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INFORTUNIO AL DIPENDENTE COMUNALE? Paga il Sindaco

Con sentenza n. 383/2010, emessa il giorno 20 maggio 2010, il giudice del
lavoro del Tribunale di Livorno ha, in accoglimento dell\’azione di regresso
proposta dall\’INAIL, condannato i convenuti Comune di Collesalvetti e Fa. Ma.,
quale sindaco pro-tempore, a risarcire all\’INAIL quanto corrisposto per danno
biologico, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. I convenuti
soccombenti sono stati, altresì, condannati in via solidale al pagamento delle
spese di lite e di c.t.u..
L\’azione di regresso era stata promossa
dall\’INAIL
per il rimborso del costo dell\’infortunio occorso al dipendente comunale Mo. Fr.
in data 14.12.1994, quantificato dalla sede INAIL in 88.346,81. In particolare,
il giudice livornese, all\’esito dell\’esperita istruttoria testimoniale, ha
ritenuto che nella dinamica dell\’infortunio fossero ravvisabili dei profili
imputabili al comune convenuto e, per esso, al suo sindaco, tali da integrare la
violazione dell\’art. 2087 c.c., necessario presupposto per l\’accertamento
incidenter tantum della responsabilità penale del comune di Collesalvetti. Il
giudizio penale a carico del sindaco Fa. era stato
archiviato.
L\’infortunio si era verificato nel momento in cui Mo. Fr.,
operatore ecologico che si trovava sulla pedana posteriore destra di un mezzo di
raccolta dei rifiuti solidi urbani di proprietà del comune, in quel momento
impegnato a svoltare da un vicolo stretto, sterrato e con buche, era rimasto con
la mano destra schiacciata tra il paramano della pedana – sporgente di circa 5
cm. dalla sagoma del veicolo – ed il muro di cinta di un edificio. A seguito del
trauma da schiacciamento il Mo. aveva subito l\’amputazione del 2°, 3° e 4° dito
della mano destra.
La sentenza è impugnata con separati ricorsi dal Comune di
Collesalvetti e da Fa. Ma. da un lato, e dall\’INAIL dall\’altro lato.
Il
comune ed il suo sindaco pro-tempore, con un articolato motivo, deducono
l\’erronea ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione da parte
del Tribunale di Livorno. Gli elementi istruttori non consentirebbero in alcun
modo l\’affermazione di penale responsabilità dei convenuti in primo grado e la
motivazione sul punto del primo giudice è del tutto carente, essendosi questi
affidato, nella ricostruzione della dinamica dell\’infortunio, al c.t.u.
nominato, il quale ha, a sua volta, fatto propri in modo acritico gli
accertamenti svolti dai tecnici della A.S.L. Sul punto gli appellanti svolgono
ampie difese, al termine delle quali, nel rassegnare le conclusioni richiamate
in epigrafe, formulano istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della
sentenza impugnata.
La sentenza è, altresì, impugnata dall\’INAIL ,
il quale, pur concordando con le valutazioni del Tribunale di Livorno in punto
di responsabilità dell\’ente nella causazione del sinistro, censura la parte
della statuizione afferente la liquidazione dei rimborsi reclamati dall\’INAIL.
Il primo giudice ha condannato il Comune di Collesalvetti ed il suo sindaco pro-
tempore al risarcimento del danno biologico, che neppure era stato chiesto con
la domanda giudiziale. Infatti, il costo dell\’infortunio, oggetto del regresso
dell\’Istituto, afferiva alle prestazioni erogate al lavoratore infortunato,
l\’indennità di temporanea e la rendita per i postumi permanenti, con
riferimento, però, al danno alla capacità lavorativa generica da esso subito (
l\’infortunio era avvenuto prima dell\’introduzione del nuovo regime in tema di
prestazioni INAIL introdotto dal d.lgs. n. 38/00 ). La difesa dell\’Istituto,
poi, evidenzia che, a seguito dell\’intervenuto decesso dell\’infortunato Mo. Fr.,
il costo dell\’infortunio si è ridotto ad 38.308,97, con conseguente limitazione
della iniziale domanda.
Questa Corte, con ordinanza riservata del 14
gennaio 2011, ha accolto la richiesta inibitoria sospendendo la provvisoria
esecuzione della sentenza di primo grado.
Le parti appellate, ritualmente
costituitesi, contestano le impugnazioni avversarie, di cui chiedono il rigetto.
Insistono, invece, nell\’accoglimento delle rispettive impugnazioni, a tal fine
proponendo il comune di Collesalvetti e Fa. Ma. appello incidentale.
La
causa, all\’udienza di discussione del 12 luglio 2012, dopo la relazione del
giudice incaricato e l\’audizione dei difensori delle parti, è stata decisa come
da separato dispositivo letto in aula.
 
