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CONSULENTE DEL LAVORO: Due “Vie” per la pensione

        

Sono un consulente del lavoro che ha
maturato la pensione di anzianità con 35 anni di versamenti contributivi. La
Cassa di previdenza Enpacl (Ente nazionale di previdenza e assistenza dei
consulenti del lavoro) subordina tale prestazione alla cancellazione dall’albo.

E’ legittima questa pretesa, viste le
sentenze della Corte costituzionale (437/2002 – 137/2006) con cui venivano
abrogate norme analoghe, in particolare l’articolo 3, comma 2, della legge
249/1991?

G.B. – Verona

R I S P O S T A

La risposta
al quesito è positiva. Infatti, il regolamento di attuazione dello Statuto
Enpacl, con le modifiche adottate dall’assemblea dei delegati in data 28 marzo
2012 (approvate con nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
36/0010340/MA004A007/CONS-L34 del 3 luglio 2012, stabilisce all’articolo 6 che
la pensione di anzianità spetta nei seguenti casi:

a)     58 anni di età e almeno 35 annualità di
iscrizione e contribuzione (in questo caso occorre cancellarsi dall’Ordine dei
consulenti del lavoro);

b)    40 anni o più di iscrizione e
contribuzione (in questo caso si prescinde dal requisito anagrafico e non vi è
obbligo di cancellazione dall’Ordine dei consulenti del lavoro).

Le sentenze della Corte
costituzionale citate dal lettore abrogano norme specifiche e non possono
trovare applicazione analogica alla disciplina previdenziale dei consulenti del
lavoro.

DAL SOLE 24 ORE DEL 29 OTTOBRE 2012

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