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Sono un consulente del lavoro che ha maturato la pensione di anzianità con 35 anni di versamenti contributivi. La Cassa di previdenza Enpacl (Ente nazionale di previdenza e assistenza dei consulenti del lavoro) subordina tale prestazione alla cancellazione dall’albo. E’ legittima questa pretesa, viste le sentenze della Corte costituzionale (437/2002 – 137/2006) con cui venivano abrogate norme analoghe, in particolare l’articolo 3, comma 2, della legge 249/1991? G.B. – Verona R I S P
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