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CIVIT: Inapplicabilità del D.lgs 150/2009 all’ente pubblico

         Delibera n. 26 /2012 sulla inapplicabilità del d. lgs. n. 150/2009 a un ente pubblico che, anche dopo la trasformazione in persona giuridica privata, è stato incluso nell’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato; il caso Inarcassa (Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti).

LA COMMISSIONE

ESAMINATA

la nota in data 25 ottobre 2012 di un delegato Inarcassa, con la quale è stato formulato un quesito in ordine alla applicabilità delle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009 a Inarcassa, atteso che detto ente è stato inserito dall’Istat nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato;

RILEVATO CHE

– Inarcassa è inserita tra gli “enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza”, nella tabella allegata alla legge n. 70/1975, sul “Riordinamento degli enti pubblici e dei rapporti di lavoro del personale dipendente” (alla quale rinvia il contratto collettivo quadro sulla definizione dei comparti, per quanto riguarda quello degli enti pubblici non economici);

– il successivo d. lgs. n. 509/1994 ha disposto “la trasformazione in persone giuridiche private” di alcuni enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, tra i quali è stata espressamente richiamata Inarcassa, riconoscendo ai dipendenti dell’ente, entro tre mesi dalla trasformazione, la facoltà di optare per la permanenza del rapporto di pubblico impiego, con conseguente applicazione del d. lgs. n. 165/2001;

– l’art. 1 dello statuto dell’ente prevede che Inarcassa “è un ente associativo senza scopo di lucro, che esplica attività di interesse pubblico, con personalità di diritto privato ai sensidegli articoli 12, 14 e seguenti del Codice civile e secondo le disposizioni del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509”;

CONSIDERATO CHE

– Il mero inserimento di un ente nell’elenco Istat non può implicare automaticamente l’applicazione del d. lgs. n. 150/2009 che, per quanto riguarda l’applicazione dei Titoli II e III, rinvia al 2° comma dell’art. 2 del d. lgs. n. 165/2001;

– ai fini dell’applicazione del d. lgs. n. 150/2009, salvo diverse specifiche previsioni legislative (come, per alcuni aspetti, nel caso del d.d.l. anticorruzione recentemente approvato dal Parlamento), è comunque indispensabile (anche se non sufficiente) la natura di ente pubblico, mentre all’Inarcassa è espressamente riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato;

– a una diversa conclusione non può indurre la mera constatazione che il d. lgs. n. 509/1994, nel disporre la trasformazione di alcuni enti previdenziali in persone giuridiche di diritto privato, abbia previsto la possibilità di optare per la conservazione della natura pubblica del rapporto di lavoro da parte dei dipendenti, per la determinante considerazione che il d. lgs. n. 150/2009, incidendo direttamente sulla organizzazione dell’ente, ne presuppone la natura pubblica, mentre dalla eventuale permanenza della natura pubblica del rapporto di lavoro dei dipendenti che hanno esercitato l’opzione (oltretutto diciotto anni fa) può derivare soltanto come conseguenza quella di operare comunque una valutazione individuale collegata al trattamento incentivante;

DELIBERA CHE

– la mera inclusione di un ente nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato redatto dall’Istat non è sufficiente a implicare l’applicazione dei Titoli II e III del d. lgs. n. 150/2009, salvo diversa specifica previsione legislativa che, nell’individuare i soggetti destinatari, richiami espressamente gli enti inseriti nel detto elenco;

– in caso di trasformazione in persona giuridica privata di un ente pubblico, la sola circostanza che, in tale occasione, si sia riconosciuta ai dipendenti dell’ente la facoltà di optare, entro un breve termine, per la permanenza della natura pubblica del rapporto di lavoro, non può implicare l’applicabilità del complesso sistema normativo previsto dal d. lgs. n. 150/2009, che presuppone la natura pubblica dell’ente;

DISPONE

la pubblicazione della presente delibera sul sito della Commissione e la sua diffusione attraverso la Newsletter.

Roma, 13 novembre 2012

Romilda Rizzo

Delibera n. 26-2012 – formato PDF (54 Kb)

Delibera n. 26-2012 – formato PDF scansionato (60 Kb)

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