Nell’ambito del rapporto di mandato
tra agente e subagente di assicurazioni, cosa si intende per recesso per giusta
causa?
M.B. – Torino
RISPOSTA
La definizione
della giusta causa è contenuta nell’articolo 2119 del codice civile, riferito
al rapporto di lavoro subordinato, ma esteso per analogia anche al al
contratto di agenzia.
Si tratta di
inadempimenti contrattuali, o anche di comportamenti estranei al rapporto, di
gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Di norma è l’elemento
fiduciario a essere leso, e ciò spiega perché il rapporto stesso non può essere
proseguito neppure per la durata del preavviso.
Questi
principi valgono anche nell’ambito del rapporto fra agente e subagente di
assicurazione.
DAL SOLE 24 ORE DEL 24 SETTEMBRE 2012