabilità, infatti, trovano applicazione nei casi di pensione
ai superstiti spettante al solo coniuge ovvero ai genitori ovvero a fratelli e
sorelle (v. in proposito circolari n. 234 del 25/08/ 1995 e n. 38 del
20/02/1996).

L\’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, com\’è noto, ha
disposto l\’incumulabilità di una quota percentuale della pensione
ai superstiti in relazione ai redditi del beneficiario, secondo la Tabella F
allegata alla legge stessa.

Alla pensione
ai superstiti o alla quota di pensione attribuita al coniuge superstite,
divorziato, a più coniugi divorziati ed al coniuge superstite si applicano le
percentuali di cumulabilità con i redditi di cui all\’art. 1, comma 41, della
legge n. 335/1998.

Ne consegue che ai fini dell\’applicazione del comma 41, della legge n.
335/1995, si deve tener conto dei redditi assoggettati ad IRPEF di ogni
contitolare ed eventualmente operare la trattenuta di incumulabilità sulla quota
spettante al coniuge superstite o all\’ex coniuge che possiede redditi
influenti.

6. Art. 6, comma 11 bis, della legge 11 novembre 1983, n.638 : integrazione
al trattamento minimo.

Alla quota di pensione
ai superstiti, liquidata con il sistema retributivo o misto, determinata secondo
i criteri dell\’articolo 18, comma 5, della legge n. 111 del 2011, si applicano
le disposizioni in materia di integrazione al trattamento minimo. Relativamente
ai trattamenti pensionistici di che trattasi liquidati a coniuge superstite e
coniuge divorziato si precisa quanto segue. In relazione ai criteri enunciati
dalla Corte di Cassazione secondo cui il trattamento corrisposto al coniuge ed
all\’ex coniuge costituiscono “un unico trattamento” da corrispondere tra i suoi
contitolari, spiega efficacia il comma 11 bis, dell\’articolo 6 della legge 11
novembre 1983, n.638 che dispone che le norme per l\’integrazione al trattamento
minimo non si applicano alle pensioni ai superstiti con più titolari. Di
conseguenza, l\’integrazione delle suddette pensioni non è soggetta a limiti
reddituali ed in caso di bititolarità è possibile integrare, compatibilmente con
il reddito, anche l\’eventuale pensione diretta.

Nel caso che uno dei contitolari della pensione
ai superstiti sia cittadino comunitario o extracomunitario, residente in uno
Stato dell\’Unione Europea diverso dall\’Italia, in uno Stato aderente all\’Accordo
SEE o in Svizzera, si ricorda che non può beneficiare dell\’integrazione al
trattamento minimo in base all\’applicazione del principio di inesportabilità
delle prestazioni non contributive (Regolamento CEE n. 1247 del 1992). Al
riguardo si richiamano i messaggi n. 35872 del 06/07/92 e n. 42176 del
09/06/1996 nonchè le circolari n.15 del 16/01/93 e n. circ. 10 del
30/01/2006.

7. Modalità di riliquidazione della pensione
ai superstiti in caso di cessazione del diritto di uno dei contitolari.

Al riguardo si richiama la circolare n. 159 del 2003 con la quale è stato
recepito il criterio enunciato dalla Corte di Cassazione – Sezione Unite – con
sentenza del 10 ottobre 2002, n. 17888.

La sentenza della Suprema Corte
ha stabilito che, ai fini della riliquidazione della pensione
in oggetto, assume rilevanza la data di decorrenza della riliquidazione: ove
tale data sia posteriore al 30 settembre 1983 è operante il divieto di
integrazione al trattamento minimo per superamento del limite di reddito e la
conseguente impossibilità di cristallizzare l\’importo della pensione.

Alla luce del principio affermato dalla Cassazione andrà applicato
l\’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, il quale ha disposto
l\’incumulabilità di una quota percentuale della pensione
ai superstiti in relazione ai redditi del beneficiario, secondo la Tabella F
allegata alla legge stessa.

8. Ulteriori prestazioni collegate al reddito

 

Ai titolari dei trattamenti pensionistici ai superstiti liquidati
secondo le disposizioni del comma 5 del più volte citato articolo 18, qualora si
trovino nelle condizioni di legge previste, si applicano le disposizioni in
materia di:

 

  • maggiorazione sociale (articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n.
    544 e successive modificazioni);
  • importo aggiuntivo di euro 154,94(lire 300.000) (articolo 70 della legge
    23 dicembre 2000, n. 388);
  • somma aggiuntiva (quattordicesima mensilità : articolo 5, commi da1 a4,
    della legge n. 127 del 2007)

Il Direttore Generale

Nori

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