SENTENZA CORTE DI APPELLO
 
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro

Sentenza 20.7.2012 n.
873

composta dai
magistrati
Dr. PIERI Giorgio
Presidente rel.
Dr. BRONZINI Giovanni
Consigliere
Dr. SCHIAVONE Gaetano
Consigliere
Ha pronunciato la
seguente

SENTENZA

Nelle cause
riunite iscritte ai nn. 1478 e 1521 del Ruolo Generale anno 2010, discusse
all\’udienza del 12 luglio 2012, promosse
da

ISTITUTO NAZIONALE PER l\’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL
LAVORO – Appellante

CONTRO

COMUNE DI COLLESALVETTI e Fa.
Ma.,;

Conclusioni delle
parti: Per l\’appellante INAIL :
” ..in parziale riforma della sentenza n. 383/2010 del Tribunale di Livorno,
accogliere l\’appello per tutti i motivi di cui in premessa ed al ricorso di
primo grado, condannando le parti appellate a pagare all\’Istituto la somma
complessiva di 38.308,97…, oltre accessori e con favorevole governo delle
spese del doppio grado di giudizio “.
Per gli appellanti Comune di Collesalvetti e Fa. Ma.: “… in totale
riforma della sentenza n. 383/2010…rigettare la domanda proposta dall\’INAIL
nel giudizio celebratosi dinanzi al Tribunale di Livorno, sezione lavoro, con
vittoria di spese del giudizio di I e II grado “.
Per l\’appellato INAIL :
..rigettarsi l\’appello proposto.
In parziale riforma della
sentenza n. 383/2010 del tribunale di Livorno, accogliere l\’appello
dell\’INAIL…condannando le parti appellanti a pagare all\’Istituto la somma
complessiva di 38.308,97…, oltre accessori e con favorevole governo
delle spese del doppio grado di giudizio
“.
Per gli
appellati Comune di Collesalvetti e Fa. Ma.: “..respingere l\’appello proposto
dall\’INAIL perchà© infondato e, in via incidentale, riformare totalmente la
sentenza n. 383/2010.., con il rigetto della domanda proposta dall\’INAIL nel
giudizio celebratosi dinanzi al tribunale di Livorno, sezione lavoro.
Con vittoria di spese del giudizio di primo e secondo grado
“.

OGGETTO: azione di regresso
dell\’INAIL nei confronti del comune datore lavoro e del sindaco di un
operaio infortunato; accertata violazione dell\’art. 2087 c.c. nella
causazione del sinistro e conseguente responsabilità datoriale ex artt. 10
e 11 del T.U. n.
1124/65.

