Sono un consulente del lavoro che ha
maturato la pensione di anzianità con 35 anni di versamenti contributivi. La
Cassa di previdenza Enpacl (Ente nazionale di previdenza e assistenza dei
consulenti del lavoro) subordina tale prestazione alla cancellazione dall’albo.
E’ legittima questa pretesa, viste le
sentenze della Corte costituzionale (437/2002 – 137/2006) con cui venivano
abrogate norme analoghe, in particolare l’articolo 3, comma 2, della legge
249/1991?
G.B. – Verona
R I S P O S T A
La risposta
al quesito è positiva. Infatti, il regolamento di attuazione dello Statuto
Enpacl, con le modifiche adottate dall’assemblea dei delegati in data 28 marzo
2012 (approvate con nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
36/0010340/MA004A007/CONS-L34 del 3 luglio 2012, stabilisce all’articolo 6 che
la pensione di anzianità spetta nei seguenti casi:
a) 58 anni di età e almeno 35 annualità di
iscrizione e contribuzione (in questo caso occorre cancellarsi dall’Ordine dei
consulenti del lavoro);
b) 40 anni o più di iscrizione e
contribuzione (in questo caso si prescinde dal requisito anagrafico e non vi è
obbligo di cancellazione dall’Ordine dei consulenti del lavoro).
Le sentenze della Corte
costituzionale citate dal lettore abrogano norme specifiche e non possono
trovare applicazione analogica alla disciplina previdenziale dei consulenti del
lavoro.
DAL SOLE 24 ORE DEL 29 OTTOBRE 2012