Sono uno dei due soci di una ditta
artigianale senza alcun dipendente. A causa della crisi siamo stati costretti
ad affittare parte del nostro capannone con garanzia fideiussoria della Banca
Sella Nord Est Bovio Calderari. In seguito al mancato pagamento dei canoni di
affitto e a un piano di rientro da parte dell’inquilino per un ammontare di
18.445 euro Iva compresa (e versata), abbiamo presentato la fidejussione all’incasso.
La risposta negativa della banca è
dovuta al fatto che loro sostengono che la richiesta è arrivata nelle loro mani
oltre i termini previsti e non ritengono valida la data del 13 giugno 2012
della raccomandata da noi inviata.
Discutendo la vicenda con il nostro
commercialista e con il direttore della banca dove operiamo (Cassa di Risparmio
del Veneto Agenzia di Feltre), è emersa la convinzione che fa fede la data di
spedizione della richiesta. E che ci devono pagare. Sono tornato dunque dal
direttore della Banca Sella e mi ha ribadito che loro ritengono valida la data
di ricezione e non di spedizione, anche se nella fidejussione non è stato
specificato.
Abbiamo risposto alla raccomandata
ricevuta da Banca Sella il 6 agosto 2012 richiedendo il pagamento e non avendo
ottenuto risposta entro 30 giorni, ci siamo rivolti all’Arbitro bancario finanziario
(Abf).
Giampietro Zanin – (Feltre, BI)
Risponde Banca Sella
In relazione
alla segnalazione pervenuta a “PLUS24”, su una questione attualmente all’esame
dell’Arbitro bancario e finanziario, Banca Sella Nord Est Bovio Calderari
sottolinea di aver agito nel pieno rispetto del contratto sottoscritto con il
cliente, secondo il quale la data di riferimento per verificare la validità
della richiesta di escussione della fidejussione era quella di ricezione della
raccomandata. La fidejussione in questione aveva validità fino al primo giugno
2012 e il contratto prevedeva esplicitamente che, trascorsi quindici giorni da
tale termine (quindi il 16 giugno 2012) senza che fosse pervenuta alla banca la
richiesta di escussione tramite lettera raccomandata, la garanzia non era da
ritenersi più valida. La ricezione della raccomandata è avvenuta il 18 giugno
2012, oltre il termine previsto, e quindi non è stato possibile ritenere valida
la richiesta di escussione.
DA “PLUS24” DEL SOLE 24 ORE 13
OTTOBRE 2012