Fatto

Con sentenza n. 383/2010, emessa il giorno 20
maggio 2010, il giudice del lavoro del Tribunale di Livorno ha, in accoglimento
dell\’azione di regresso proposta dall\’INAIL, condannato i convenuti Comune di
Collesalvetti e Fa. Ma., quale sindaco pro-tempore, a risarcire all\’INAIL quanto
corrisposto per danno biologico, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
legali. I convenuti soccombenti sono stati, altresà¬, condannati in via solidale
al pagamento delle spese di lite e di c.t.u..
L\’azione di regresso era
stata promossa dall\’INAIL
per il rimborso del costo dell\’infortunio occorso al dipendente comunale Mo. Fr.
in data 14.12.1994, quantificato dalla sede INAIL in 88.346,81. In particolare,
il giudice livornese, all\’esito dell\’esperita istruttoria testimoniale, ha
ritenuto che nella dinamica dell\’infortunio fossero ravvisabili dei profili
imputabili al comune convenuto e, per esso, al suo sindaco, tali da integrare la
violazione dell\’art. 2087 c.c., necessario presupposto per l\’accertamento
incidenter tantum della responsabilità penale del comune di Collesalvetti. Il
giudizio penale a carico del sindaco Fa. era stato
archiviato.
L\’infortunio si era verificato nel momento in cui Mo. Fr.,
operatore ecologico che si trovava sulla pedana posteriore destra di un mezzo di
raccolta dei rifiuti solidi urbani di proprietà del comune, in quel momento
impegnato a svoltare da un vicolo stretto, sterrato e con buche, era rimasto con
la mano destra schiacciata tra il paramano della pedana – sporgente di circa 5
cm. dalla sagoma del veicolo – ed il muro di cinta di un edificio. A seguito del
trauma da schiacciamento il Mo. aveva subito l\’amputazione del 2°, 3° e 4°
dito della mano destra.
La sentenza è impugnata con separati ricorsi dal
Comune di Collesalvetti e da Fa. Ma. da un lato, e dall\’INAIL dall\’altro
lato.
Il comune ed il suo sindaco pro-tempore, con un articolato motivo,
deducono l\’erronea ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione da
parte del Tribunale di Livorno. Gli elementi istruttori non consentirebbero in
alcun modo l\’affermazione di penale responsabilità dei convenuti in primo grado
e la motivazione sul punto del primo giudice è del tutto carente, essendosi
questi affidato, nella ricostruzione della dinamica dell\’infortunio, al c.t.u.
nominato, il quale ha, a sua volta, fatto propri in modo acritico gli
accertamenti svolti dai tecnici della A.S.L. Sul punto gli appellanti svolgono
ampie difese, al termine delle quali, nel rassegnare le conclusioni richiamate
in epigrafe, formulano istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della
sentenza impugnata.
La sentenza è, altresà¬, impugnata dall\’INAIL ,
il quale, pur concordando con le valutazioni del Tribunale di Livorno in punto
di responsabilità dell\’ente nella causazione del sinistro, censura la parte
della statuizione afferente la liquidazione dei rimborsi reclamati dall\’INAIL.
Il primo giudice ha condannato il Comune di Collesalvetti ed il suo sindaco pro-
tempore al risarcimento del danno biologico, che neppure era stato chiesto con
la domanda giudiziale. Infatti, il costo dell\’infortunio, oggetto del regresso
dell\’Istituto, afferiva alle prestazioni erogate al lavoratore infortunato,
l\’indennità di temporanea e la rendita per i postumi permanenti, con
riferimento, però, al danno alla capacità lavorativa generica da esso subito (
l\’infortunio era avvenuto prima dell\’introduzione del nuovo regime in tema di
prestazioni INAIL introdotto dal d.lgs. n. 38/00 ). La difesa dell\’Istituto,
poi, evidenzia che, a seguito dell\’intervenuto decesso dell\’infortunato Mo. Fr.,
il costo dell\’infortunio si è ridotto ad 38.308,97, con conseguente limitazione
della iniziale domanda.
Questa Corte, con ordinanza riservata del 14
gennaio 2011, ha accolto la richiesta inibitoria sospendendo la provvisoria
esecuzione della sentenza di primo grado.
Le parti appellate, ritualmente
costituitesi, contestano le impugnazioni avversarie, di cui chiedono il rigetto.
Insistono, invece, nell\’accoglimento delle rispettive impugnazioni, a tal fine
proponendo il comune di Collesalvetti e Fa. Ma. appello incidentale.

La
causa, all\’udienza di discussione del 12 luglio 2012, dopo la relazione del
giudice incaricato e l\’audizione dei difensori delle parti, è stata decisa come
da separato dispositivo letto in aula.

Diritto

L\’appello principale dell\’INAIL è fondato e
deve trovare accoglimento; ne consegue, pertanto, l\’infondatezza dell\’appello
principale del comune di Collesalvetti e di Fa. Ma..
Il procedimento penale a
carico di Fa. Ma., sindaco pro-tempore di Colòlòesalvetti, di Salvadorini
Piergiorgio, già capo sezione del comune e responsabile del servizio di
raccolta dei rifiuti – comunque, nel frattempo deceduto -, e di Mattolini Paolo,
conducente del mezzo, in ordine al delitto di cui all\’art. 590 c.p.c. ed alle
contravvenzioni agli artt. 8 e 374 del d.p.r. n. 547/55, è stato archiviato dal
G.I.P. del Tribunale di Livorno per intervenuta prescrizione in data 3 marzo
2000.
Tale provvedimento, ovviamente, non fa in alcun modo stato nei
confronti dell\’I.N.A.I.L., che non ha partecipato al giudizio penale, e,
pertanto, non può dispiegare alcun effetto preclusivo nei confronti dell\’azione
di regresso dell\’istituto.
Sul punto si rimanda alla sentenza 29 aprile 1981
n. 102 della Corte Costituzionale, con la quale fu dichiarata, tra l\’altro,
l\’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del
T.U. n. 1124/1965 nella parte in cui preclude in sede civile l\’esercizio del
diritto di regresso dell\’INAIL nei confronti del datore di lavoro qualora il
processo penale promosso contro di lui o di un suo dipendente per il fatto dal
quale l\’infortunio è derivato si sia concluso con sentenza di assoluzione,
malgrado che l\’istituto non sia stato posto in grado di partecipare a detto
procedimento penale.
Ciò comporta che il giudice civile in presenza
dell\’azione di regresso dell\’INAIL – lo stesso discorso vale per quanto concerne
l\’azione del lavoratore infortunato diretta all\’accertamento del csd. “danno
differenziale”, quello cioè non coperto dalle prestazioni dell\’istituto
assicuratore – debba accertare, ” incidenter tantum”, l\’esistenza del reato nei
suoi elementi costitutivi, obiettivi e soggettivi, individuandone l\’autore e
procedendo al relativo accertamento nel rispetto dei canoni della legislazione
penale ( in tal senso, Cass.Sez.Lav. n. 13425/00 ). Nel compiere tale indagine
il giudice civile non è vincolato dalle conclusioni del giudice penale e ben
può, sulla scorta sia del medesimo materiale probatorio acquisito in sede
penale che di ulteriori elementi di prova acquisiti nell\’ambito del giudizio
civile pervenire ad una diversa decisione ( Cass.Sez.Lav. 26.11.1994 n. 10066
).
L\’azione di regresso dell\’INAIL, ai sensi dell\’art. 11 del T.U. n.
1124/65, diretta al rimborso delle prestazioni economiche erogate al lavoratore
infortunato, è esperibile nei confronti del datore di lavoro in maniera
autonoma rispetto al procedimento penale a carico del medesimo – art. 112 comma
terzo del T.U. cit. – ed il relativo giudizio non è soggetto, quindi, a
sospensione necessaria in attesa dell\’esito del processo penale pendente per gli
stessi fatti: infatti, ” in applicazione dell\’art. 654 c.p.c., l\’efficacia della
emananda sentenza penale – di condanna o di assoluzione – non potrà mai fare
stato nei confronti dell\’INAIL, che non è parte nel giudizio penale; nà©,
d\’altra parte, in tale ipotesi possono trovare applicazione le regole speciali
di sospensione previste dall\’art. 75 c.p.c., in relazione all\’azione civile per
le restituzioni ed il risarcimento del danno, posto che l\’azione di regresso
esercitata dall\’INAIL è diversa da quella restitutoria o risarcitoria che
legittima la costituzione di parte civile nel processo penale” ( v.
Cass.Sez.Lav. 1.3.2001 n. 2952 ).
Nel sistema assicurativo di cui al T.U. n.
1124/65 l\’esonero da responsabilità civile per il datore di lavoro non opera
laddove l\’infortunio sia avvenuto per fatto al medesimo imputabile.
Per
quanto in precedenza osservato, deve, quindi, essere affrontata nell\’ambito del
presente giudizio la questione relativa all\’accertamento della responsabilità
del sindaco, quale legale rappresentante del comune appellante nella produzione
dell\’evento lesivo occorso a Fr. Mo.. Il compito del giudice civile – rectius,
del lavoro – consiste quindi nello stabilire se nella condotta concretamente
posta in essere dal comune di Collesalvetti sia ravvisabile una violazione
dell\’art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro l\’obbligo di adottare le
misure necessarie a tutelare, in generale, l\’integrità fisica e la personalità
morale del prestatore di lavoro.
La violazione di tale obbligo è idonea di
per sà© – come ritiene un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità – a configurare la nozione giuridica di colpa prevista in linea
generale dall\’art. 43 C.P., cosଠche anche la violazione dell\’art. 2087 c.c.,
qualora valga ad integrare un\’ipotesi di reato colposo lesivo dell\’incolumità
del lavoratore, costituisce inscindibilmente illecito penale e civile e fa
conseguentemente venir meno l\’esonero da responsabilità civile del datore di
lavoro ( v. Corte Cost. 26 maggio 1981 n. 74;).
La natura contrattuale
dell\’obbligazione nascente dalla norma richiamata non esclude che da questa
scaturisca, altresà¬, il dovere, finalizzato appunto alla tutela dell\’integrità
fisica e della personalità morale del prestatore di lavoro, di prudenza,
diligenza ed osservanza di norme tecniche e di esperienza, cosଠche l\’art. 2087
si atteggia a ” norma di chiusura ” del sistema antinfortunistico estensibile a
situazioni ed ipotesi non espressamente considerate e valutate dal legislatore
al momento della sua formulazione.
Più in particolare è possibile sostenere
che la mancata previsione di una specifica misura preventiva non esclude che il
datore di lavoro debba adottare quella generica prudenza, diligenza ed
osservanza delle norme tecniche e di esperienza, atteso che la prima misura è
meramente rafforzativa della seconda.
E siccome nella misura di prevenzione
generica, come avanti interpretata, sono chiaramente insiti gli estremi della
colpa penale – art. 41 C.P. -, anche dalla sola violazione del richiamato art.
2087 c.c., può trarre origine l\’affermazione di penale responsabilità del
datore di lavoro.
La natura contrattuale della responsabilità del datore di
lavoro ex art. 2087 c.c. fa sଠche il lavoratore, che agisca per il
risarcimento del danno biologico ( inteso come danno all\’integrità psico-fisica
della persona in sà© considerato ) e morale ( conseguente al fatto-reato ) abbia
l\’onere di provare l\’inadempimento del datore di lavoro all\’obbligo di adottare
tutte le misure idonee a tutelare l\’integrità psico-fisica del lavoratore. Una
volta assolto tale onere, non occorre invece che il lavoratore dimostri anche la
sussistenza della colpa del datore di lavoro inadempiente, gravando su
quest\’ultimo il diverso onere di provare che l\’evento lesivo sia dipeso da un
fatto a lui non imputabile. Il lavoratore, inoltre, deve provare sia la lesione
all\’integrità psico-fisica, sia il nesso di causalità fra tale evento dannoso
e l\’espletamento della prestazione lavorativa ( in tal senso, v. Cass.Sez. Lav.
n. 26378/08; n. 10003-13309-238/07; n. 5493/06;…. ).
Analogamente grava
sull\’INAIL che agisce in regresso per il rimborso del costo dell\’infortunio
l\’onere di provare l\’inadempimento del datore di lavoro all\’obbligo di adottare
tutte le misure idonee a tutelare l\’integrità psico-fisica del lavoratore. Una
volta assolto tale onere, valgono le precedenti osservazioni relative alla
posizione del lavoratore infortunato.
Passando, quindi, all\’esame della
fattispecie ritiene la Corte che le risultanze processuali ( in verità assai
poco analizzate nella motivazione della sentenza impugnata, la quale sembra
avere demandato al c.t.u. nominato il compito di individuare i profili di
responsabilità del comune convenuto nell\’infortunio de quo, con ciò finendo
con l\’abdicare alla propria funzione ) evidenzino da parte del comune di
Collesalvetti una condotta indubbiamente imprudente ed omissiva, tale da
integrare una patente violazione della norma dell\’art. 2087 c.c., oltre che di
specifica norma prevenzionistica, di cui si dirà appresso.
La dinamica
dell\’infortunio, quale risultante dalle dichiarazioni raccolte dal personale
ispettivo della Azienda U.S.L. n. 6 di Livorno e dagli accertamenti da esso
compiuti, può cosଠessere sintetizzata: il giorno 14 dicembre 1994, verso le
ore 6,15, l\’infortunato Mo. Fr. si trovava a bordo di un mezzo di proprietà del
comune di Collesalvetti, adibito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani: in
particolare, stava, in posizione eretta, su una delle due pedane posteriori
destinate agli operatori ecologici incaricati dello svuotamento dei cassonetti.
Il mezzo stava percorrendo un tratto di strada sterrata, antistante l\’Istituto
S. Caterina di Collesalvetti, dopo avere proceduto al caricamento dei rifiuti:
durante la fase di uscita dal vicolo, caratterizzato dalla presenza di varie
buche sul manto stradale e delimitato sul lato destro – rispetto al senso di
marcia del veicolo – da un muro di cinta e sul lato sinistro da un fabbricato,
il mezzo aveva urtato con la parte posteriore destra contro il muro di cinta. In
quel momento il Mo. stava sulla pedana di destra sostenendosi con la mano destra
al parapetto di protezione laterale. La mano era rimasta in tal modo schiacciata
riportando gravi lesioni concretatesi nella successiva amputazione di tre dita.
Nel punto di svolta la larghezza della sede stradale era di appena mt. 3.30 –
delimitata dalla presenza di un pilastro originariamente destinato a sostegno
del cancello di chiusura del vicolo -. La larghezza del mezzo comunale era di
mt. 2,50, ma le pedane posteriori presentavano un ” fuori sagoma ” su entrambi i
lati di cm. 5.
Sulla base di tali dati ” oggettivi ” e delle ulteriori
risultanze istruttorie – che saranno infra esaminate -, ritiene la Corte provata
la violazione da parte del comune convenuto, datore di lavoro dell\’infortunato
Mo., della norma generale di chiusura dell\’art. 2087 c.c..
Innanzitutto, un
ruolo determinante nella causazione dell\’infortunio va attribuito alla
inidoneità , sul piano della sicurezza del personale trasportato sulle pedane
posteriori, del mezzo – in violazione della norma di cui all\’art. 374, secondo
comma, del d.p.r. n. 547/55 -, con riferimento al ” fuori sagoma ” di cui si è
detto. Infatti, durante la fase di circolazione del veicolo, gli operatori che
prendevano posto sulle pedane posteriori, dovevano necessariamente sostenersi
con la mano destra al guardamano laterale: in tal modo la mano dell\’operatore si
trovava ” scoperta” e non protetta dalla sagoma del mezzo. Il personale
ispettivo operante ha evidenziato la non conformità del veicolo alle previsioni
della circolare del Ministero dei Trasporti n. 172 del 13.7.1983 relativamente
alla conformazione degli alloggiamenti posteriori dei mezzi. Tale decisivo
aspetto fu ben apprezzato anche dal giudice penale, il quale, con provvedimento
del 29.3.1995, dispose il sequestro preventivo del mezzo. Questo fu
successivamente dissequestrato, dopo che il comune di Collesalvetti, in
ottemperanza a specifica prescrizione del competente servizio ispettivo della
USL livornese, provvide ad eliminare le pedane posteriori.
Al di là di
questo, già ex se assorbente profilo di responsabilità colposa del comune,
nella fattispecie sono ravvisabili ulteriori profili che connotano, ancor di
più, la responsabilità omissiva del comune appellante e, per esso, dei suoi
preposti.
L\’autista Ma. ha confermato la presenza di buche anche profonde nel
manto stradale del vicolo che provocavano oscillazioni del mezzo. Il Ma.,
unitamente a Se. Ma. – il secondo operatore ecologico che stava sulla pedana di
sinistra – hanno evidenziato la difficoltà della manovra di uscita dal vicolo
in ragione della ristrettezza della sede stradale, della larghezza del mezzo e
della presenza sul lato sinistro del vicolo, poco prima dello sbocco sulla via,
di una canna fumaria sporgente dal muro di circa 23 cm. e posta a circa 2,5
metri da terra, che costringeva l\’autista ad avvicinarsi al massimo al muro di
destra per effettuare la svolta ( circostanza accertata dal personale ispettivo
e riferita nel rapporto trasmesso alla Procura della Repubblica ). Si consideri,
altresà¬, ad aggravare la situazione ambientale, la scarsa illuminazione
presente, di cui hanno riferito i testi Se. e Ma.: l\’infortunio è avvenuto
verso le ore 6.15 del 14 dicembre 1994, quando, cioè, la luce del giorno
era..ancora di là da venire.
Le difficoltà della manovra e la conseguente
concreta situazione di potenziale pericolo di ” contatto ” per gli operatori in
piedi sulle pedane posteriori avrebbe imposto al comune appellante e, per esso,
ai suoi responsabili preposti ( il sindaco in prima battuta ), di verificare
preventivamente il tragitto che il mezzo – che, non si dimentichi, presentava
quel pericoloso ” fuori sagoma ” delle pedane posteriori e dei poggiamano –
doveva abitualmente compiere. Ove una tale verifica fosse stata effettuata non
sarebbe stato difficile individuare la situazione di potenziale pericolo cui
erano esposti i due operatori ecologici stando sulle pedane posteriori del mezzo
in quello specifico contesto. In tal caso, al di là dei doverosi – e
tardivamente attuati – interventi modificativi del mezzo oggetto di prescrizione
del servizio ispettivo, il Comune appellante avrebbe dovuto: a) far sଠche il
manto stradale del vicolo fosse tenuto in buona efficienza o provvedendo
direttamente – se trattasi di pubblica via – oppure avrebbe dovuto attivarsi
acchà© l\’ente proprietario vi provvedesse, – se, invece, trattasi di strada
privata -. In tal modo si sarebbero prevenuti sobbalzi tali da aggravare la
difficoltà della manovra, in ragione dei ristrettissimi spazi; b) imporre ai
due operatori ecologici di uscire dal vicolo a piedi, salendo sulle pedane
posteriori solo dopo la svolta sulla pubblica via; c) fornire idonee e doverose
indicazioni sulle modalità di svolgimento del servizio e sulle cautele da
adottare sulla base di una concreta verifica del tragitto e delle situazioni di
potenziale pericolo presenti. Viceversa, tanto il Se. che il Ma. hanno
concordemente riferito di non avere mai ricevuto alcuna indicazione sul
comportamento da tenere.
La condotta omissiva e imprudente in esame integra,
oltre alla violazione della norma generale di chiusura del sistema
antinfortunistico di cui all\’art. 2087 c.c., anche violazione specifica
dell\’art. 374, secondo comma, del d.p.r. n. 547/55, per avere il Comune di
Collesalvetti omesso di mettere a disposizione degli addetti al servizio di
raccolta dei rifiuti solidi urbani un mezzo adeguato al lavoro da svolgere e
idoneo ai fini della sicurezza.
Questi elementi sono, a giudizio della Corte,
ex se bastevoli per affermare la piena responsabilità del sindaco, in qualità
di legale rappresentante del comune appellante nella verificazione
dell\’infortunio del Mo..
Per interrompere il nesso di causalità la condotta
del lavoratore infortunato avrebbe dovuto essere talmente strana ed
imprevedibile, da porsi al di fuori da ogni possibilità di controllo da parte
dei soggetti preposti all\’applicazione delle norme antinfortunistiche. Nel caso
in esame, invece, il Mo. si è limitato ad eseguire il lavoro cosଠcome la
predisposizione del mezzo suggeriva in assenza di particolari istruzioni o
direttive ad opera dei preposti al servizio di raccolta dei rifiuti.
Sul
punto, comunque, è opportuno richiamare l\’insegnamento della Suprema Corte,
secondo cui :
” Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul
lavoro, tese ad impedire l\’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a
tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua
disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed
imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre
responsabile dell\’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di
adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e non vigili che di
queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente. Il
concorso di colpa del lavoratore non ha alcuno effetto esimente per la
responsabilità del datore, a meno che la sua condotta non presenti i caratteri
dell\’abnormità , inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al
procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute, cosଠda porsi come
causa esclusiva dell\’evento (nella specie, la Corte ha accolto il ricorso di un
dipendente agricolo, con le mansioni di raccoglitore di mele, precipitato da una
scala per la rottura di un ramo dell\’albero al quale la stessa era appoggiata.
Secondo i giudici del merito, che avevano ricostruito la dinamica dei fatti,
l\’incidente era da addebitare ad un movimento non corretto del lavoratore e
quindi, era da escludere ogni responsabilità dell\’azienda che aveva adottato
tutte le misure necessarie. La Corte, invece, ha cassato la decisione,
applicando anche al caso delle manovre non corrette dei lavoratori incoscienti
il principio secondo cui la responsabilità del datore per gli infortuni è
esclusa solo in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore ovvero di rischio
generato da un\’attività che non abbia rapporti con lo svolgimento
dell\’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa,
mentre l\’eventuale colpa del lavoratore non è di per sà© idonea ad escludere il
nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità del datore di
lavoro, sul quale grava l\’onere di provare d\’avere adottato tutte le cautele
necessarie per impedire il verificarsi del danno stesso).” In tal senso, v.
Cass.Sez.Lav. n. 9689/09; n. 9817/08..
Per le ragioni sopra esposte,
l\’appello del Comune di Collesalvetti e del suo sindaco Fa. Ma. va rigettato con
conseguente affermazione del diritto di regresso dell\’INAIL per le somme e le
prestazioni erogate al Mo. a seguito del dedotto infortunio, ex artt. 10 e 11
del d.p.r. n. 1124/65.
Il costo dell\’infortunio, attestato inizialmente
dal direttore della sede INAIL
nella misura di 88.346,81, è stato, nelle more del giudizio, ridotto ad
38.308,97 a seguito dell\’intervenuto decesso del Mo. ( con conseguente
cessazione dell\’erogazione della rendita del 33% erogata al lavoratore
infortunato ). Una siffatta determinazione delle prestazioni erogate dall\’INAIL
( oltre alla rendita nella indicata misura l\’Istituto erogò il trattamento di
temporanea per il periodo dal 18.12.1994 al 5 agosto 1995 ) non è mai stata
oggetto di rilievi e/o contestazioni di sorta da parte del comune convenuto. Gli
importi liquidati dall\’INAIL al Mo. rientrano ampiamente nel tetto del danno
civile risarcibile, tenuto conto del valore tabellare ( secondo le tabelle
milanesi adottate da questa Corte ) ragguagliato ad un danno biologico del 25% (
tale la misura accertata dal c.t.u. nominato dal Tribunale di Livorno ) occorso
ad un uomo – il Mo. – che all\’epoca dell\’infortuni aveva appena compiuto 40
anni. In ogni caso nessun rilievo su tale ” capienza ” è mai stato sollevato
dalla difesa del comune.
Ha errato il primo giudice, sul punto dovendo
trovare accoglimento l\’appello dell\’INAIL, quando, in modo del tutto
incongruente, ha condannato il comune ed il suo sindaco a risarcire quanto
corrisposto dall\’INAIL al lavoratore infortunato per danno biologico, secondo
gli allegati ” conteggi “.
Infatti, il Tribunale non ha considerato che
l\’infortunio de quo è avvenuto nel dicembre 1994, nella vigenza, cioè, del
sistema indennitario previsto dal d.p.r. n. 1124/65 e non certo da quello
successivamente introdotto dal d.lgs. n. 38/00. Secondo il T.U. cit.. l\’INAIL
indennizzava al lavoratore infortunato la perdita della capacità lavorativa
generica e non già il danno biologico.
Il costo delle prestazioni erogate
dall\’Istituto risulta da un\’attestazione del direttore della Sede, la cui
attendibilità – in quanto proveniente da un ente pubblico – , comunque, non è
mai stata messa in dubbio dal comune di Collesalvetti.
Pertanto, in
accoglimento dell\’appello dell\’INAIL, il comune di Collesalvetti ( in persona
del suo sindaco pro-tempore e non già questi in proprio, come erroneamente
statuito dal primo giudice ) deve essere condannato a rimborsare all\’INAIL il
costo dell\’infortunio occorso in data 14.12.1994 al lavoratore Fr. Mo. misura di
38.308,97, oltre interessi legali dalle singole scadenze a far data dal 13
ottobre 2000 – data di messa in mora del comune – fino al saldo effettivo.
Il
Comune di Collesalvetti, infine, in ragione della sua piena soccombenza, deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali del doppio grado di
giudizio, liquidate come da separato dispositivo – ex art. 91 c.p.c.
-,

P.Q.M.

In accoglimento dell\’appello dell\’INAIL, cosà¬
rigetto quello del comune di Collesalvetti e di Fa. Ma., in parziale riforma
della sentenza impugnata, condanna il comune di Collesalvetti, accertatane la
responsabilità nella verificazione dell\’infortunio sul lavoro occorso a Mo. Fr.
in data 23 agosto 1994, a rimborsare all\’INAIL il costo dell\’infortunio
determinato in 38.308,97, oltre interessi legali dalle singole scadenze a far
data dal 13 ottobre 2000 al saldo effettivo. Condanna il comune di Collesalvetti
al pagamento delle spese processuali del doppio grado di competenza dell\’INAIL,
che liquida in complessivi 5.000,00, di cui 1.500,00 per diritti e 3.500,00 per
onorario di avvocato.
Firenze 12 luglio 2012
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
20 LUG. 2012.

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